Ordinanza n. 1045/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’immigrazione, del 29.7.2025, con cui è stata rigettata la domanda presentata in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha fatto venir meno l'interesse attuale alla sospensione della sua efficacia. Il giudice non ha esaminato il merito delle censure rivolte contro il diniego né ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego della domanda presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, adottato dalla Prefettura di Roma il 29 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma aveva rigettato la domanda di emersione presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. Nel corso del giudizio cautelare, la Prefettura ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere emesso un nuovo preavviso di rigetto.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
La domanda oggetto del provvedimento prefettizio impugnato era stata presentata ai sensi di questa disposizione.
art. 55 c.p.a.
Norma richiamata quale base processuale per la domanda cautelare; la decisione è stata definita mediante dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla sospensione cautelare della sua efficacia e rende improcedibile la domanda cautelare, senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
- L'emissione, dopo l'annullamento dell'atto originariamente impugnato, di un nuovo preavviso di rigetto non comporta l'automatica definizione della controversia sull'eventuale nuovo procedimento, che resta distinto da quello relativo all'atto annullato.
Come è indicizzato
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