Salta al contenuto
Circolare

Circolare ADM n. 10/2026

Revisione delle dichiarazioni su istanza di parte – Individuazione dell’ufficio competente nei casi di pluralità di dichiarazioni registrate presso diversi uffici ADM

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli272151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quale ufficio ADM sia competente a trattare la revisione delle dichiarazioni quando l’istanza riguarda più dichiarazioni registrate presso uffici diversi, ma fondate su presupposti identici o omogenei. L’ADM afferma che il criterio di competenza previsto dall’art. 42, comma 1, delle Disposizioni Nazionali Complementari al CDU ha portata generale e si applica anche alle revisioni avviate su istanza di parte. In tali casi, per ragioni di concentrazione istruttoria e uniformità dell’azione amministrativa, la trattazione può essere unificata presso l’ufficio territorialmente competente in base alla sede legale dell’operatore, purché gli uffici interessati e l’operatore siano messi a conoscenza della pluralità delle istanze e dell’omogeneità delle motivazioni. La circolare disciplina anche il passaggio dell’istanza all’ufficio competente e la gestione dei rimborsi mediante funzionario delegato.

Revisione delle dichiarazioni su istanza di parte: individuazione dell’ufficio competente in caso di più dichiarazioni presso diversi uffici ADM

Revisione delle dichiarazioni su istanza di parte in presenza di più uffici ADM interessati

La circolare n. 10/2026 chiarisce l’individuazione dell’ufficio competente per la revisione delle dichiarazioni quando un’unica istanza, o più istanze coordinate, riguardano dichiarazioni registrate presso diversi uffici ADM e si basano su presupposti identici o omogenei. Il chiarimento è reso ai fini di uniformare la prassi operativa degli uffici e di garantire coerenza applicativa delle regole di competenza previste dalle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice doganale dell’Unione.

Quadro normativo di riferimento

Il richiamo centrale è all’articolo 42, comma 1, delle Disposizioni Nazionali Complementari al CDU, di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 141/2024. La norma stabilisce che per la revisione delle dichiarazioni è competente l’ufficio presso il quale la dichiarazione è stata registrata oppure, qualora il controllo abbia riguardato dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia, l’ufficio dell’Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la revisione possa essere avviata sia a seguito della ricezione dei verbali di cui all’articolo 41, comma 1, sia su istanza della parte. Secondo l’ADM, il criterio di competenza del comma 1 ha portata generale e non muta a seconda della modalità di avvio del procedimento.

Applicazione del criterio di competenza alle istanze di parte

L’Amministrazione chiarisce che il principio di concentrazione della revisione presso un unico ufficio si fonda sulla sostanziale omogeneità dell’attività istruttoria e di controllo. Tale esigenza sussiste tanto nelle revisioni avviate d’ufficio quanto in quelle promosse dall’operatore economico.

Ne deriva che, se una richiesta di revisione investe più dichiarazioni registrate presso uffici diversi ma riguarda il medesimo elemento dell’accertamento o della dichiarazione, con identiche o omogenee motivazioni, la trattazione può essere unificata presso l’ufficio competente in base alla sede legale dell’operatore.

Condizioni per l’unificazione della trattazione

L’unificazione del procedimento è ammessa quando ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:

  • le istanze di contenuto analogo sono indirizzate a più uffici ADM in ragione del luogo di registrazione delle dichiarazioni e, contestualmente, all’ufficio competente rispetto alla sede legale dell’operatore;
  • vi è omogeneità sia dell’elemento dell’accertamento o della dichiarazione che si chiede di rivedere, sia delle motivazioni a sostegno della domanda.

La circolare sottolinea che, in tali casi, l’attività istruttoria è sostanzialmente unitaria e finalizzata alla verifica degli elementi dedotti dall’istante.

Ragioni sistematiche dell’interpretazione

L’interpretazione è ritenuta favorevole sia all’Agenzia sia agli operatori economici, perché consente di concentrare l’istruttoria, assicurare uniformità dell’azione amministrativa nei confronti del medesimo operatore e prevenire indirizzi interpretativi o decisioni difformi o contrastanti. La circolare valorizza dunque un’esigenza di coordinamento procedimentale e di coerenza decisionale.

Adempimenti degli uffici e dell’operatore

Per rendere effettiva l’unificazione del processo di revisione, è necessario che i due o più uffici ADM coinvolti siano messi a conoscenza, da parte dell’operatore, sia della presentazione della medesima istanza presso più uffici, sia dell’omogeneità delle motivazioni poste a fondamento della richiesta.

Se l’operatore non ha già provveduto, gli uffici che ricevono l’istanza devono trasmetterla per competenza all’ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale, dandone comunicazione per conoscenza all’istante. Rimane ferma la collaborazione tra uffici per acquisire gli elementi istruttori necessari alla definizione della pratica.

Rimborsi connessi alla revisione

Nel caso in cui la trattazione venga unificata, gli eventuali rimborsi derivanti dall’attività di revisione devono essere eseguiti dall’ufficio competente tramite la procedura del funzionario delegato.

Vigilanza e applicazione uniforme

Le Direzioni Territoriali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione della direttiva presso gli uffici dipendenti. Eventuali dubbi o difficoltà applicative devono essere segnalati tempestivamente alla Direzione centrale, in conformità alla direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni.

Punti principali

Ambito del chiarimento

La circolare interviene sulle richieste di chiarimento relative alla revisione delle dichiarazioni su istanza di parte quando la domanda riguarda più dichiarazioni registrate presso diversi uffici ADM e si fonda su presupposti identici o omogenei, oppure sulla rettifica del medesimo elemento dell’accertamento o della dichiarazione.

Regola di competenza applicabile

L’art. 42, comma 1, delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice doganale dell’Unione stabilisce che è competente l’ufficio presso cui la dichiarazione è stata registrata oppure, se il controllo riguarda dichiarazioni registrate presso due o più uffici, l’ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte. Tale criterio vale in via generale e non cambia in base al fatto che la revisione sia avviata d’ufficio o su istanza di parte.

Principio di concentrazione della revisione

L’ADM ritiene applicabile anche alle istanze di parte il principio della concentrazione della trattazione presso un unico ufficio, quando l’attività istruttoria sia sostanzialmente unitaria e riguardi la verifica degli stessi elementi dedotti dall’istante. Ciò serve a evitare interpretazioni difformi e decisioni contrastanti e a garantire uniformità dell’azione amministrativa.

Condizioni per l’unificazione della trattazione

L’unificazione è ammessa quando: le istanze analoghe siano presentate a più uffici in ragione del luogo di registrazione delle dichiarazioni e contemporaneamente all’ufficio competente per la sede legale; vi sia omogeneità sia dell’elemento dell’accertamento o della dichiarazione da rivedere sia delle motivazioni poste a fondamento della richiesta.

Flussi operativi tra uffici

Se l’unificazione è possibile e l’operatore non ha già provveduto, gli uffici che ricevono l’istanza devono trasmetterla per competenza all’ufficio territorialmente competente in base alla sede legale, informando per conoscenza l’istante. Restano ferme le ordinarie forme di collaborazione e raccordo tra gli uffici per l’acquisizione degli elementi istruttori necessari.

Gestione dei rimborsi

In caso di unificazione della trattazione, gli eventuali rimborsi connessi all’attività di revisione devono essere eseguiti dall’ufficio competente mediante la procedura del funzionario delegato.

Come è indicizzato

Materieregimi doganalirevisione degli attiprocedimenti amministrativicontenziosorimborsi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.