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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5657/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a contratto di leasing immobiliare (stipulato 2006) con clausola di doppia indicizzazione del canone: 1) al tasso LIBOR 3 mesi CHF; 2) al tasso di cambio CHF/EUR; clausola che prevedeva meccanismi di conguaglio periodico e basi di calcolo differenti a seconda del verso della variazione. La concedente (ACS) ottenne un decreto ingiuntivo per canoni non pagati; RPS e i garanti opposero sostenendo che la clausola fosse un "derivato implicito" (strumento finanziario) e quindi nulla per mancata informativa ex d.lgs. 58/98, ovvero che la clausola fosse invalida come "immeritevole" ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. Il Tribunale dichiarò la nullità per strumento finanziario; la Corte d'appello invece accolse l'opposizione ritenendo la clausola "immeritevole" ex art. 1322 c.c. (per aleatorietà, oscurità e squilibrio) e revocò il decreto; ACS impugnò in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione. Principali conclusioni della Cassazione: 1) ha ritenuto inammissibile parte del primo motivo e fondata la censura relativa all'errata applicazione dell'art. 1322 c.c.; 2) ha stabilito che la clausola di indicizzazione oggetto della controversia non è, di per sé, uno "strumento finanziario derivato" (né un "derivato implicito") alla luce della normativa TUF e della sua causa concreta; 3) ha affermato che il giudizio di "immeritevolezza" ex art. 1322, comma 2, c.c., deve essere compiuto valutando lo scopo concreto perseguito dalle parti (causa) e non basandosi sulla mera aleatorietà, complessità formale, oscurità o sul fatto che la clausola fosse meno conveniente per una parte; 4) ha chiarito che clausole oscure vanno interpretate mediante gli strumenti di ermeneutica contrattuale (artt. 1362-1371 c.c.) e che eventuali violazioni dei doveri di informazione o di buona fede possono dar luogo ad annullamento, responsabilità precontrattuale o risarcimento, ma non automaticamente all'accertamento di "immeritevolezza"; 5) ha formulato un principio di diritto da osservare al rinvio (il giudizio di meritevolezza va riferito allo scopo perseguito dalle parti). In sintesi: Cassazione favorevole al ricorrente (ACS), sentenza di appello annullata e rimessa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    art. 1322, secondo comma, c.c.

    Il giudizio di "meritevolezza" va riferito allo scopo concreto perseguito dalle parti (causa) e non può essere fondato sulla semplice aleatorietà, complessità formale o sfavore economico per una parte; la mera oscurità o asimmetria non comportano automaticamente l'inderogabile dichiarazione di immeritevolezza.

  • d.lgs. 58/98 (TUF), art. 1

    La clausola di indicizzazione oggetto del caso non rientra nella nozione normativa di "strumento finanziario derivato" così come definita dal TUF (nè ratione temporis alla stipula, né alla normativa successiva); non possono essere estese per analogia le categorie tipiche dei derivati a qualsiasi clausola-valore che agganci prestazioni a parametri esterni.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Per clausole oscure il giudice deve applicare gli strumenti normali di interpretazione (attribuire un senso al testo, applicare contra proferentem ove necessario) e non ricorrere al giudizio di immeritevolezza.

  • art. 1278 c.c.

    Riconosciuta la possibilità che le parti prevedano l'espressione dell'obbligazione in valuta estera o che il debito sia parametrato a un rapporto di cambio; ciò costituisce una clausola-valore e non muta di per sé la causa del rapporto.

  • art. 1181 e art. 1185 c.c.

    Il creditore può accettare adempimenti parziali o rinunziare a termini; la regolazione separata di conguagli non muta il titolo dell'obbligazione.

  • art. 1353 c.c.

    Le condizioni contrattuali che prevedono un tasso minimo (floor) costituiscono clausole condizionali lecite e non automaticamente strumenti derivati.

  • art. 1467 e art. 1664 c.c.

    Esistono rimedi ordinari (risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, rescissione per lesione) per squilibri economici sopravvenuti o genetici; non è necessario riformulare l'apparato dell'art. 1322 per risolvere problemi di eccessiva disparità economica.

  • art. 1933 c.c.

    La clausola di indicizzazione non è automaticamente qualificabile come gioco o scommessa; l'alea economica non equivale alla 'scommessa' vietata dall'art. 1933.

  • Decisioni CGUE

    Causa C-186/16 (Andriciuc) e C-51/17 (OTP Bank v. Ilyés e Kiss)

    La Corte di Giustizia ha ritenuto che la violazione dei doveri informativi e di buona fede può integrare rimedi a tutela del consumatore (es. nullità della clausola o risarcimento) se la clausola produce uno squilibrio significativo; principi utili ma distinti dal giudizio di meritevolezza ex art. 1322.

Massime di principio

  • Una clausola che aggancia il valore di un'obbligazione a un tasso o a un rapporto di cambio è, in genere, una clausola-valore e non costituisce automaticamente uno strumento finanziario derivato.
  • Per qualificare una clausola come 'derivato' occorre verificarne la corrispondenza agli elementi tipici dei derivati (es. oggetto 'differenziale' come cuore dell'operazione, capitale nozionale, possibilità di mark-to-market, scambio di flussi differenziali); l'analogia estensiva alla nozione di derivato deve essere evitata.
  • Il giudizio di 'immeritevolezza' ex art. 1322 c.c. richiede un accertamento concreto della causa e dello scopo perseguito dalle parti: non può fondarsi su mera complessità espositiva, aleatorietà economica o sul fatto che la clausola abbia favorito economicamente una parte.
  • Clausole oscure o complesse vanno interpretate con gli strumenti ordinari (artt. 1362-1371 c.c.), applicando eventualmente il principio contra proferentem; solo dopo l'interpretazione si possono valutare eventuali rimedi (annullamento, nullità, risarcimento).
  • La violazione dei doveri di informazione e di buona fede ha rimedi specifici (annullamento per errore/dolo, responsabilità precontrattuale, risarcimento) e non determina automaticamente l'inefficacia del contratto per 'immeritevolezza'.
  • In contratti tra imprese va comunque valutata la libertà negoziale: il fatto che una parte abbia fatto un cattivo affare non è di per sé motivo per annullare o dichiarare improduttivo il contratto; in casi di sfruttamento di posizioni di forza o di consumatori, gli obblighi informativi e di adeguatezza possono assumere rilievo maggiore.
  • Se sussistono elementi tipici di un derivato (es. volontà di speculare sul differenziale, capitale nozionale, mark-to-market), allora devono essere valutati gli obblighi informativi e regolamentari previsti dalla normativa finanziaria.

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