Cassazione Penale, Sentenza n. 24747/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia del 28/11/2023 che aveva parzialmente annullato il decreto di sequestro probatorio della Procura di Brescia (6/11/2023) relativo a tre esemplari vivi di avifauna muniti di anelli identificativi ritenuti irregolari e ad avifauna morta. Il ricorrente contestava l'insufficiente motivazione circa la necessità di "ulteriori" accertamenti sugli anelli identificativi (senza specificazione di quali accertamenti) e sosteneva che il vincolo reale dovesse riguardare soltanto gli anellini e non gli animali, in quanto questi ultimi non costituirebbero corpo del reato o cose pertinenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inedita (e quindi non ammissibile) la censura diretta a sostenere per la prima volta in sede di legittimità che il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo gli anelli e non gli uccelli. Inoltre la Corte ha giudicato manifestamente infondata la doglianza, rilevando dalla relazione tecnica che gli anelli sono "inamovibili" dopo la crescita dell'animale e che l'anello e l'esemplare presentano un'inseparabilità tale da giustificare il sequestro dell'animale come prova e come elemento idoneo a verificare la liceità della detenzione. Ha richiamato il principio secondo cui la motivazione dei sequestri probatori può essere concisa ma deve richiamare la tipologia del bene e la necessità degli accertamenti. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 468 cod. pen.
art. 468 c.p. (contraffazione di sigilli dello Stato)
Il reato richiamato riguarda la contraffazione di sigilli dello Stato; gli anelli identificativi sono stati ritenuti sigilli idonei a comprovare l'origine dell'esemplare e quindi rilevanti ai fini dell'accertamento penale
art. 30, comma 1, lett. h), L. n. 157/1992
art. 30, comma 1, lett. h), L. 157/1992 (esercizio della caccia con mezzo vietato)
Richiamata come norma sostanziale rispetto ai fatti di caccia: la tipologia del reato contestato ha motivato la necessità degli accertamenti sugli strumenti e sugli esemplari sequestrati
Sez. U., n. 36072 del 19/4/2019 (Botticelli)
Sez. U. n. 36072/2019, Botticelli, Rv. 273548
Richiamata per il principio sulla necessità di motivazione anche per i decreti di sequestro probatorio; tuttavia la Corte ricorda che la motivazione può essere concisa se riferisce la tipologia del bene e la necessità dell'accertamento
Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004
Citata quale orientamento secondo cui, in caso di omessa motivazione confermata dal giudice del riesame, può seguire l'annullamento senza rinvio; tuttavia la Corte ha ritenuto che nel presente caso la motivazione fosse adeguata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di declaratoria d'inammissibilità
Corte Cost., n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare il riconoscimento di profili di colpa connessi all'inammissibilità dell'atto e quindi l'irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Le censure nuove e non sollevate nei gradi precedenti non sono ammesse in Cassazione: le questioni devono essere tempestivamente prospettate in sede di merito o riesame, altrimenti il ricorso è destinato all'inammissibilità per novità.
- Nei casi di sequestro probatorio, la motivazione può essere concisa: è sufficiente il richiamo alla necessità di accertamenti sulla regolarità del bene con una descrizione adeguata della cosa sequestrata, purché risulti la connessione tra bene e oggetto delle indagini (principio Botticelli).
- La valutazione tecnica (relazione di esperto) è determinante per stabilire se un anello identificativo e l'animale siano inseparabili e quindi se il sequestro dell'esemplare sia giustificato; relazioni tecniche che dimostrino l'inseparabilità rafforzano la legittimità del vincolo sul capo animale oltre che sul sigillo.
- Se si contesta la misura cautelare sotto il profilo dell'oggetto (es. che solo l'anellino andava sequestrato), tale censura deve essere sollevata e motivata nei precedenti gradi; introdurla soltanto in Cassazione espone al rigetto per inedietà.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di somme a titolo di ammenda ai sensi degli istituti procedurali richiamati.
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