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Circolare

Circolare ADM n. 17/2026

Importazioni di merci modesto valore vendute a distanza: novità dichiarative a seguito introduzione dazio temporaneo forfettario

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli354938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove regole applicabili dal 1° luglio 2026 alle importazioni e-commerce di modico valore, a seguito dell’eliminazione della franchigia dai dazi per le spedizioni di valore trascurabile e dell’introduzione del dazio temporaneo forfettario di 3 euro per articolo fino al 1° luglio 2028. Sono chiariti ambito di applicazione, nozione di vendita a distanza di beni importati, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi, codici procedura IVA, regole di garanzia, pagamento, special arrangement e limiti all’invalidamento delle dichiarazioni. Viene inoltre rinviata al 1° ottobre 2026 la riscossione del contributo amministrativo di 2 euro per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza: novità dichiarative e dazio temporaneo forfettario di 3 euro

Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza: novità dichiarative e dazio temporaneo forfettario

La circolare fornisce istruzioni operative sulle importazioni e-commerce di modico valore a seguito del Regolamento (UE) 2026/382, che dal 1° luglio 2026 elimina la franchigia dai dazi per le spedizioni di valore trascurabile e introduce, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, un dazio forfettario di 3 euro per ciascun articolo in spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Le indicazioni si coordinano con le modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché con la disciplina IVA delle vendite a distanza di beni importati.

Ambito di applicazione del dazio temporaneo

Il dazio forfettario si applica, dal 1° luglio 2026, alle merci che beneficiano dell’esenzione IVA nell’ambito IOSS ex articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva 2006/112/CE e alle merci contenute in spedizioni postali ai sensi dell’articolo 1, punto 24, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato.

La circolare precisa che per spedizione si intendono merci trasportate da uno speditore a un destinatario con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dallo stesso Paese o territorio terzo, dello stesso tipo/classe/descrizione o imballate insieme, nell’ambito dello stesso contratto di trasporto. Ne consegue che:

  • merci ordinate e spedite separatamente dal medesimo mittente al medesimo destinatario costituiscono spedizioni distinte, anche se consegnate nello stesso giorno;
  • un unico ordine ma con spedizioni separate dà luogo a spedizioni distinte.

Il dazio forfettario sostituisce integralmente il previgente regime di esenzione per le spedizioni di valore trascurabile e si estende anche alle altre misure tariffarie all’importazione, incluse quelle di difesa commerciale come dazi antidumping e compensativi. Restano escluse le merci già esenti da IVA nell’ambito IOSS, nonché quelle che beneficiano di misure tariffarie preferenziali o di accordi di unione doganale.

Nozione di vendita a distanza di beni importati

Ai fini dell’applicazione del dazio di 3 euro rileva la definizione di vendita a distanza di beni importati di cui all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE. La circolare individua i requisiti necessari affinché una cessione rientri in tale nozione:

  • il fornitore, anche presunto o piattaforma online, deve essere un soggetto passivo IVA;
  • l’acquirente deve essere un soggetto non passivo, oppure un soggetto passivo o ente non soggetto passivo nei casi previsti dalla direttiva;
  • al momento della vendita le merci devono trovarsi in un Paese o territorio terzo rispetto al territorio IVA unionale;
  • il trasporto o la spedizione devono essere effettuati dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente;
  • i beni devono essere diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione.

Merci vincolate al deposito doganale e clausola antiabuso

Le merci che, al momento della cessione, si trovano già vincolate al regime di deposito doganale nel territorio dell’Unione, in linea generale, non rientrano nella nozione di vendita a distanza di beni importati, perché non sono più spedite o trasportate da un Paese terzo o territorio terzo. Tuttavia, il dazio di 3 euro continua ad applicarsi se la vendita avviene prima dell’introduzione nel deposito e tale introduzione ha mera funzione logistica temporanea per la distribuzione finale.

