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Ordinanza

Ordinanza n. 1045/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’immigrazione, del 29.7.2025, con cui è stata rigettata la domanda presentata in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020

Giustizia amministrativa202514080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha fatto venir meno l'interesse attuale alla sospensione della sua efficacia. Il giudice non ha esaminato il merito delle censure rivolte contro il diniego né ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, adottato dalla Prefettura di Roma il 29 luglio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma aveva rigettato la domanda di emersione presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. Nel corso del giudizio cautelare, la Prefettura ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere emesso un nuovo preavviso di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La domanda oggetto del provvedimento prefettizio impugnato era stata presentata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale per la domanda cautelare; la decisione è stata definita mediante dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla sospensione cautelare della sua efficacia e rende improcedibile la domanda cautelare, senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
  • L'emissione, dopo l'annullamento dell'atto originariamente impugnato, di un nuovo preavviso di rigetto non comporta l'automatica definizione della controversia sull'eventuale nuovo procedimento, che resta distinto da quello relativo all'atto annullato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTutela cautelare

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