Sentenza n. 15441/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 11076/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Redavid, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 26490/2018, pubblicata in data 11/02/2020, notificata in data 18/06/2020, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 11076/2019, passata in giudicato, sul riconoscimento del servizio preruolo, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 11076/2019, pubblicata l’11 febbraio 2020 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato ai fini giuridici ed economici. Il titolo disponeva l’inquadramento, dall’anno scolastico 2007/08, nella fascia stipendiale 9-14 anni, con anzianità utile di 9 anni, 3 mesi e 6 giorni; il pagamento di euro 12.019,83, oltre ratei di tredicesima e accessori, nonché di euro 67 mensili dal 1° gennaio 2015 sino al raggiungimento della fascia stipendiale successiva, con interessi o rivalutazione nei termini indicati. La ricorrente deduceva che, pur avendo notificato il titolo all’Amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il Ministero non aveva pagato le somme dovute. Chiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo. Il Ministero riferiva che il 31 agosto 2026 l’istituto scolastico aveva emesso un decreto di esecuzione, protocollato dalla Ragioneria territoriale il 3 settembre e sottoposto con esito positivo al riscontro preventivo amministrativo-contabile il 4 settembre 2026; tuttavia, all’udienza del 22 settembre 2026 non risultava ancora avvenuto il pagamento.
La decisione
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza: il titolo è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e dagli atti risulta che le somme liquidate non sono state pagate. La predisposizione e il controllo positivo del decreto amministrativo non equivalgono all’integrale esecuzione del giudicato, che richiede il pagamento delle somme dovute. Il Ministero è quindi condannato a eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio, attivabile su istanza della creditrice una volta scaduto il termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Non è riconosciuto un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È accolta anche la richiesta di penalità di mora: questa decorrerà soltanto dall’eventuale inosservanza dei termini fissati nella sentenza e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’ottemperanza per ottenere l’esecuzione degli obblighi pecuniari rimasti inadempiuti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
La penalità di mora può essere disposta in ragione del ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma decorre dall’eventuale inosservanza dei termini stabiliti dal giudice e, nel caso esaminato, va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Massime di principio
- Per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza a un titolo giudiziale che impone il pagamento di somme, occorrono la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio applicabile e la persistente mancata corresponsione delle somme dovute; il compimento di atti amministrativi preparatori non dimostra, da solo, l’integrale esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli i poteri necessari a determinare il residuo dovuto e ad adottare gli atti indispensabili all’esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dall’eventuale inosservanza del termine assegnato per adempiere e commisurata, secondo la statuizione del giudice, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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