Sentenza n. 8540/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.13106 DEL 14/12/2022 della DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE della Regione Umbria (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell''Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 -2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell''Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente: - DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell''ASL Umbria 1; - DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell''ASL Umbria 2; - DGR n. 366 del 11.11.2022 dell''Azienda Ospedaliera di Perugia; - DGR n. 145 del 10.11.2022 dell''Azienda Ospedaliera di Terni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di addebito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione della Regione Umbria relativa all'attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato, l'accordo e l'intesa adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e gli atti delle aziende sanitarie regionali di certificazione del fatturato. Il testo della sentenza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, pagando il 25% degli importi originariamente addebitati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pur qualificando formalmente il dispositivo come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva effettuato il pagamento della quota ridotta prevista dal meccanismo legislativo di definizione, ottenendo così l'estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018. Tale beneficio è diverso da quello perseguito con il ricorso, originariamente diretto all'eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento. L'integrale versamento della quota prevista dalla legge, inoltre, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento e fa venir meno l'interesse alla decisione di merito o a un mero accertamento dei rapporti tra le parti. Il TAR ha ritenuto sufficiente l'affermazione incontestata della ricorrente, anche se la Regione non aveva depositato la documentazione che avrebbe dovuto produrre. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»
La disposizione consente alle aziende fornitrici di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25% degli importi addebitati; il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Nel caso concreto, il pagamento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce il meccanismo di definizione previsto dalla normativa sopravvenuta.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nella parte introduttiva della sentenza con riferimento alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla norma un ruolo nella decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua integralmente tale pagamento, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso, se il beneficio conseguito è diverso dall'eliminazione degli atti impugnati originariamente richiesta.
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina di definizione del payback sui dispositivi medici estingue l'obbligazione relativa alle annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando il comportamento del ricorrente, anche in applicazione di una disciplina sopravvenuta, gli abbia fatto conseguire un'utilità sostanziale incompatibile con la prosecuzione del giudizio e non residui un interesse concreto alla decisione di merito o a un mero accertamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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