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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-523/16

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2018. — MA.T.I. SUD SpA contro Società Centostazioni SpA. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 51 – Regolarizzazione delle offerte – Direttiva 2004/17/CE – Chiarimento delle offerte – Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare – Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità. — Causa C-523/16

Giurisprudenza europea62016CJ0523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la disciplina italiana del soccorso istruttorio a pagamento negli appalti pubblici, alla luce della direttiva 2004/18 e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Ha riconosciuto che gli Stati membri possono prevedere la regolarizzazione delle offerte dietro pagamento di una sanzione, ma hanno il limite invalicabile della proporzionalità e del rispetto dei criteri di gara. In particolare, non è consentito imporre la sanatoria di omissioni che dovrebbero comportare l’esclusione o trasformare la regolarizzazione in una nuova offerta.

Compatibilità con il diritto UE del soccorso istruttorio "a pagamento" negli appalti pubblici e dei limiti alla regolarizzazione delle offerte.

La questione giuridica

Se l’articolo 51 della direttiva 2004/18/CE e i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ostino a una normativa nazionale che consente la regolarizzazione/chiarimento delle offerte solo previo pagamento di una sanzione pecuniaria predeterminata, anche elevata e non graduabile in base alla gravità dell’irregolarità, e se tale meccanismo sia compatibile quando riguarda omissioni che avrebbero dovuto comportare l’esclusione o correzioni tali da equivalere a una nuova offerta.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro disciplini la regolarizzazione delle offerte imponendo una sanzione pecuniaria, ma tale sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità; inoltre, il meccanismo è incompatibile con il diritto UE se consente di sanare la mancanza di documenti la cui assenza comporti l’esclusione secondo i documenti di gara, oppure se le correzioni richieste equivalgono alla presentazione di una nuova offerta. La Corte precisa che il giudice nazionale deve verificare, in concreto, se le irregolarità fossero effettivamente sanabili e se l’importo della sanzione fosse proporzionato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/17/CE
  • Articolo 10 direttiva 2004/17/CE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 2 direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 45 direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 51 direttiva 2004/18/CE
  • Decreto legislativo n. 163/2006, articolo 38, comma 2-bis
  • Decreto legislativo n. 163/2006, articolo 46

Compatibilità del soccorso istruttorio a pagamento negli appalti pubblici

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, relativi a gare d’appalto indette da Centostazioni SpA e dalla CNPR. Il tema centrale è la compatibilità dell’articolo 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, che subordinava la regolarizzazione di irregolarità essenziali al pagamento di una sanzione pecuniaria, con il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑523/16, la MA.T.I. SUD SpA partecipava, come capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituire, a una procedura aperta bandita da Centostazioni per lavori e servizi di manutenzione e gestione energia nelle stazioni ferroviarie. La commissione riscontrò la mancanza della firma del legale rappresentante sulla dichiarazione di impegno relativa a uno dei lotti e impose la regolarizzazione entro sette giorni, insieme al pagamento di una sanzione di EUR 35 000.

Nella causa C‑536/16, la Duemme SGR SpA partecipava a una procedura aperta della CNPR per la gestione del portafoglio mobiliare. La commissione rilevò l’omessa allegazione di dichiarazioni sull’onore relative all’assenza di condanne definitive per alcuni soggetti apicali e richiese la regolarizzazione entro dieci giorni, unitamente al pagamento di una sanzione di EUR 50 000, poi contestata dall’offerente.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, per la direttiva 2004/18, il considerando 2, l’articolo 2, l’articolo 45 e soprattutto l’articolo 51, che consente all’amministrazione aggiudicatrice di invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e documenti presentati. Per la direttiva 2004/17, rilevano il considerando 9 e l’articolo 10, che impongono parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Sul versante nazionale, la disposizione decisiva è l’articolo 38, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, che prevedeva il pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della documentazione, con termine per regolarizzare e rischio di esclusione in caso di inadempimento. È richiamato anche l’articolo 46 del medesimo codice, relativo alla richiesta di completamento o chiarimento dei documenti.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva preliminarmente che, nella causa C‑523/16, il giudice del rinvio aveva evocato la direttiva 2004/18, ma l’appalto potrebbe ricadere nella direttiva 2004/17; in ogni caso, le due direttive non impediscono, in linea di principio, un potere di chiarimento o regolarizzazione, purché rispettoso dei principi generali dell’Unione.

Quanto all’articolo 51 della direttiva 2004/18, la Corte afferma che esso lascia agli Stati membri la facoltà di disciplinare la regolarizzazione delle offerte, anche subordinandola a una sanzione pecuniaria. Tuttavia, tale facoltà non può compromettere l’effetto utile della direttiva né violare i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Inoltre, la regolarizzazione non può essere ammessa quando concernente omissioni che i documenti di gara qualificano come cause di esclusione.

Per la direttiva 2004/17, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui sono ammissibili chiarimenti o correzioni di errori materiali manifesti, ma non la presentazione di una nuova offerta, né la sanatoria di un documento mancante richiesto a pena di esclusione.

Valutazione della sanzione pecuniaria

La Corte rileva che la previsione di una sanzione predeterminata nel bando risponde, in astratto, a esigenze di trasparenza, certezza del diritto e parità di trattamento. Tuttavia, l’applicazione automatica di un importo elevato, non graduabile in funzione della concreta gravità dell’irregolarità, è problematica rispetto al principio di proporzionalità.

In particolare, la Corte sottolinea che importi come quelli previsti nei casi di specie appaiono, di per sé, manifestamente esorbitanti rispetto alla limitata portata delle irregolarità sanabili e alle finalità perseguite, soprattutto quando la correzione riguarda omissioni formali o facilmente emendabili.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che consenta la regolarizzazione dell’offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l’importo sia proporzionato; spetta al giudice nazionale verificarlo. Al contrario, il diritto dell’Unione osta a una normativa che imponga la regolarizzazione di documenti la cui mancanza dovrebbe comportare l’esclusione secondo i documenti di gara, oppure che consenta correzioni tali da equivalere a una nuova offerta.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la sentenza conferma che la correzione di irregolarità documentali può essere ammessa, ma non oltre i limiti della semplice integrazione o chiarimento. Per le stazioni appaltanti, la decisione impone di verificare caso per caso se la carenza sia davvero sanabile e di evitare sanzioni automatiche o sproporzionate, specie quando la regolarizzazione sia minima o meramente formale.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicisoccorso istruttorioparità di trattamentoproporzionalitàsettori speciali

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