Sentenza del 22/02/2019 n. 5262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio aveva chiesto il rimborso dell'Irpeg versata per gli anni 2000-2004, sostenendo di essere una comunione familiare montana assimilabile agli enti gestori di demanio collettivo, esenti ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986, oggi art. 74 T.U.I.R. L'Agenzia delle entrate ha contestato l'esenzione sostenendo che il Consorzio fosse un ente privato, destinato al godimento dei beni da parte di una cerchia ristretta di associati e avente tra i propri scopi anche attività agrituristiche e potenzialmente commerciali. Ha inoltre rilevato che il Consorzio non aveva provato l'assenza di attività produttive di reddito imponibile e che la sentenza regionale era insufficientemente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del Consorzio. Il Consorzio è stato quindi considerato soggetto passivo Irpeg e non beneficiario dell'esenzione prevista per gli enti gestori di demanio collettivo. La Corte ha ritenuto decisivi la natura privata dell'ente, il godimento riservato a una cerchia ristretta di partecipanti, la previsione statutaria di attività agrituristiche e l'esistenza di redditi diversi da quelli fondiari. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 73 e 74, già art. 88 T.U.I.R.
L'art. 74, comma 1, esclude dalla soggettività passiva IRES lo Stato e gli enti pubblici tassativamente elencati, tra cui le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo.
L'esenzione è di stretta interpretazione e si applica esclusivamente ai soggetti espressamente ricompresi nella norma. Non può essere estesa a enti privati o associativi che perseguano interessi limitati a una categoria ristretta o svolgano attività commerciali.
Legge n. 1102 del 1971, art. 10
Disciplina delle comunioni familiari montane.
Le comunioni familiari montane sono organizzazioni aventi a oggetto il godimento collettivo di beni agro-silvo-pastorali, ma la loro qualificazione non comporta automaticamente l'esenzione tributaria.
Legge n. 97 del 1994, art. 3
Alle organizzazioni montane è conferita la personalità giuridica di diritto privato secondo modalità stabilite con legge regionale.
La norma distingue le organizzazioni montane dagli enti pubblici e prevede, in linea generale, il riconoscimento della personalità giuridica privata; tale riconoscimento non equivale all'inclusione tra gli enti pubblici esenti.
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3 del 1996, artt. 1, 2, 3 e 4
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e istituzione di un pubblico elenco regionale delle associazioni riconosciute.
Il riconoscimento formale della personalità giuridica e l'approvazione dello statuto costituiscono elementi rilevanti per qualificare l'ente. La mera funzione storica o collettiva svolta dall'organizzazione non sostituisce gli adempimenti previsti dalla legge.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che chiede il rimborso di un'imposta deve provare l'assenza dei presupposti impositivi e il possesso di tutti i requisiti dell'esenzione invocata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Vizio di omessa, insufficiente o apparente motivazione nei limiti previsti per il giudizio di legittimità.
Una sentenza è censurabile quando non indica adeguatamente gli elementi posti a fondamento della decisione o li esamina senza un percorso logico e giuridico verificabile.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché gli elementi rilevanti erano già acquisiti, la Cassazione ha potuto sostituire la propria decisione a quella del giudice di merito, rigettando direttamente la domanda di rimborso.
Legge n. 168 del 2017
Norme in materia di domini collettivi.
La normativa sui domini collettivi non ha modificato, nel caso concreto, la conclusione sull'assoggettamento a imposta del Consorzio, fondata sulla sua natura privata, sul godimento ristretto e sull'esercizio di attività economiche.
Codice civile, art. 2135, comma 3, e Legge n. 96 del 2006
Disciplina dell'impresa agricola e dell'attività agrituristica.
L'attività agrituristica può essere considerata commerciale quando, per modalità e dimensioni, supera la connessione e complementarità con l'attività agricola e assume carattere speculativo o produttivo di reddito.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per enti pubblici o gestori di demanio collettivo sono tassative e devono essere interpretate restrittivamente: la semplice natura collettiva del patrimonio o la denominazione di comunione montana non sono sufficienti.
- Chi chiede il rimborso di un'imposta deve dimostrare concretamente tutti i requisiti dell'esenzione, inclusa la natura dell'ente, il regime giuridico dei beni, la destinazione collettiva e l'assenza di attività commerciali o produttive di reddito imponibile.
- Il godimento dei beni limitato a proprietari, associati o a una categoria ristretta di persone può escludere il carattere di interesse generale richiesto per l'esenzione.
- La previsione statutaria o l'esercizio effettivo di attività agrituristiche, commerciali o comunque economiche può comportare l'assoggettamento a imposta, soprattutto quando tali attività hanno finalità lucrative o generano redditi diversi da quelli meramente fondiari.
- Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'iscrizione nei registri previsti dalla normativa regionale sono elementi formali rilevanti; la funzione storica dell'ente o il mancato perfezionamento degli adempimenti non possono, da soli, fondare un'esenzione.
- In controversie analoghe, il giudice deve valutare sia lo statuto sia l'attività concretamente svolta, senza limitarsi alla qualificazione astratta dell'organizzazione o alla natura collettiva dei beni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 367 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 369 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →