Sentenza n. 6732/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale della Provincia autonoma di Trento – Dipartimento salute e politiche sociali n. 13812 del 14.12.2022 e del suo allegato A, con cui sono stati determinati gli importi dovuti dalla ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata ingiunzione alla stessa impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa l’ingiunzione di pagamento di € 507.134,36 a carico della ricorrente, nonché della comunicazione della predetta determinazione; - dei provvedimenti e degli atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque: - del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute, di attuazione dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della salute del 29.07.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15.06.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; il tutto previa rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, anche per come modificato e integrato dall’art. 1, co. 557, della legge n. 145/2018 e dall’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, e/o previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dall’impresa ricorrente o trattenute a suo carico per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in auspicato accoglimento del ricorso, risultino non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale della Provincia autonoma di Trento che ha individuato l’impresa tra i soggetti tenuti al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e le ha ingiunto il pagamento di € 507.134,36, oltre agli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, la determinazione provinciale e gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, la restituzione delle somme eventualmente pagate o trattenute e il riconoscimento di interessi e rivalutazione. Ha inoltre prospettato la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come modificato, nonché la disapplicazione della normativa interna o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. In corso di giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la società ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere o la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha rilevato d’ufficio la necessità di esaminare prioritariamente la giurisdizione, prima della questione relativa all’interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla determinazione della Provincia autonoma di Trento, il Collegio ha ritenuto che l’atto si limiti a individuare le imprese soggette al payback e a quantificare gli importi mediante una verifica tecnico-contabile e riepilogativa dei dati di fatturato e di bilancio. Tale attività è interamente vincolata, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica, poiché il superamento del tetto di spesa è già certificato a livello ministeriale e la quota di ripiano è predeterminata dalla legge e dagli atti statali. La controversia incide quindi su diritti soggettivi rispetto ai quali l’amministrazione non esercita un potere autoritativo: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La causa può essere eventualmente riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Quanto agli atti delle amministrazioni centrali, il TAR ha preso atto della sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile in parte qua. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano del relativo superamento a carico delle imprese fornitrici.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015
La quota percentuale del ripiano a carico delle imprese è predeterminata normativamente; gli atti provinciali si limitano ad applicarla senza margini di discrezionalità.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
Costituisce la base normativa richiamata per il payback relativo al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018.
art. 2, comma 1, decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022
Predetermina, secondo quanto rilevato dal TAR, la quota percentuale di ripiano applicabile alle imprese fornitrici.
art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito
La società ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista da tale disposizione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione degli atti delle amministrazioni centrali.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella pronuncia.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella pronuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione regionale o provinciale si limita a verificare e riepilogare dati contabili già determinati secondo criteri normativi e a quantificare una somma applicando una quota predeterminata dalla legge, l’attività è vincolata e non costituisce esercizio di potere autoritativo, neppure di natura tecnica.
- Le controversie relative ad atti meramente ricognitivi e contabili adottati nell’ambito del payback sui dispositivi medici, ove venga in rilievo un diritto soggettivo e non sia esercitata discrezionalità amministrativa, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel processo amministrativo la questione di giurisdizione deve essere esaminata prioritariamente rispetto alla sussistenza dell’interesse a ricorrere, anche quando il ricorrente abbia dichiarato una sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso impugna sia atti provinciali privi di contenuto autoritativo sia atti statali presupposti e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione sugli atti statali, il giudizio può essere definito con declaratoria di difetto di giurisdizione per la prima parte e di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per la seconda.
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