Cassazione Civile, Sentenza n. 5657/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a contratto di leasing immobiliare (stipulato 2006) con clausola di doppia indicizzazione del canone: 1) al tasso LIBOR 3 mesi CHF; 2) al tasso di cambio CHF/EUR; clausola che prevedeva meccanismi di conguaglio periodico e basi di calcolo differenti a seconda del verso della variazione. La concedente (ACS) ottenne un decreto ingiuntivo per canoni non pagati; RPS e i garanti opposero sostenendo che la clausola fosse un "derivato implicito" (strumento finanziario) e quindi nulla per mancata informativa ex d.lgs. 58/98, ovvero che la clausola fosse invalida come "immeritevole" ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. Il Tribunale dichiarò la nullità per strumento finanziario; la Corte d'appello invece accolse l'opposizione ritenendo la clausola "immeritevole" ex art. 1322 c.c. (per aleatorietà, oscurità e squilibrio) e revocò il decreto; ACS impugnò in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione. Principali conclusioni della Cassazione: 1) ha ritenuto inammissibile parte del primo motivo e fondata la censura relativa all'errata applicazione dell'art. 1322 c.c.; 2) ha stabilito che la clausola di indicizzazione oggetto della controversia non è, di per sé, uno "strumento finanziario derivato" (né un "derivato implicito") alla luce della normativa TUF e della sua causa concreta; 3) ha affermato che il giudizio di "immeritevolezza" ex art. 1322, comma 2, c.c., deve essere compiuto valutando lo scopo concreto perseguito dalle parti (causa) e non basandosi sulla mera aleatorietà, complessità formale, oscurità o sul fatto che la clausola fosse meno conveniente per una parte; 4) ha chiarito che clausole oscure vanno interpretate mediante gli strumenti di ermeneutica contrattuale (artt. 1362-1371 c.c.) e che eventuali violazioni dei doveri di informazione o di buona fede possono dar luogo ad annullamento, responsabilità precontrattuale o risarcimento, ma non automaticamente all'accertamento di "immeritevolezza"; 5) ha formulato un principio di diritto da osservare al rinvio (il giudizio di meritevolezza va riferito allo scopo perseguito dalle parti). In sintesi: Cassazione favorevole al ricorrente (ACS), sentenza di appello annullata e rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 1322, secondo comma, c.c.
Il giudizio di "meritevolezza" va riferito allo scopo concreto perseguito dalle parti (causa) e non può essere fondato sulla semplice aleatorietà, complessità formale o sfavore economico per una parte; la mera oscurità o asimmetria non comportano automaticamente l'inderogabile dichiarazione di immeritevolezza.
La clausola di indicizzazione oggetto del caso non rientra nella nozione normativa di "strumento finanziario derivato" così come definita dal TUF (nè ratione temporis alla stipula, né alla normativa successiva); non possono essere estese per analogia le categorie tipiche dei derivati a qualsiasi clausola-valore che agganci prestazioni a parametri esterni.
Per clausole oscure il giudice deve applicare gli strumenti normali di interpretazione (attribuire un senso al testo, applicare contra proferentem ove necessario) e non ricorrere al giudizio di immeritevolezza.
Riconosciuta la possibilità che le parti prevedano l'espressione dell'obbligazione in valuta estera o che il debito sia parametrato a un rapporto di cambio; ciò costituisce una clausola-valore e non muta di per sé la causa del rapporto.
Il creditore può accettare adempimenti parziali o rinunziare a termini; la regolazione separata di conguagli non muta il titolo dell'obbligazione.
Le condizioni contrattuali che prevedono un tasso minimo (floor) costituiscono clausole condizionali lecite e non automaticamente strumenti derivati.
Esistono rimedi ordinari (risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, rescissione per lesione) per squilibri economici sopravvenuti o genetici; non è necessario riformulare l'apparato dell'art. 1322 per risolvere problemi di eccessiva disparità economica.
La clausola di indicizzazione non è automaticamente qualificabile come gioco o scommessa; l'alea economica non equivale alla 'scommessa' vietata dall'art. 1933.
Decisioni CGUE
Causa C-186/16 (Andriciuc) e C-51/17 (OTP Bank v. Ilyés e Kiss)
La Corte di Giustizia ha ritenuto che la violazione dei doveri informativi e di buona fede può integrare rimedi a tutela del consumatore (es. nullità della clausola o risarcimento) se la clausola produce uno squilibrio significativo; principi utili ma distinti dal giudizio di meritevolezza ex art. 1322.
Massime di principio
- Una clausola che aggancia il valore di un'obbligazione a un tasso o a un rapporto di cambio è, in genere, una clausola-valore e non costituisce automaticamente uno strumento finanziario derivato.
- Per qualificare una clausola come 'derivato' occorre verificarne la corrispondenza agli elementi tipici dei derivati (es. oggetto 'differenziale' come cuore dell'operazione, capitale nozionale, possibilità di mark-to-market, scambio di flussi differenziali); l'analogia estensiva alla nozione di derivato deve essere evitata.
- Il giudizio di 'immeritevolezza' ex art. 1322 c.c. richiede un accertamento concreto della causa e dello scopo perseguito dalle parti: non può fondarsi su mera complessità espositiva, aleatorietà economica o sul fatto che la clausola abbia favorito economicamente una parte.
- Clausole oscure o complesse vanno interpretate con gli strumenti ordinari (artt. 1362-1371 c.c.), applicando eventualmente il principio contra proferentem; solo dopo l'interpretazione si possono valutare eventuali rimedi (annullamento, nullità, risarcimento).
- La violazione dei doveri di informazione e di buona fede ha rimedi specifici (annullamento per errore/dolo, responsabilità precontrattuale, risarcimento) e non determina automaticamente l'inefficacia del contratto per 'immeritevolezza'.
- In contratti tra imprese va comunque valutata la libertà negoziale: il fatto che una parte abbia fatto un cattivo affare non è di per sé motivo per annullare o dichiarare improduttivo il contratto; in casi di sfruttamento di posizioni di forza o di consumatori, gli obblighi informativi e di adeguatezza possono assumere rilievo maggiore.
- Se sussistono elementi tipici di un derivato (es. volontà di speculare sul differenziale, capitale nozionale, mark-to-market), allora devono essere valutati gli obblighi informativi e regolamentari previsti dalla normativa finanziaria.
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