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Ordinanza

Ordinanza n. 947/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia o previa adozione di idonee misure cautelari: a) del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione della “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Museo archeologico nazionale di Napoli. ID Sigef -OMISSIS-”, adottato il 23.12.2025 in favore del RTI -OMISSIS- in esito a nuova istruttoria (prot.-OMISSIS-, doc. 24) e con motivazione comunicata al Consorzio ricorrente in data 25.02.2026 (doc. 12); b) della comunicazione di avvio del procedimento (prot. -OMISSIS- del 20.11.2025, doc. 8) e degli atti della successiva istruttoria, ivi inclusa la richiesta di integrazione documentale (prot. -OMISSIS- del 12.12.2025, doc. 17); c) dell’originaria aggiudicazione, comunicata via pec al consorzio ricorrente con nota Consip prot. n. -OMISSIS- del 14.06.2024 (doc. 23), confermata in data 23.12.2025 con l’impugnato provvedimento sub a) che precede, in esito alla nuova istruttoria (prot. -OMISSIS- del 23.12.2025, doc. 24) e con motivazione comunicata al consorzio ricorrente in data 25.02.2026 (doc. 25) d) di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, di apertura dell’offerta economica e di attribuzione dei relativi punteggi, all’esito delle quali è stata formata la graduatoria; e) di tutti provvedimenti/relazioni, sconosciuti negli estremi e nel contenuto, con cui Consip ha preso meramente atto delle misure di self cleaning asseritamente adottate da CoopCulture e concluso per la idoneità delle medesime; nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: per la declaratoria di illegittimità del parziale diniego d’accesso comunicato con nota del 25.02.2026, motivato per relationem con riferimento all’opposizione all’accesso della controinteressata; nonché per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e accertamento del diritto della ricorrente al subentro.

Giustizia amministrativa202602073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Conferma dell'aggiudicazione della concessione dei servizi museali integrati presso il Museo archeologico nazionale di Napoli, adottata dopo la rinnovata valutazione delle misure di self-cleaning dell'aggiudicataria, nonché il parziale diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato la conferma dell'aggiudicazione in favore dell'odierna controinteressata, gli atti della nuova istruttoria, l'originaria aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti con cui Consip ha ritenuto idonee le misure di self-cleaning adottate dall'aggiudicataria a seguito di una sanzione dell'AGCM relativa a pratiche di secondary ticketing. Ha chiesto inoltre, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del parziale diniego di accesso e, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., la reintegrazione in forma specifica, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. In sede cautelare ha contestato la sufficienza e l'idoneità delle misure di self-cleaning, prospettando la permanenza di un grave illecito professionale e sostenendo, tra l'altro, la necessità del risarcimento del danno quale elemento rilevante per escludere l'affidabilità dell'operatore. Il TAR ha rilevato preliminarmente che Consip aveva dato esecuzione alla sentenza d'appello del Consiglio di Stato che aveva riformato la precedente sentenza del TAR e aveva determinato la conferma dell'aggiudicazione.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per difetto di sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto che la valutazione dell'idoneità delle misure di self-cleaning rientri nella discrezionalità della stazione appaltante e sia sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, le misure considerate da Consip — tra cui il tracciamento delle vendite e dei flussi di accesso, sistemi di cybersecurity e di contrasto ai bot, gestione virtuale degli accessi, biglietto nominativo, estensione delle tecnologie ai servizi digitali e trasformazione dell'ufficio vendite — non hanno evidenziato, in questa fase sommaria, tali vizi. Il TAR ha inoltre osservato che non emergeva prima facie un danno per l'amministrazione concedente, non risultando contestazioni del Parco Archeologico del Colosseo né una dichiarazione di danno; l'eventuale danno agli utenti è stato ricondotto alle agenzie responsabili del secondary ticketing e, ove riferibile alla collettività degli utenti, la sanzione AGCM risultava già pagata dall'aggiudicataria. La questione sull'accesso è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, mentre il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 23 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria il TAR ha escluso la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato invocato per la domanda relativa al parziale diniego di accesso; la relativa trattazione è stata fissata a una successiva camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato per la reintegrazione in forma specifica, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro; tali domande non sono state definite nell'ordinanza cautelare.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata con riguardo alla valutazione dei gravi illeciti professionali e all'ampia discrezionalità della stazione appaltante nel ricondurre a tale fattispecie illeciti di varia natura e adottare le conseguenti determinazioni.

  • art. 80, comma 7, d.lgs. 50/2016

    Rileva quale base normativa delle misure di self-cleaning adottate dall'operatore economico per dimostrare il proprio recupero di integrità e affidabilità professionale.

  • art. 80, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico

    Conferma, secondo il richiamo operato dal TAR, l'ampiezza della discrezionalità amministrativa nella valutazione della sufficienza delle misure di self-cleaning.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    È richiamato per il rito applicabile alla controversia in materia di accesso agli atti di gara, la cui trattazione è stata fissata in camera di consiglio.

  • art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023

    È richiamato per la fissazione della camera di consiglio relativa all'istanza di accesso.

  • art. 24 Cost.

    È menzionato con riguardo al diritto di difesa esercitato dall'aggiudicataria mediante l'impugnazione della sanzione AGCM.

Massime di principio

  • La valutazione dell'idoneità e sufficienza delle misure di self-cleaning adottate da un operatore economico rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non può essere sostituita dal giudice amministrativo con una propria valutazione di merito.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa relativa al grave illecito professionale e alle misure di self-cleaning è limitato alla verifica della motivazione e può condurre all'annullamento soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti.
  • La previsione dell'art. 80, comma 8, d.lgs. 50/2016 conferma l'ampiezza della discrezionalità della stazione appaltante nel ritenere sufficienti le misure di self-cleaning e, conseguentemente, nel non escludere l'operatore economico.
  • In sede cautelare, la contestazione della valutazione delle misure di self-cleaning non giustifica la sospensione dell'aggiudicazione quando le misure indicate dall'amministrazione non evidenzino prima facie profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • Ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale, l'assenza di contestazioni o di dichiarazioni di danno da parte dell'amministrazione presso cui il servizio è stato eseguito può rilevare nella verifica della gravità dell'illecito e dell'idoneità delle misure di self-cleaning.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneEccesso di potere

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