Cassazione Civile, Sentenza n. 5633/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
VFT impugnava la sentenza di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione agli atti esecutivi promossa per ottenere la nullità/inefficacia o la revoca dell'aggiudicazione e, in subordine, l'assegnazione del bene e il risarcimento. Le censure riguardavano, tra l'altro: la violazione delle norme sugli avvisi e sulle offerte in vendita forzata (art. 571, 572 c.p.c.), l'asserita nullità dell'aggiudicazione perché l'aggiudicatario fu informato della domanda di assegnazione ma offrì solo 5.000 euro in più e non versò il saldo nei termini, la tardività del deposito del prezzo, la legittimità dell'istanza di assegnazione presentata ex art. 588 c.p.c., questioni di diritto di prelazione agricola (leggi 590/1965 e 817/1971), nonché l'assenza o l'irreperibilità del titolo esecutivo. Inoltre la ricorrente sollevava profili di legittimità costituzionale e denunciava errori sulla cessazione della materia del contendere disposta dal Tribunale di Pesaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per vizi di procedura in sede di legittimità: la copia autentica della sentenza impugnata era stata acquisita/produzione da un avvocato diverso da quello nominato e munito di procura per il giudizio di cassazione, violando il requisito di procedibilità. Per tale motivo la Corte non si è pronunciata nel merito delle questioni sostanziali sollevate dalla VFT. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle parti soccombenti e onerata, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 571 c.p.c.
regola le offerte nell'incanto e nella vendita senza incanto; la vicenda verteva su informativa agli offerenti e sugli effetti della domanda di assegnazione, ma la Corte di legittimità non ha deciso il merito su tale tema per l'improcedibilità per vizi formali
art. 572 c.p.c.
disciplinando l'eventuale integrazione dell'offerta e la riduzione del prezzo per l'assegnatario, è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere una disparità di trattamento tra chi formula offerta ex art. 571 e chi esercita domanda di assegnazione; la Corte non ha esaminato nel merito la questione
art. 588 c.p.c.
norma richiamata in relazione all'istanza di assegnazione presentata dalla ricorrente; il Tribunale aveva ritenuto inammissibile tale istanza ma la Cassazione non ha valutato la questione di merito
art. 587 c.p.c.
richiamato in relazione al termine per il pagamento del saldo dell'aggiudicazione e alle conseguenze della decadenza dall'aggiudicazione; oggetto di censura ma non esaminato dalla Corte per motivi procedurali
art. 589 c.p.c.
richiamata tra le norme procedurali sul processo esecutivo; la ricorrente ha dedotto violazioni ma la Cassazione non è entrata nel merito
art. 617 c.p.c.
citato in relazione ai rimedi avverso il decreto di trasferimento; il Tribunale aveva rilevato che non era stata tempestiva opposizione ex art. 617, collegata alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere
art. 669-terdecies c.p.c.
norma relativa al reclamo contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione; il Tribunale aveva ritenuto che talune questioni processuali fossero già giudicate in sede di reclamo
art. 591-ter c.p.c.
richiamato dal Procuratore Generale come il rimedio esperibile avverso il provvedimento di assegnazione (ricorso al giudice dell'esecuzione), il cui decisum è ordinatorio e rimediabile con reclamo, non con ricorso per cassazione
art. 159 c.p.c.
citato dalla ricorrente in tema di nullità e invalidità derivata; la Corte non ha deciso sul punto
art. 8, comma 2, legge 26 maggio 1965 n. 590
norma sul diritto di prelazione dell'affittuario/mezzadro, evocata per sostenere il diritto di prelazione agricola; la ricorrente sostenne che il divieto riguarda l'affittuario del fondo pignorato ma non il confinante, ma la Corte non ha esaminato la fondatezza
art. 7, legge 14 agosto 1971 n. 817
richiamata in riferimento alla prelazione per confinanti coltivatori; impugnata dalla ricorrente ma non valutata in sede di legittimità
art. 100 c.p.c.
richiamato tra le censure processuali; la pronuncia di cassazione si è concentrata sul vizio di procedura relativo alla procura/autenticazione, dichiarando improcedibile il ricorso
art. 382, comma 3 c.p.c.
norma invocata per la cassazione senza rinvio in presenza di motivi che rendono inammissibile il ricorso; la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso e disposto condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma relativa al contributo unificato: la Corte ha disposto che, se dovuto, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo previsto
art. 111 Cost.
richiamata nella discussione sull'impugnabilità delle ordinanze ex art. 669-terdecies; temi di rimedio e giurisdizione costituzionale sono stati evocati ma non decisi
Massime di principio
- In Cassazione la procedura formale è essenziale: il ricorso è improcedibile se non sono rispettati i requisiti di rappresentanza (procura/autenticazione) richiesti per l'accesso; assicurarsi che il difensore designato in cassazione sia titolare delle procure e compia gli adempimenti necessari.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere motivata dalla sopravvenienza di un atto che renda inutili le decisioni richieste (es. decreto di trasferimento): tuttavia, valutare separatamente le domande di risarcimento o di integrazione del prezzo, che possono sopravvivere alla cessazione della domanda principale.
- Le impugnazioni degli atti del giudice dell'esecuzione (assegnazione, decreto di trasferimento) hanno rimedi e modalità specifiche (es. ricorso ex art. 591-ter, reclamo ex art. 669-terdecies); è importante esperire il rimedio corretto entro i termini, pena l'inammissibilità.
- La presenza di una istanza di assegnazione depositata prima o durante la vendita incide sugli obblighi informativi e sulle offerte in sede di vendita; tuttavia, l'applicabilità di particolari disposizioni (es. integrazione dell'offerta, riduzione del prezzo) può dipendere anche dalla verifica della validità formale dell'istanza.
- La mancata o tardiva esecuzione degli obblighi dell'aggiudicatario (versamento del saldo) può comportare decadenza dall'aggiudicazione, ma la relativa contestazione richiede tempestività e corretto inquadramento processuale.
- Questioni relative al diritto di prelazione agricola richiedono analisi puntuale del tipo di rapporto colturale (affittuario/mezzadro sul fondo pignorato vs. confinante coltivatore) e della loro rilevanza rispetto alla vendita forzata.
- L'assenza o l'irreperibilità del titolo esecutivo può essere motivo di illegittimità dell'esecuzione, ma anche questo profilo deve essere sollevato nei modi e nei termini opportuni; comunque, profili di nullità assoluta possono talvolta essere rilevati d'ufficio.
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