È inoltre richiamata la nuova clausola antiabuso dell’articolo 243, paragrafo 5, RE: quando emergono cessioni in una catena di vendite concluse prima dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione e una di esse integra una vendita a distanza di beni importati, le autorità doganali devono considerare esclusivamente tale vendita ai fini dell’applicazione delle regole doganali.

Individuazione del dichiarante

Le modifiche al RD introducono un criterio gerarchico per individuare il dichiarante nelle operazioni di commercio elettronico di merci oggetto di vendite a distanza e contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. L’ordine di priorità è il seguente:

  • soggetto passivo che utilizza IOSS o suo rappresentante indiretto;
  • soggetto che applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA o suo rappresentante indiretto;
  • rappresentante indiretto dell’importatore, se non si utilizzano i regimi di riscossione IVA indicati;
  • in via residuale, altro soggetto che sia in grado sia di presentare le merci in dogana sia di fornire o rendere disponibili alle autorità doganali le informazioni necessarie.

Nuova definizione di articolo e impatti dichiarativi

Il dazio forfettario di 3 euro si applica per ciascun "articolo", definito come una o più merci contenute in una spedizione con la medesima classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se richiesto dal dataset dichiarativo, la medesima origine. In linea generale ciascun articolo corrisponde a una distinta linea della dichiarazione doganale.

La circolare richiama l’articolo 222 RE, secondo cui le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate come dichiarazioni distinte; tuttavia, l’articolo 228, paragrafo 1, RE, come modificato, impedisce il raggruppamento degli articoli quando si applica il dazio temporaneo di 3 euro. Ne deriva che il dazio si applica per linea dichiarativa indipendentemente dal numero di articoli inseriti nella linea, purché il valore intrinseco complessivo non superi 150 euro.

Se merci identiche sono dichiarate su linee separate, il dazio si applica per ciascun articolo così individuato; se invece più merci possono legittimamente essere ricondotte a un unico articolo secondo le regole dichiarative, il dazio si applica una sola volta. È inoltre possibile, alle condizioni previste, presentare un’unica dichiarazione con articoli a preferenza "5" e altri con preferenze diverse.

Ufficio doganale competente

In coordinamento con le regole di riscossione IVA sulle vendite a distanza, l’articolo 221, paragrafo 4, RE è stato modificato. Se non si usa IOSS, la dichiarazione per l’immissione in libera pratica deve essere presentata presso un ufficio doganale dello Stato membro di destinazione, dove si concludono trasporto e consegna. Se invece si usa IOSS, la dichiarazione può essere presentata presso un ufficio doganale situato in ցանկացած Stato membro dell’Unione.

Aggiornamento dei tracciati dichiarativi e codici da utilizzare

Le novità normative comportano l’aggiornamento dei dataset H1, H6 e H7. Dal 1° luglio 2026 le merci soggette al dazio temporaneo di 3 euro possono essere dichiarate con il dataset H7 dell’allegato B del RD, ma solo se la spedizione non è soggetta a divieti o restrizioni; in caso contrario è necessario utilizzare il tracciato standard H1.

Il tracciato H1 è inoltre obbligatorio per:

  • beni soggetti ad accisa;
  • beni che beneficiano di misure preferenziali, incluse quelle derivanti da accordi unionali doganali.

Per le merci non-IOSS di valore intrinseco non superiore a 150 euro dichiarate con H1 può essere richiesto il trattamento preferenziale mediante i codici previsti dalla normativa unionale, fermo restando che le merci importate in IOSS restano comunque assoggettate al dazio forfettario di 3 euro.

Il dataset H6 può essere usato solo su base volontaria per merci per spedizione di valore non superiore a 1000 euro, purché non soggette a divieti, restrizioni o accisa.

Codici IVA, preferenza e contabilizzazione del dazio

La circolare indica i seguenti codici procedura IVA:

  • F48 per IOSS;
  • F49 per il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA;
  • F53 per il regime di IVA standard.

