Circolare ADM n. 11/2026
Modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea – Imbarcazioni impiegate per uso privato e commerciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in integrazione alle precedenti circolari n. 20/2022 e n. 8/2025, le modalità di vincolo, permanenza e appuramento del regime di ammissione temporanea per le imbarcazioni da diporto provenienti da Paesi terzi, distinguendo tra uso privato e uso commerciale. Vengono precisati i criteri per individuare l"utilizzatore e il soggetto a cui va rilasciata l"autorizzazione, nonché le prove idonee a dimostrare l"ingresso e l"uscita dal territorio unionale. Per gli yacht commerciali si chiarisce inoltre la disciplina delle attività di manutenzione/riparazione e il rapporto con il perfezionamento attivo, con indicazioni su garanzia e formalità documentali.
Modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea per imbarcazioni impiegate per uso privato e commerciale
Modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea per imbarcazioni impiegate per uso privato e commerciale
La circolare fornisce chiarimenti operativi sul regime di ammissione temporanea applicabile alle imbarcazioni da diporto provenienti da Paesi terzi, con riferimento alle fasi di vincolo, permanenza e appuramento del regime. Le precisazioni si collocano nel quadro del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 e integrano quanto già indicato nelle circolari n. 20/2022 e n. 8/2025.
Vincolo al regime e decorrenza del termine di permanenza
Per le imbarcazioni ad uso privato, l"ingresso nelle acque territoriali dell"Unione europea, entro le 12 miglia dalla costa, è normalmente sufficiente a vincolare il bene al regime di ammissione temporanea, in applicazione dell"articolo 141, paragrafo 1, lettera d), RD. In alternativa, l"interessato può ricorrere alla dichiarazione verbale mediante il formulario 71-01 RD, secondo l"articolo 165 RD, così da attestare la data di arrivo nel territorio unionale.
La circolare evidenzia che la data di ingresso è rilevante per il calcolo del termine massimo di permanenza, fissato in 18 mesi dall"articolo 217 RD per le imbarcazioni ad uso privato. Tale termine va considerato in modo unitario anche se l"imbarcazione, nel corso della permanenza, è temporaneamente vincolata ad altro regime speciale e poi nuovamente in ammissione temporanea; tuttavia, questa regola opera solo quando il medesimo soggetto vincola il bene ai diversi regimi e per la medesima finalità di uso privato.
Prova dell"ingresso e dell"uscita dal territorio unionale
Poiché la normativa non prevede una modalità esclusiva per dimostrare la data di ingresso quando il vincolo avviene per altro atto, incombe sul titolare del regime l"onere di provare, con qualsiasi mezzo, l"ingresso nel territorio dell"UE o, se del caso, l"avvenuta uscita dal territorio unionale e l"eventuale successivo rientro. Ai fini dell"appuramento, la circolare recepisce l"orientamento della Commissione secondo cui il regime si considera appurato con l"uscita dell"imbarcazione dalle acque territoriali dell"UE.
La prova dell"uscita può essere data, tra l"altro, mediante:
- rilevazione satellitare e sistema AIS (Automatic Identification System);
- documentazione che attesti l"arrivo in un porto terzo;
- prove dei bunkeraggi effettuati all"estero;
- annotazioni del diario di bordo.
Soggetto utilizzatore e autorizzazione nel caso di uso privato
La circolare richiama l"articolo 212, paragrafi 2 e 3, RD, secondo cui i mezzi di trasporto possono essere vincolati al regime solo se immatricolati a nome di una persona stabilita al di fuori dell"Unione, oppure, se non immatricolati, se di proprietà di persona stabilita fuori dal territorio doganale dell"Unione e utilizzati da soggetto stabilito fuori dall"Unione.
Per le imbarcazioni ad uso privato, l"autorizzazione deve essere concessa al soggetto che ha il controllo fisico del mezzo al momento del vincolo, salvo che egli agisca per conto di un altro soggetto; in tal caso l"autorizzazione spetta a quest"ultimo. Negli esempi riportati, quando skipper ed equipaggio operano per conto del proprietario stabilito in Paese terzo, l"utilizzatore dell"unità resta il proprietario, anche se non è fisicamente a bordo al momento dell"ingresso.
Uso commerciale e commercial yacht
La circolare chiarisce la nozione di uso commerciale richiamando l"articolo 215, paragrafo 4, lettera b), RD: uso commerciale è il trasporto di persone a titolo oneroso ovvero il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per i commercial yacht si applicano, in parte, le regole degli yacht a uso privato e, per taluni profili, quelle proprie dei mezzi di trasporto ad uso commerciale.
Un commercial yacht immatricolato in Paese terzo e con utilizzatori stabiliti in Paese terzo, se all"ingresso non è soggetto a contratto oneroso, può entrare in ammissione temporanea per uso privato. Se, prima della scadenza del termine di appuramento, viene stipulato un contratto a titolo oneroso, l"imbarcazione deve uscire dal territorio doganale dell"Unione per appurare il regime privato; potrà poi rientrare in ammissione temporanea per uso commerciale.
