Cassazione Penale, Ordinanza n. 04881/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010, già negata in due precedenti occasioni. Il magistrato di sorveglianza di Roma ha nuovamente respinto l'istanza, ritenendo persistente una condizione ostativa ex art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 199/2010, valorizzando l'indole trasgressiva dell'istante e il sopravvenuto cumulo derivante dal passaggio in giudicato di un'ulteriore condotta di cessione di sostanza stupefacente. Con il ricorso veniva dedotto vizio di motivazione: si lamentava che il provvedimento non avesse compiuto una autonoma valutazione del percorso rieducativo già svolto, della buona condotta carceraria e dell'assenza di nuovi reati, né avesse acquisito una relazione di sintesi dall'istituto penitenziario, necessaria per valutare l'avvio di un percorso di revisione critica.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'atto proposto non fosse un ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, ord. pen., perché la decisione sulla richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ex l. n. 199/2010 è reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza e non è immediatamente ricorribile per cassazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la trattazione del reclamo.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199
art. 1, comma 2, lett. d); art. 1, comma 5
La richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio è disciplinata dalla legge speciale e, tramite il rinvio all'art. 69-bis ord. pen., segue il relativo regime di impugnazione reclamatoria.
art. 69-bis ord. pen.
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di detenzione domiciliare ex l. n. 199/2010 è reclamabile al tribunale di sorveglianza; non è ammesso il ricorso immediato per cassazione.
legge 26 luglio 1975, n. 354
La procedura richiamata dalla legge n. 199/2010 comprende la fase del reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- La decisione del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ex l. n. 199/2010 non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma deve essere previamente sottoposta a reclamo al tribunale di sorveglianza.
- Quando la legge speciale richiama l'art. 69-bis ord. pen., il regime impugnatorio previsto da tale norma si applica integralmente, compresa la reclamabilità del provvedimento.
- La presenza di una fase di reclamo risponde all'esigenza di consentire una rivalutazione piena del provvedimento da parte di un giudice di merito prima dell'accesso al giudice di legittimità.
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