Cassazione Penale, Sentenza n. 42863/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 376.073,14 ritenuti profitto del reato di truffa aggravata nei confronti dell'AGEA. Primo motivo: contestazione della sussistenza del fumus commissi delicti; il ricorrente sostiene di aver avuto regolare disponibilità dei terreni demaniali di Sigonella e di avere svolto le attività agricole previste contrattualmente, giustificando così i contributi percepiti dall'AGEA. Secondo motivo: eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità dei giudici del riesame che abbiano già deciso, nella stessa composizione, su un coindagato con posizione analoga.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul profilo costituzionale (art. 34 c.p.p.) la Corte ha ritenuto infondata la questione, affermando che l'incompatibilità del giudice riguarda la fase del giudizio e non quella cautelare/di riesame, che è endoprocedimentale. Quanto al merito, la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per semplici vizi logici della motivazione; le censure del ricorrente attaccano l'interpretazione contrattuale e la logica del Tribunale (questioni di merito) e non integrano un vizio di legittimità. Il Tribunale aveva motivato, tra l'altro, che il ricorrente era autorizzato solo allo sfalcio e a coltivazioni compatibili ("semi di prato"), non alla coltivazione di cereali come l'orzo comprovata dagli acquisti di sementi. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
L'incompatibilità del giudice, così come disciplinata dall'art. 34 c.p.p., concerne la fase del giudizio e non si estende alla fase cautelare/di riesame, che è endoprocedimentale e non definitiva.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro provvedimenti impositivi di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito per i meri vizi di logica/congruità della motivazione salvo che la motivazione sia del tutto assente o priva dei requisiti minimi (errors in iudicando/procedendo di eccezionale gravità).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla limitazione delle censure in cassazione: non sono sindacabili i vizi meramente logici o di valutazione della prova a meno che non si tratti di un vizio di motivazione così radicale da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giustificativo del giudice.
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare la questione di incompatibilità dei giudici prevista dall'art. 34 c.p.p. è generalmente rilevante per la fase di giudizio e non impedisce, di regola, la partecipazione dei giudici al riesame per altri destinatari del medesimo provvedimento cautelare.
- Il rimedio in Cassazione contro le ordinanze di riesame ex art. 325 c.p.p. è limitato a profili di violazione di legge; contestazioni attinenti all'interpretazione di contratti o alla valutazione delle prove sono, in via ordinaria, questioni di merito non sindacabili in cassazione.
- Per ottenere l'annullamento di un sequestro preventivo ritenuto illegittimo, è necessario dimostrare un vizio di legge o una motivazione assente o radicalmente insufficiente; una diversa lettura delle clausole contrattuali non integra automaticamente un vizio di legittimità.
- Gli elementi documentali che dimostrano attività non consentite dal titolo autorizzativo (es. acquisti di sementi per colture non autorizzate quando l'autorizzazione era limitata a "sfalcio" o "semi di prato") possono giustificare la qualificazione dei proventi come profitto del reato e il sequestro preventivo.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne per spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende.
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