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Sentenza

Sentenza n. 6575/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco del Foro Italico in favore di un RTI

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificata seconda con 74,165 punti, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del RTI primo classificato, che aveva conseguito 85,697 punti. Ha dedotto, quanto al sub-criterio B.1.1, relativo a lavori di sistemazione del verde in ambito storico vincolato, che la commissione avrebbe illegittimamente attribuito zero punti alla propria offerta, omettendo di considerare tre interventi ritenuti conformi e non contestati in sede di soccorso procedimentale; ha inoltre sostenuto che al RTI aggiudicatario fossero stati attribuiti tre punti in più rispetto a quelli spettanti. Quanto al sub-criterio B.1.2, concernente lavori di restauro e realizzazione di pavimentazioni lapidee in ambito storico vincolato, ha lamentato la mancata attribuzione del punteggio relativo a tre interventi indicati. Quanto al sub-criterio B.3, relativo alla professionalità del dottore forestale componente del team di direzione cantiere, ha censurato come discriminatoria la clausola che considerava esclusivamente la laurea in scienze forestali, escludendo una laurea in scienze agrarie, anche se accompagnata da dottorato di ricerca e iscrizione al medesimo ordine professionale. Ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, l'aggiudicazione in proprio favore o il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività delle censure relative alla valutazione dell'offerta della ricorrente e, per la parte tempestiva, il difetto di interesse, oltre all'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibili per tardività le censure relative alla mancata attribuzione dei punteggi alla propria offerta tecnica nei sub-criteri B.1.1, B.1.2 e B.3. Tali doglianze erano già proponibili dal 3 febbraio 2026, data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e dei verbali di gara, poiché riguardavano l'applicazione di un meccanismo automatico di attribuzione dei punteggi e non richiedevano la conoscenza dell'offerta dell'aggiudicatario. Il ricorso, notificato l'11 marzo 2026, era quindi tardivo rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. La censura relativa all'eccesso di punteggio attribuito al RTI aggiudicatario in relazione al sub-criterio B.1.1 è stata invece ritenuta tempestiva, poiché l'accesso alla relativa documentazione era stato consentito il 16 febbraio 2026; essa è stata tuttavia dichiarata inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'eventuale riduzione di tre punti non avrebbe colmato lo scarto di 11,442 punti rispetto alla prima classificata. Il TAR ha inoltre rilevato, in via subordinata, l'infondatezza delle censure sulla valutazione dell'offerta della ricorrente: nessuno degli interventi indicati per i sub-criteri B.1.1 e B.1.2 rispettava i requisiti di categoria, classifica e importo stabiliti dal disciplinare e dai chiarimenti; per il sub-criterio B.3, il disciplinare escludeva espressamente la laurea in scienze agrarie e non prevedeva clausole di equipollenza. L'equipollenza non poteva essere riconosciuta sulla base di una valutazione sostanziale dell'amministrazione, essendo necessaria un'equipollenza prevista dalla legge, e comunque non era stata dimostrata la sovrapponibilità tra il percorso di dottorato e la laurea in scienze forestali. La clausola non è stata ritenuta irragionevole in relazione alla tipologia dei lavori. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle altre parti, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Le censure relative alla valutazione dell'offerta del ricorrente, già conoscibili mediante la pubblicazione dell'aggiudicazione e dei verbali di gara, devono essere proposte entro trenta giorni da tale conoscenza; l'accesso successivo agli atti dell'aggiudicatario non differisce la decorrenza del termine.

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente ha invocato il principio di uguaglianza per contestare l'esclusione della laurea in scienze agrarie dal criterio relativo alla professionalità del dottore forestale, ma il giudice ha ritenuto legittima e non irragionevole la clausola di gara.

Massime di principio

  • Nel rito appalti, le censure relative alla mancata attribuzione di punteggi all'offerta del ricorrente, quando sono desumibili dall'aggiudicazione e dai verbali di gara già pubblicati, devono essere proposte entro trenta giorni da tale pubblicazione; il successivo accesso all'offerta dell'aggiudicatario non posticipa la decorrenza del termine.
  • La conoscenza successiva dell'offerta dell'aggiudicatario può consentire la proposizione di censure comparative o di disparità di trattamento mediante motivi aggiunti, ma non riapre il termine per impugnare vizi autonomamente conoscibili dalla documentazione di gara già pubblicata.
  • Sussiste carenza di interesse a contestare il punteggio attribuito all'aggiudicatario quando, anche ipotizzando l'integrale riduzione del punteggio contestato, il ricorrente non potrebbe colmare lo scarto in graduatoria e conseguire l'aggiudicazione.
  • Quando il disciplinare richiede lavori appartenenti a determinate categorie e classi di qualificazione, nonché a uno specifico importo minimo, possono essere valorizzati ai fini del punteggio soltanto gli interventi che rispettano tutti tali requisiti.
  • In assenza di una clausola di equipollenza, e salvo equipollenza prevista dalla legge, la stazione appaltante non può riconoscere mediante una valutazione sostanziale un titolo di studio diverso da quello espressamente richiesto dal disciplinare; la verifica del possesso del titolo costituisce attività vincolata.
  • Una clausola di gara che richieda uno specifico titolo di studio può ritenersi legittima quando sia coerente con la tipologia delle prestazioni da eseguire e non risulti irragionevole o sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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