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Circolare

Circolare ADM n. 14/2026

eATA– Digital ATA Carnet

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli299191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’avvio del sistema eATA (digital ATA Carnet) per la gestione digitale del carnet ATA, in attuazione della Convenzione di Istanbul e in coerenza con l’art. 6 del CDU. Dal 1° giugno 2026 il sistema sarà utilizzabile da Unione Europea, Norvegia, Svizzera e Regno Unito, mentre la completa digitalizzazione del circuito ATA è attesa entro la fine del 2027. La circolare disciplina soprattutto la fase transitoria, in cui coesisteranno carnet cartacei e digitali, chiarendo gli scenari operativi, il ruolo delle Camere di commercio italiane, gli obblighi degli uffici doganali e le modalità di gestione delle prove ai fini delle contestazioni e della reimportazione.

Avvio del carnet ATA digitale (eATA) e disciplina della fase transitoria dal 1° giugno 2026

Avvio del carnet ATA digitale (eATA) e fase transitoria

La circolare disciplina l’introduzione del carnet ATA digitale (eATA), destinato a sostituire progressivamente il carnet ATA cartaceo per ammissione temporanea, esportazione temporanea e transito, in attuazione della Convenzione di Istanbul e in coerenza con l’art. 6 del Reg. (UE) n. 952/2013. L’obiettivo dichiarato è la completa digitalizzazione del sistema ATA entro la fine del 2027.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama il progetto avviato nel 2007 da Camera di Commercio Internazionale, Organizzazione Mondiale delle Dogane e Commissione europea. Sul piano giuridico, il riferimento centrale è l’art. 21a della Convenzione di Istanbul sull’ammissione temporanea, che consente lo svolgimento elettronico delle formalità doganali mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati approvate dalle parti contraenti.

Decorrenza e ambito di adozione

Dal 1° giugno 2026 l’eATA sarà adottato da Unione Europea, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. La circolare precisa che l’adozione sarà graduale a livello internazionale: alcune amministrazioni inizieranno nel secondo trimestre 2026, mentre altre si aggiungeranno entro il quarto trimestre 2027. Nel frattempo, la coesistenza tra cartaceo e digitale richiederà una disciplina transitoria specifica.

Rilascio dei carnet e gestione dei titoli già emessi

L’Unioncamere, quale ente garante nazionale, rilascerà i carnet ATA digitali dal 1° giugno 2026. La gestione digitale si applicherà dunque solo ai carnet emessi da quella data in avanti. I carnet cartacei già rilasciati continueranno a essere trattati secondo le procedure ordinarie fino alla loro scadenza. Se, dopo il 1° giugno 2026, occorre emettere un carnet sostitutivo di un carnet cartaceo, il nuovo titolo potrà essere rilasciato anche in formato digitale.

Funzionamento operativo del sistema eATA

L’operatore potrà richiedere il carnet tramite i sistemi nazionali (NICS), salvarlo nel wallet digitale (App o Desktop) e compilare online i dati relativi alle merci vincolate. Il documento è protetto e crittografato e può essere condiviso con un rappresentante. In dogana il titolare o il rappresentante esibirà un QR code o un codice di transazione; il funzionario doganale accederà ai dati mediante scansione o inserimento dei codici identificativi. Dopo la verifica, la transazione sarà confermata e registrata automaticamente, con conferma immediata al titolare. La circolare evidenzia che il sistema consente maggiore rapidità, maggiore sicurezza e migliore tracciabilità delle operazioni.

Disciplina della fase transitoria

Nel secondo semestre 2026 e per tutto il 2027 resteranno operative misure transitorie, poiché non tutte le parti contraenti avranno ancora adottato il sistema digitale. Alla richiesta del carnet, la Camera di commercio emetterà un titolo digitale se il Paese di destinazione è digitalizzato, oppure cartaceo se il Paese di destinazione utilizza ancora il formato tradizionale. Nel periodo transitorio le Camere di commercio italiane potranno rilasciare sia il carnet digitale sia quello cartaceo, così da garantire la spendibilità del titolo anche verso Stati non ancora pronti al nuovo sistema.

