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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5642/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della delibera assembleare del 30/10/2007 per lavori (demolizione e rifacimento delle gronde e del muro di confine). Il ricorrente deduceva che il voto favorevole espresso in assemblea dalla sig.ra Tempobuono Sara, delegata dal condomino Bargelli, non poteva essere computato perché la Tempobuono era socia accomandataria della società amministratrice (Sa.Ni. S.a.s.) e beneficiaria indiretta (2,5% dei lavori), pertanto in conflitto di interessi. Venivano inoltre sollevate censure sulla verbalizzazione errata del numero dei presenti e dei votanti ai fini del raggiungimento dei quorum, sulla qualificazione delle opere come innovazione o straordinaria manutenzione (rilevanza della maggioranza necessaria) e sulla presunta erronea assunzione da parte della Corte di merito circa la conoscenza, da parte del Bargelli, dello status societario della delegata. Il ricorso con quattro motivi mirava a far cassare la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, nel condominio negli edifici, i quorum costitutivo e deliberativo devono essere calcolati con riferimento a tutti i partecipanti e al valore dell'intero edificio (millesimi), anche con riguardo ai condomini in potenziale conflitto di interessi: se il condomino è in conflitto il voto è vietato, ma ciò non esclude il computo del suo millesimale ai fini del quorum. Di conseguenza la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del quorum da parte della Corte d'appello e il conteggio del voto espresso da Tempobuono. Sul punto delle opere, la Cassazione ha confermato che le opere (sostituzione di gronde in cemento con gronde in lamiera di identiche dimensioni e rifacimento del muro di confine) rientrano nella straordinaria manutenzione e non costituiscono innovazione ai sensi dell'art.1120 c.c., per cui la delibera era valida con la maggioranza richiesta. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in € 5.000,00 più € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge). La Corte ha altresì rilevato gli aspetti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art.1136 c.c.

    La Corte richiama le maggioranze previste per le delibere condominiali (comma II in relazione alle opere). Ha precisato che i quorum vanno calcolati con riferimento a tutti i condomini e ai relativi millesimi, anche se alcuni condomini sono in potenziale conflitto di interessi

  • art.1120 c.c.

    Definizione di innovazione rispetto alla straordinaria manutenzione: innovazione è solo la modifica che altera l'entità materiale del bene o ne cambia la destinazione. Le opere in causa (sostituzione gronde con elementi di identica dimensione e rifacimento del muro di confine) non alterano la consistenza o la destinazione e quindi non sono innovazioni

  • art.1137 c.c.

    Norma richiamata in tema di maggioranze e validità delle delibere condominiali; la Corte sottolinea che il calcolo dei quorum non esclude automaticamente i millesimi dei soggetti in conflitto

  • art.360 c.p.c. (comma 1, n.3)

    Fondamento formale dei motivi di cassazione per violazione di norme processuali e di diritto; la Corte ha ritenuto alcuni motivi parzialmente inammissibili e gli altri infondati

  • art.67 disp. att. c.p.c.

    Richiamata in rapporto alle regole probatorie e alle presunzioni; la Corte ha respinto l'argomento che la Corte d'appello avrebbe presunto senza adeguata base la conoscenza da parte del Bargelli dello status della delegata

  • art.2373 c.c.

    Norma delle società di capitali che esclude il voto nei casi di interesse della società; la Corte ha precisato che non è applicabile per analogia al condominio, per diversità di struttura e ratio tra società e condominio

  • art.2344 c.c. (comma 4)

    Citata come esempio di ipotesi in tema di società con divieti di voto: la Corte evidenzia la differenza rispetto alla disciplina condominiale e la non estensibilità delle conseguenze

  • art.2357-ter c.c. (comma 2)

    Esempio tratto dal diritto societario che talvolta computa azioni con diritto sospeso ai fini del calcolo delle maggioranze; la Corte segnala che nel condominio non esiste un meccanismo analogo normativamente previsto

  • art.13 DPR 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte annota l'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Nel condominio negli edifici i quorum costitutivo e deliberativo si calcolano con riferimento a tutti i condomini e al valore millesimale dell'intero edificio: i partecipanti in potenziale conflitto di interesse non vengono esclusi dal computo dei millesimi ai fini dei quorum
  • Il conflitto di interesse può vietare l'esercizio del voto da parte del singolo condomino, ma non comporta automaticamente la sottrazione del relativo millesimo dal calcolo del quorum assembleare, salvo diversa previsione normativa
  • Perché un intervento costituisca 'innovazione' ai sensi dell'art.1120 c.c. è necessario che alteri la consistenza materiale del bene o ne cambi la destinazione; interventi di sostituzione o ripristino che mantengono dimensioni e funzione sono in genere qualificati come straordinaria manutenzione
  • Non è normalmente applicabile, per analogia, la disciplina delle società di capitali (es. art.2373 c.c.) al condominio, a causa della diversa struttura giuridica e della diversa finalità gestionale dell'ente condominiale
  • La contestazione di vizi di verbalizzazione o di computo dei presenti deve essere specificamente allegata e provata; il vizio è rilevante solo se incide sul raggiungimento dei quorum necessari per la validità della delibera
  • In sede impugnatoria la Corte verifica se l'eventuale esclusione di un voto o di un millesimale alteri l'esito pratico del computo delle maggioranze; se la delibera sarebbe valida anche escludendo quel voto il motivo è inefficace

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