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Sentenza

Sentenza n. 730/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione della sentenza n. 299/2019 emessa dal Tribunale di Messina in data 8 febbraio 2019, pubblicata in data 12 febbraio 2019, corretta con provvedimento del Tribunale di Messina del 18 dicembre 2019, notificata al Comune di Pagliara, unitamente al provvedimento di correzione materiale, con pec in data 17 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202502055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Pagliara di una sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La curatela ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Messina, corretta con successivo provvedimento, divenuta non impugnabile per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. La sentenza aveva condannato il Comune al pagamento di euro 36.111,18, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, nonché delle spese processuali liquidate in euro 2.600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha adempiuto. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: definitività del titolo giudiziale ordinario, tempestività dell'azione entro il termine decennale, rispetto del termine per il deposito del ricorso e regolare notificazione del titolo all'amministrazione debitrice, con formula esecutiva, ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva e quindi rientrante tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, del termine processuale per il deposito del ricorso e delle formalità di notificazione della pronuncia all'amministrazione, necessarie anche ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l'inadempimento del Comune, ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Roccalumera, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori novanta giorni dalla richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inadempimento. Il commissario dovrà comunicare l'insediamento alla Segreteria e depositare gli atti esclusivamente tramite PAT. Il TAR si è riservato di liquidare con separato decreto il compenso del commissario, a carico dell'amministrazione inottemperante. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre l'intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal comma 2, lett. d), ritenuto rispettato.

  • art. 327 c.p.c.

    Il decorso del termine lungo per l'impugnazione ha determinato la definitività della sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni debitrici decorre, nel caso esaminato, a seguito della notificazione della pronuncia con formula esecutiva all'amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il commissario ad acta deve presentare la parcella per il compenso, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico, individuata nel compimento dell'ultimo atto esecutivo.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Costituisce il riferimento per il rimborso forfettario delle spese generali riconosciuto sulle spese di giudizio.

Massime di principio

  • È esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, purché il titolo rientri tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare, oltre alla definitività del titolo, il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, dei termini processuali di deposito e delle formalità di notificazione della pronuncia all'amministrazione debitrice previste dalla legge.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione entro un termine determinato e può disporre sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, l'intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di dare completa esecuzione al titolo entro un ulteriore termine decorrente dalla richiesta della parte creditrice, subordinata alla dichiarazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione e della perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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