Sentenza n. 5105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza del giudicato civile e liquidato le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto in sede civile il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 1.500,00. Il TAR Sardegna aveva accolto il successivo ricorso per ottemperanza, ma l’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, deducendone l’inadeguatezza. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi e la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza impugnata, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente e sussistevano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nel giudicato civile, per l’importo complessivo di euro 1.500,00.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare sinteticamente mediante rinvio a precedenti conformi, purché questi siano individuati e pertinenti.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Per le sentenze semplificate ammette una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, il giudice può riformare parzialmente la sentenza e rideterminare direttamente l’importo dovuto quando ritenga inadeguata la liquidazione originaria.
- La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico richiamo a precedenti conformi, quando il giudice intenda conformarsi a un indirizzo consolidato e il rinvio renda comprensibili le ragioni della decisione, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello, soprattutto in presenza di incertezze interpretative sui criteri di liquidazione.
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