Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23209/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso a seguito di verifiche svolte presso la società acquirente di un immobile venduto dalla società poi estinta. Nel corso dell’attività istruttoria erano stati rinvenuti undici assegni intestati a uno dei soci, considerati dall’Ufficio parte del prezzo non dichiarato della cessione immobiliare e quindi indice di maggiori ricavi da imputare alla società e, per trasparenza, ai soci. I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR deducendo: mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni e violazione del contraddittorio endoprocedimentale, anche in materia IVA; illegittimità della notifica dell’accertamento a una società estinta; insufficiente motivazione dell’atto per mancata allegazione degli atti richiamati; erronea attribuzione alla società degli assegni intestati a uno dei soci nonostante precedenti giudicati favorevoli sulle posizioni personali dei soci; erronea declaratoria di inammissibilità della censura sulla metodologia di calcolo delle plusvalenze; omessa applicazione della giurisprudenza unionale sul contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, perché i precedenti invocati non erano opponibili nel presente giudizio o non erano stati specificamente censurati; ha applicato il principio per cui il termine di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo per accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non per accertamenti "a tavolino"; ha inoltre escluso l’interesse dei ricorrenti a dolersi del contraddittorio in materia IVA, poiché la CTR aveva già annullato la ripresa IVA. Ha confermato la validità della notifica dell’atto impositivo alla società estinta, notificato ai soci in base al fenomeno successorio conseguente all’estinzione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione dell’atto per difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano trascritto o allegato l’avviso né indicato dove reperirlo nel fascicolo. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sugli assegni per difetto di interesse, avendo la CTR escluso la loro imputazione alla società. Ha infine ritenuto inammissibile la censura sulla metodologia di calcolo delle plusvalenze, perché non risultava provato che fosse stata proposta già in primo grado. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni e il correlato contraddittorio endoprocedimentale operano solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applicano agli accertamenti a tavolino.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Richiamati come parametri a sostegno del contraddittorio, ma la Corte esclude la loro violazione nei casi non coperti dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000.

  • art. 41, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a sostegno del contraddittorio procedimentale, ma senza utilità nel caso concreto per la parte di accertamento a tavolino.

  • artt. 2312 e 2495 c.c.

    L’estinzione della società determina un fenomeno successorio nei rapporti attivi e passivi; l’atto intestato alla società estinta deve essere notificato ai soci secondo le regole applicabili ai successori.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell’atto deve consentire al contribuente di conoscere an e quantum della pretesa e di difendersi; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel motivo sul preteso errore di imputazione degli assegni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, art. 2

    Richiamato nel motivo relativo all’imputazione degli assegni, ma senza rilievo decisivo nella decisione.

  • artt. 2697 e 2909 c.c.

    Richiamati nel motivo sull’imputazione degli assegni e sul preteso giudicato; la Corte esclude l’efficacia preclusiva invocata e rileva il difetto di specificità/prova della censura.

  • art. 86, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per contestare la metodologia di calcolo delle plusvalenze; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non risultava proposta in primo grado.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per sostenere l’obbligo di contraddittorio preventivo anche in materia IVA; la Corte lo reputa privo di utilità nel caso concreto, essendo la ripresa IVA già annullata.

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Usato in via analogica per giustificare la notificazione ai soci dell’atto intestato alla società estinta.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è riferito agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente e non si estende agli accertamenti svolti esclusivamente "a tavolino".
  • In materia di tributi armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale richiede, per l’invalidità dell’atto, che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che tali difese non siano meramente pretestuose.
  • L’estinzione della società comporta una successione nei rapporti tributari residui, sicché l’atto impositivo intestato alla società estinta può e deve essere notificato ai soci secondo le modalità compatibili con tale fenomeno successorio.
  • La deduzione di vizi dell’atto impositivo per difetto di motivazione richiede specificità del ricorso: il contribuente deve trascrivere o almeno indicare con precisione gli atti richiamati e il luogo del fascicolo in cui essi sono reperibili.
  • Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata ha già escluso la conseguenza sfavorevole che il motivo vorrebbe rimuovere.
  • Le questioni di merito o di calcolo non dedotte in primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione, se la parte non dimostra la loro effettiva proposizione nel giudizio precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.