È eliminato il riferimento al precedente codice C07, collegato alla soppressa franchigia, ed è introdotto il codice F53 per le importazioni di beni venduti a distanza alle quali non si applicano né IOSS né il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

Per l’applicazione del dazio forfettario è introdotto il codice di preferenza "5", che identifica le merci assoggettate a tassazione forfettaria e comporta l’applicazione del dazio di 3 euro per articolo. Se viene presentata una dichiarazione H7, il sistema contabilizza automaticamente il dazio con il corrispondente codice tributo A00; se viene usato H1, l’operatore deve dichiarare il dazio forfettario nel codice tributo A00.

Obblighi informativi sui Product Identifier e dilazione di pagamento

Per rafforzare analisi del rischio e controlli nel settore e-commerce, la normativa unionale introduce obblighi informativi sui Product Identifier (PID), da indicare nel data element 12 03 000 000 – Documenti giustificativi della dichiarazione doganale. Sono istituiti i codici:

  • C127, identificativo del prodotto attribuito dal venditore;
  • C128, identificativo del produttore non standardizzato;
  • C129, identificativo del produttore standardizzato;
  • Y081, dichiarazione di assenza di un identificativo standardizzato.

Tali codici sono facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026.

Per il regime IOSS, dal 1° luglio 2026 diventa obbligatoria la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 – Dilazione di pagamento, al fine di gestire correttamente il dazio temporaneo e la sua contabilizzazione.

Garanzia e monitoraggio dell’importo di riferimento

Per lo svincolo delle merci il dazio dovuto deve essere corrisposto o adeguatamente garantito. In caso di dichiarazioni multiple riferite a un determinato periodo temporale, ai sensi degli articoli 89, paragrafo 5, e 95 CDU, è obbligatorio ricorrere a una garanzia globale.

Per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro, l’autorizzazione alla garanzia globale è obbligatoria quando si intendano coprire più operazioni o dichiarazioni. La garanzia può essere prestata mediante deposito in contanti o impegno di un fideiussore, per un importo di riferimento corrispondente alla stima dei dazi all’importazione e degli altri oneri prevedibili.

La circolare precisa che non è consentita la riduzione della garanzia al 30% dell’importo di riferimento per le operazioni e-commerce. Sono invece ammesse stime dinamiche per periodi brevi, mensili o trimestrali, e l’uso di pagamenti intermedi o depositi cauzionali per attenuare gli effetti delle fluttuazioni stagionali.

Il monitoraggio dell’importo di riferimento è condiviso tra soggetto obbligato e autorità doganali: il dichiarante deve verificarne la congruità e l’ufficio doganale di garanzia può riesaminarlo d’ufficio o su istanza di parte.

Pagamento del dazio di 3 euro e trattamento IVA

Il debitore principale del dazio forfettario è il dichiarante individuato secondo la gerarchia prevista. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione per l’immissione in libera pratica.

Il trattamento fiscale varia in base al regime IVA applicato:

  • in regime IOSS, il dazio di 3 euro è esente da IVA all’importazione e non entra nella base imponibile;
  • nei regimi non IOSS, l’IVA all’importazione è dovuta e si calcola su un valore comprensivo del dazio di 3 euro.

La circolare chiarisce inoltre che il dazio pagato per merci successivamente restituite non è rimborsabile o sgravabile per il solo fatto dell’invalidazione della dichiarazione per reso, salvo le ordinarie ipotesi previste dal CDU per merci difettose o non conformi.

Gestione dello special arrangement

Per le importazioni nel regime speciale IVA (special arrangement) è previsto l’uso di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO). Dal 1° luglio la notifica del debito per dazio e IVA non avviene al momento dello svincolo, ma al ricevimento della comunicazione dell’IVA riscossa, con contabilizzazione entro 25 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in relazione al mese di riferimento.

La contabilizzazione di dazio e IVA avviene contestualmente alla ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, mentre il pagamento segue la dilazione di cui agli articoli 110 e 111 CDU, previa idonea garanzia. È prevista la possibilità di versare entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione.