Quando invece lo yacht opera con contratto commerciale già in essere, la permanenza nelle acque territoriali dell"UE è ammessa per il periodo previsto dal contratto e per l"itinerario ivi indicato. Una volta completata l"attività, l"imbarcazione deve uscire dalle acque territoriali, con prova dell"uscita secondo le modalità già indicate.
Adempimenti documentali per l"uso commerciale
Per consentire il controllo doganale delle attività svolte nel periodo di permanenza, le imbarcazioni commerciali devono:
- presentare all"ingresso il formulario 71-01 RD;
- esibire il contratto commerciale;
- annotare nel diario di bordo, o in altro registro tenuto ai fini doganali, le attività svolte durante la permanenza nell"UE.
Le annotazioni devono essere disponibili in caso di controllo da parte dell"Autorità doganale.
Manutenzione, riparazione e rapporto con il perfezionamento attivo
La circolare richiama l"articolo 204 RD, precisando che anche i mezzi vincolati ad ammissione temporanea possono essere sottoposti a riparazioni e manutenzioni finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l"utilizzo previsto. Ciò vale per interventi ordinari sull"unità, sul materiale di bordo e sui tender, purché non alterino la struttura del bene, non comportino miglioramenti delle prestazioni e non determinino un considerevole aumento di valore.
Le imbarcazioni si considerano in manutenzione sia quando le attività sono svolte in cantiere sia quando sono eseguite in rada. Terminata la manutenzione, anche sulla base dei contratti stipulati, deve riprendere l"attività commerciale prevista, al fine di continuare a fruire del regime di ammissione temporanea.
La circolare ribadisce infine che le attività di riparazione/manutenzione svolte nei limiti consentiti in regime di ammissione temporanea non richiedono prestazione di garanzia. La garanzia è invece dovuta qualora l"unità sia vincolata al perfezionamento attivo, salvi i casi di esonero, con necessità di rispettare anche le ulteriori formalità previste per il refitting richiamate dalla circolare n. 20/2022.
Vigilanza territoriale
Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni e a segnalare alla Direzione eventuali criticità applicative emerse sul territorio.
Punti principali
Vincolo al regime di ammissione temporanea per imbarcazioni private
Per le imbarcazioni da diporto immatricolate in un Paese terzo, l"ingresso nelle acque territoriali dell"UE entro le 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene al regime di ammissione temporanea ai sensi dell"articolo 141, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2446/2015. In alternativa, il titolare può presentare dichiarazione verbale con il formulario 71-01 RD, ai fini dell"attestazione della data di arrivo e del computo dei termini di permanenza.
Durata massima e prova dell"ingresso/uscita
Il periodo massimo di permanenza nel regime per uso privato è pari a 18 mesi ai sensi dell"articolo 217 RD. La circolare precisa che il termine va calcolato complessivamente anche in presenza di passaggi temporanei ad altri regimi speciali, ma solo se il bene è vincolato dai medesimi soggetto e finalità. La prova dell"ingresso o dell"uscita dal territorio UE può essere fornita con qualsiasi documento o mezzo; per l"uscita sono indicati, tra gli altri, sistema AIS, documentazione di arrivo in porto terzo, bunkeraggi all"estero e annotazioni del diario di bordo.
Utilizzatore e autorizzazione nel caso di uso privato
L"autorizzazione al regime spetta al soggetto che ha il controllo fisico del mezzo al momento del vincolo, salvo che agisca per conto di un altro soggetto; in tal caso l"autorizzazione è rilasciata a quest"ultimo. Nei casi illustrati, se lo skipper o l"equipaggio agiscono per conto del proprietario stabilito in Paese terzo, l"utilizzatore ai fini doganali resta il proprietario, anche se non è fisicamente a bordo al momento dell"ingresso.
Imbarcazioni commerciali e manutenzione/riparazione
Per i commercial yacht, la circolare richiama la definizione di uso commerciale dell"articolo 215, paragrafo 4, lettera b), RD e precisa che tali unità, se impiegate in noleggio o charter, non sono assimilabili ai mezzi ad uso privato. Se al momento dell"ingresso non vi è un contratto oneroso, l"unità può entrare in ammissione temporanea per uso privato; se successivamente interviene un contratto commerciale, l"imbarcazione deve uscire dal territorio unionale e potrà poi rientrare in ammissione temporanea per uso commerciale.
Documentazione e garanzia
Per l"ingresso in regime commerciale è richiesto il formulario 71-01, l"esibizione del contratto commerciale e l"annotazione delle attività svolte nel diario di bordo o in altro registro doganale. La manutenzione e riparazione ordinaria sono ammesse in ammissione temporanea ai sensi dell"articolo 204 RD, sia in cantiere sia in rada, senza obbligo di garanzia; la garanzia resta invece dovuta nel caso di vincolo al perfezionamento attivo, salvo esoneri, con applicazione delle ulteriori formalità proprie di tale regime.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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