Ordinanza n. 522/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con i quali sono state rigettate le istanze presentate dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzate al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno per la classe di concorso ADMM acquisito in Spagna, di identico contenuto, e segnatamente: - protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0058702 del 20-10-2025 (Nicola Malagnini), - protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0058711 del 20-10-2025 (Emanuele Spagnulo), protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0058716 del 20-10-2025 (Michelangelo Spina); - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del riconoscimento in Italia del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno per la classe di concorso ADMM, nonché il parere ministeriale negativo sul corso frequentato all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, i provvedimenti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato le istanze di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Sono stati contestati anche il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, il preavviso di rigetto e gli ulteriori atti connessi. In sede cautelare, i ricorrenti hanno dedotto l'erronea e incompleta valutazione dell'iter formativo estero, del piano analitico del corso e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché l'illegittimità del diniego fondato sull'assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra i programmi formativi. È inoltre emerso che i ricorrenti sono titolari di contratti a tempo determinato per l'insegnamento sul sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo i provvedimenti impugnati fino alla cessazione dei contratti di insegnamento sul sostegno. In questa fase, caratterizzata da cognizione sommaria, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero, incluso il piano analitico del corso, né l'esperienza professionale dei ricorrenti. Ha inoltre rilevato che le obiezioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo erano già state affrontate dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022. Quanto alle divergenze tra i programmi formativi, il giudice ha richiesto una motivazione rigorosa, in considerazione del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori, osservando che le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche nella titolarità, da parte dei ricorrenti, di contratti di insegnamento sul sostegno a tempo determinato. L'udienza di merito sarà fissata separatamente, ove i ricorrenti manifestino interesse alla prosecuzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, sulla cui base sono state presentate le istanze dei ricorrenti.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato insieme ai dinieghi di riconoscimento.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e ha sospeso gli atti fino alla cessazione dei contratti di insegnamento.
sentenze Adunanza plenaria nn. 18-22/2022
Sono richiamate per affermare che le argomentazioni ostative relative all'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare in modo completo l'intero iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi su una motivazione generica relativa alle divergenze tra i programmi formativi: tali divergenze devono essere analizzate rigorosamente e possono essere colmate mediante adeguate misure compensative.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero occorre considerare il rischio di compromissione delle finalità europee di riconoscimento delle qualifiche professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
- La titolarità di un contratto a tempo determinato di insegnamento sul sostegno può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego di riconoscimento del titolo fino alla cessazione del contratto.
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