Sentenza n. 1570/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1112/2024, pubblicata in data 03/09/2024, del Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile del Tribunale di Bologna n. 1112/2024, pubblicata il 3 settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1112/2024. In udienza è stata eccepita l'inammissibilità per mancata produzione della prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e per mancata produzione della procura speciale riferita alla specifica lite, richiesta dall'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha provato che la sentenza civile di cui chiedeva l'esecuzione fosse passata in giudicato. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, e 114, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza di una decisione del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato e il deposito dell'attestazione di cancelleria, di data anteriore alla notificazione del ricorso. La sentenza non decide autonomamente l'eccezione relativa alla procura speciale, pur riportandola tra le ragioni eccepite. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Va, infatti, osservato, che ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;…… omissis……”
L'ottemperanza può riguardare una sentenza del giudice ordinario solo se passata in giudicato, per ottenere che l'amministrazione si conformi a quanto deciso.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Come noto il ricorso per l'esecuzione del giudicato è inammissibile se, in difformità da quanto previsto dall'art. 114, co. 2, c.p.a., non è depositato l'attestato di cancelleria di data anteriore alla notificazione del ricorso, attestante il passaggio in giudicato della decisione (ex multis T.A.R. Umbria 30 aprile 2024, n. 290; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 8 maggio 2024, n. 9110) risultando eseguibili mediante giudizio di ottemperanza soltanto le sentenze del G.O. passate in giudicato diversamente dalle sentenze pronunciate dal G.A. (ex multis Corte Cost., ord. 25 marzo 2005, n. 122; id., ord. 8 febbraio 2006, n. 44.).
Per l'ottemperanza di una decisione del giudice ordinario deve essere depositata l'attestazione di cancelleria, anteriore alla notificazione del ricorso, che comprovi il passaggio in giudicato; in mancanza il ricorso è inammissibile.
art. 324 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 324 c.p.c. “S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza [42, 43] (1) , né ad appello [339], né a ricorso per cassazione [360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [2909 c.c.; 124 att.]”
La sentenza è passata in giudicato quando non è più soggetta ai mezzi di impugnazione indicati dalla disposizione.
art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
ed inoltre per la mancata produzione in giudizio della procura speciale richiesta dal C.P.A. vale a dire per quella specifica lite individuata nella procura medesima (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1935/2025), giusta quanto dispone l’articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a..
La norma è richiamata in relazione all'eccezione di mancata produzione della procura speciale riferita alla specifica lite; il TAR non fonda su tale profilo la dichiarazione d'inammissibilità.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario presuppone che la decisione sia passata in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, la prova del passaggio in giudicato deve essere fornita mediante attestazione di cancelleria depositata e riferita a data anteriore alla notificazione del ricorso; la sua mancanza determina l'inammissibilità.
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