Scenari operativi descritti dalla circolare

La circolare individua quattro scenari:

  • scenario 1: partenza e destinazione utilizzano entrambi il carnet cartaceo; si applica la procedura già in uso;
  • scenario 2: il Paese di partenza usa il cartaceo, mentre il/i Paese/i di destinazione usano il digitale; l’ente garante emette entrambi i titoli e l’ufficio doganale li prende in carico;
  • scenario 3: partenza e destinazione sono entrambi digitali; tutte le transazioni sono registrate a sistema e, in Italia, viene comunque emesso anche il carnet cartaceo da prendere in carico all’ufficio doganale di partenza;
  • scenario 4: la merce parte da un Paese digitalizzato ed è destinata a uno o più Paesi cartacei; vengono emessi sia il carnet digitale sia quello cartaceo, e alla reimportazione deve essere compilato anche il modulo di reimportazione.

Per l’Italia, che ha già implementato il sistema eATA, saranno seguite le procedure degli scenari 3 e 4.

Flessibilità operativa e gestione delle contestazioni

ADM rappresenta che, nella prima fase transitoria, gli uffici doganali devono mantenere flessibilità e continuare ad accettare i carnet ATA cartacei, al fine di evitare interruzioni del servizio e ricadute sul commercio internazionale. Ai fini delle contestazioni, saranno accettate come prova dell’uscita delle merci dal territorio della parte contraente sia le evidenze prodotte dai Paesi che usano il carnet cartaceo sia quelle generate dai Paesi con procedura digitalizzata. Restano altresì valide le prove di riesportazione certificate dalle amministrazioni doganali.

Profili tecnici, abilitazioni e assistenza

Gli uffici locali ADM sono già abilitati al sistema e-ATA. Per ciascuna Direzione territoriale sono stati individuati due referenti regionali, denominati "Customs region manager", che, sotto la supervisione dei "Customs admin", assegnano i profili operativi ai funzionari addetti alla gestione dei carnet ATA. Il profilo operativo si chiama "Customs office officer" ed è abilitato alle transazioni sui carnet digitali. È previsto anche il profilo "Customs claims manager", incaricato delle attività di riconciliazione tra le fasi della procedura (temporanea esportazione/reimportazione e temporanea importazione/riesportazione), cumulabile con il precedente quando il funzionario svolge entrambe le funzioni.

Le utenze di prova create in ambiente reale saranno eliminate; per i test occorrerà utilizzare l’ambiente di addestramento dedicato, accessibile previa registrazione. L’assistenza tecnica per l’applicazione eATA è garantita dalla Camera di Commercio Internazionale, trattandosi di un applicativo esterno all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Vigilanza sulle modalità applicative

Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sulla corretta applicazione della circolare e a segnalare alla Direzione centrale eventuali criticità emerse nell’operatività del nuovo sistema.

Punti principali

Quadro normativo e finalità del progetto

La digitalizzazione del carnet ATA nasce da un progetto avviato nel 2007 da Camera di Commercio Internazionale, Organizzazione Mondiale delle Dogane e Commissione europea. La base giuridica richiamata è l’art. 21a della Convenzione di Istanbul sull’ammissione temporanea, che consente di svolgere elettronicamente le formalità previste dalla Convenzione, in linea con l’art. 6 del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), che promuove lo scambio elettronico di informazioni tra amministrazioni doganali e operatori.

Decorrenza dell’eATA e adozione progressiva

L’Unione Europea, la Norvegia, la Svizzera e il Regno Unito adotteranno il carnet ATA digitale a decorrere dal 1° giugno 2026. Il processo di digitalizzazione complessiva dovrebbe concludersi entro la fine del 2027, con un’adozione graduale da parte delle restanti parti contraenti nel periodo tra il secondo trimestre 2026 e il quarto trimestre 2027.

Gestione dei carnet rilasciati prima e dopo il 1° giugno 2026

L’Unioncamere, quale ente garante nazionale, rilascerà i carnet ATA digitali dal 1° giugno 2026. La gestione digitale si applica quindi solo ai carnet emessi dopo tale data. I carnet cartacei già rilasciati continueranno a seguire la procedura tradizionale fino alla scadenza. Se dopo il 1° giugno 2026 deve essere emesso un carnet sostitutivo di un carnet cartaceo, esso potrà essere rilasciato anche in formato digitale.