Invalidamento e rettifica della dichiarazione doganale

La modifica dell’articolo 148, paragrafo 3, RD esclude la possibilità di invalidare, dopo lo svincolo, la dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a beni venduti a distanza e contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, quando siano successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario.

Ne deriva che il dazio forfettario di 3 euro non può essere rimborsato sulla base della sola invalidazione della dichiarazione. Restano comunque applicabili le disposizioni generali del CDU sul rimborso o sgravio dei dazi, inclusa l’ipotesi di merci difettose o non conformi alle condizioni contrattuali ai sensi dell’articolo 118 CDU.

La circolare segnala anche che, nella fase iniziale, non sarà possibile modificare i codici di procedura aggiuntiva o la preferenza 5.

Contributo amministrativo di 2 euro per piccole spedizioni

L’articolo 1, commi da 126 a 129, della legge n. 199/2025 ha istituito un contributo di 2 euro per ciascuna spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro proveniente da Paesi terzi, destinato a coprire le spese amministrative doganali. In base all’articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, la misura non si applica alle spedizioni importate prima del 1° luglio 2026; tale sospensione è poi prorogata al 1° ottobre 2026.

Pertanto, salvo ulteriori proroghe, dal 1° ottobre 2026 le attività di contabilizzazione e riscossione del contributo saranno attivate secondo le istruzioni della Circolare n. 37/2025, con liquidazione diretta in dichiarazione.

Punti principali

Introduzione del dazio temporaneo forfettario

Dal 1° luglio 2026 il Regolamento (UE) 2026/382 elimina la franchigia doganale per le spedizioni di valore trascurabile di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e introduce, fino al 1° luglio 2028, un dazio forfettario di 3 euro per ciascun articolo contenuto in spedizioni con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate.

Ambito di applicazione e nozione di vendita a distanza

Il dazio si applica alle merci importate con esenzione IVA IOSS ex articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva 2006/112/CE, e alle merci in spedizioni postali. La circolare precisa la nozione di vendita a distanza di beni importati, i requisiti soggettivi e oggettivi, e le esclusioni per beni già vincolati a deposito doganale, misure tariffarie preferenziali e unioni doganali.

Dichiarazione doganale, dichiarante e tracciati

Viene individuato un criterio gerarchico per il dichiarante: titolare IOSS o suo rappresentante, soggetto del regime speciale IVA o suo rappresentante, rappresentante indiretto dell’importatore, o altro soggetto idoneo. Sono aggiornati i dataset H1, H6 e H7, con uso di H7 solo per merci non soggette a divieti e restrizioni; H1 resta necessario per beni soggetti ad accisa o a preferenze tariffarie. Introdotti nuovi codici IVA F48, F49 e F53, il codice di preferenza 5 e i codici documento PID C127, C128, C129 e Y081.

Garanzia, pagamento e special arrangement

Per operazioni mediante dichiarazioni multiple riferite a un periodo è obbligatoria la garanzia globale. Il dazio di 3 euro è dovuto dal dichiarante individuato secondo la gerarchia prevista e, nei regimi non IOSS, concorre alla base imponibile IVA all’importazione. Per lo special arrangement è prevista una dilazione di pagamento dedicata, con contabilizzazione e notifica del debito secondo tempi specifici e versamento entro il sedicesimo giorno del mese successivo.

Invalidamento, rettifica e contributo amministrativo

Non è più consentito invalidare dopo lo svincolo la dichiarazione relativa a beni venduti a distanza e poi restituiti o non ritirati, con conseguente esclusione del rimborso del dazio forfettario per sola invalidazione. Restano applicabili le ordinarie ipotesi di rimborso/sgravio del CDU. Quanto al contributo amministrativo di 2 euro per spedizione fino a 150 euro, la decorrenza della contabilizzazione e riscossione è rinviata al 1° ottobre 2026.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliiva all'importazioneregimi doganaliorigine delle mercicontrolli e dichiarazioni doganali

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