Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17255/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento ICI. Ha inoltre condannato la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese dei giudizi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La lite riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2013, emesso dal Comune di Genova nei confronti di una società che gestiva un terminal portuale in concessione demaniale marittima. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, annullando l’atto impositivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo la corretta assoggettabilità ad ICI delle aree portuali utilizzate per attività commerciali e industriali e contestando l’impostazione della CTR. La società controricorrente ha chiesto in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di autosufficienza e per la proposizione di motivi nuovi, e comunque il rigetto. Nel controricorso ha anche richiamato una pretesa classificazione catastale E/1 derivante da DOCFA e da precedenti decisioni di merito, ma la Corte ha rilevato che non era dimostrato il passaggio in giudicato di tali sentenze, sicché non potevano essere considerate. Il ricorso del Comune è stato ritenuto fondato: la Corte ha ribadito che, per le aree portuali, il criterio decisivo ai fini dell’ICI è quello funzionale e non quello meramente localizzativo, e che la classificazione in categoria E richiede caratteristiche tipologico-funzionali di estraneità a ogni uso commerciale o industriale, non ravvisabili nel caso di specie, in cui l’uso commerciale dell’area era pacifico ed era stato accertato in fatto nei giudizi di merito. È stata inoltre ritenuta non ostativa la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 578, l. n. 205/2017, perché norma innovativa applicabile solo dal 1 gennaio 2020.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico e non richiede la trascrizione integrale degli atti, se il ricorso indica puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.

  • art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992

    È richiamato per escludere l’esenzione ICI quando gli immobili portuali sono destinati a uso commerciale o industriale.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006 conv. in l. n. 286 del 2006

    Per il classamento nella categoria E è necessario che l’immobile presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo a ogni uso commerciale o industriale.

  • art. 1, comma 578, l. n. 205 del 2017

    La disposizione è qualificata come innovativa e non interpretativa; si applica solo dal 1 gennaio 2020, quindi non incide sull’annualità oggetto di causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il requisito di autosufficienza non esige la riproduzione integrale degli atti, purché il ricorso indichi in modo specifico i fatti, gli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo di merito.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove fondate su fatti diversi da quelli già discussi nei gradi di merito; sono invece ammissibili nuove tesi giuridiche che si sviluppino sugli stessi elementi fattuali già acquisiti.
  • Ai fini dell’ICI sulle aree portuali il criterio decisivo è funzionale: occorre verificare se il bene sia concretamente destinato ad attività commerciali o industriali, mentre la sola ubicazione in area portuale e l’interesse pubblico allo svolgimento dell’attività non sono decisivi.
  • La classificazione catastale in categoria E richiede che il bene sia tipologicamente e funzionalmente estraneo a qualunque uso commerciale o industriale; se l’immobile è concretamente impiegato per attività imprenditoriali, la categoria E non è applicabile.
  • Una norma sopravvenuta va applicata al periodo d’imposta controverso solo se ha efficacia retroattiva o interpretativa; se è innovativa, opera esclusivamente per il futuro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.