Modalità operative del carnet digitale

L’operatore potrà richiedere il carnet online tramite i sistemi nazionali (NICS) e conservarlo nel wallet digitale (App o Desktop), compilando i dati relativi alle merci vincolate. In dogana il titolare o il rappresentante esibirà un QR code o un codice di transazione; il funzionario accederà alle informazioni tramite scansione del QR code o inserimento dei codici identificativi. Verificati i dati, la transazione sarà confermata e registrata automaticamente, con conferma immediata al titolare. Il sistema è descritto come più rapido e sicuro rispetto al cartaceo e idoneo a ridurre contestazioni e reclami.

Disciplina della fase transitoria e scenari applicativi

Nel secondo semestre 2026 e per tutto il 2027 opereranno misure transitorie, poiché solo alcuni Stati utilizzeranno l’eATA dal 1° giugno 2026. All’atto della richiesta, la Camera di commercio emetterà carnet digitale se il Paese di destinazione è digitale, oppure cartaceo se il Paese adotta ancora il formato tradizionale. Nel periodo transitorio le Camere di commercio italiane potranno emettere anche il carnet cartaceo oltre a quello digitale, così da garantire la spendibilità del titolo anche verso Paesi non ancora pronti al sistema.

Scenari operativi indicati dalla circolare

La circolare descrive quattro scenari: 1) partenza e destinazione entrambi cartacei, con applicazione della procedura ordinaria; 2) partenza cartacea e destinazione digitale, con emissione di carnet cartaceo e digitale e gestione mista; 3) partenza e destinazione entrambe digitali, con tutte le transazioni registrate a sistema e, in Italia, emissione anche del carnet cartaceo da prendere in carico all’ufficio doganale di partenza; 4) partenza da Paese digitalizzato e destinazione verso Paese cartaceo, con emissione di entrambi i carnet e utilizzo del cartaceo nei Paesi di destinazione. Alla reimportazione delle merci, negli scenari previsti, dovrà essere compilato anche il modulo di reimportazione.

Applicazione in Italia e flessibilità nel periodo iniziale

Poiché l’Italia ha implementato il sistema eATA, applicherà le procedure degli scenari 3 e 4. ADM evidenzia che, su richiesta della Commissione europea e della Camera di Commercio Internazionale, nella prima fase transitoria gli uffici doganali dovranno mantenere flessibilità e continuare ad accettare i carnet ATA cartacei, per evitare interruzioni del servizio e impatti negativi sul commercio internazionale.

Prove e contestazioni nella fase transitoria

Ai fini delle contestazioni, durante il periodo transitorio saranno accettate sia le prove prodotte dai Paesi che utilizzano il carnet cartaceo sia quelle prodotte dai Paesi con procedura digitalizzata, come attestazione dell’uscita delle merci dal territorio della parte contraente. Restano valide anche le prove di riesportazione certificate dalle amministrazioni doganali.

Profili tecnici, utenze e assistenza

Gli uffici locali ADM sono già abilitati sul sistema e-ATA, accessibile tramite il link dedicato. Per ogni Direzione territoriale sono stati individuati due referenti regionali, denominati "Customs region manager", che, sotto la supervisione dei "Customs admin", assegnano i profili operativi ai funzionari. Il profilo operativo è denominato "Customs office officer"; per la riconciliazione tra le fasi delle transazioni è previsto il profilo "Customs claims manager", cumulabile con il primo se il medesimo funzionario svolge entrambe le attività. Le utenze di prova create in ambiente reale saranno eliminate e i test dovranno essere effettuati nell’ambiente di addestramento dedicato. L’assistenza tecnica per l’applicazione eATA è fornita dalla Camera di Commercio Internazionale, trattandosi di un applicativo esterno ad ADM.

Vigilanza delle Direzioni territoriali

Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione della circolare e di segnalare alla Direzione centrale eventuali criticità derivanti dall’operatività del nuovo sistema.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliammissione temporaneaesportazione temporaneatransitodigitalizzazione dei procedimenti doganali

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