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Sentenza

Sentenza n. 191/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 528/2023 in data 10 agosto 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 528/2023, che aveva imposto l'attribuzione di € 2.500,00 tramite la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 528/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 19 settembre 2023. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirgli, mediante la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo nominale di € 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato, nonostante la notificazione della sentenza e la certificazione del suo passaggio in giudicato. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l'inadempimento. Il ricorrente ha inoltre documentato che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'Amministrazione, l'omesso adempimento e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali ineseguiti, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso ha consentito l'esperimento del rimedio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia dato adempimento.
  • Ai fini dell'ottemperanza è sufficiente che il ricorrente documenti il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo conformativo o di condanna; la mancata costituzione dell'amministrazione rafforza l'assenza di contestazioni sull'omesso adempimento.
  • Per le amministrazioni dello Stato, l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale può essere richiesta mediante ottemperanza dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione; quando il commissario è individuato in un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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