Cassazione Penale, Sentenza n. 20173/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 5/11/2019 con cui, in qualità di giudice dell'esecuzione e su concorde istanza del condannato e del PM, era stata rideterminata la pena inflitta con sentenza del 29/11/2013, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 (Corte cost. n. 40/2019). Il PM articolava tre motivi: (1) violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione compreso nella rideterminazione anche la pena pecuniaria, pur non coinvolta dalla declaratoria di incostituzionalità; (2) violazione di legge per avere il giudice parametrato la nuova pena su un accordo che riconosceva le circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione; (3) illogicità della motivazione perché il giudice ha ratificato automaticamente l'accordo senza svolgere una opzione valutativa adeguata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che l'ordinanza fosse stata resa e la motivazione letta in udienza il 5/11/2019; ai sensi dell'art. 585, comma secondo, lett. b) c.p.p. il termine di impugnazione di quindici giorni decorreva dalla lettura in udienza, scadendo il 20/11/2019. Il ricorso è stato depositato il 28/01/2020, oltre il termine. Per tale ragione il Collegio non ha esaminato il merito dei motivi; ha inoltre rilevato che l'eventuale illegittimità della pena non poteva essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità, considerata l'inammissibilità del ricorso e il divieto di produrre un peggioramento della posizione del condannato.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p., comma secondo, lett. b)
la decorrenza del termine per impugnare dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione
Il termine di impugnazione di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza se la motivazione è stata redatta e letta contestualmente; perciò il dies a quo è la lettura in udienza e non la successiva notificazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 40 del 2019
declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73
La declaratoria ha inciso sulla determinazione della pena principale: il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena alla luce dell'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.
Sez. 5, n. 1512 del 06/11/1991 (Conte)
In tema di impugnazioni, la disciplina dell'art. 585... va riferita a tutti i provvedimenti letti dal giudice nel loro dispositivo e nella motivazione, allorché quest'ultima venga redatta contestualmente
Giurisprudenza consolidata che stabilisce che la lettura in udienza della motivazione fa decorrere il termine di impugnazione; la Cassazione l'ha richiamata per definire il dies a quo.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020 (Policastro)
Richiamata per la nozione relativa alla natura processuale del vizio dedotto e per orientare l'esame sulla tempestività dell'impugnazione.
Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)
Richiamata per il principio secondo cui l'illegalità della pena non è rilevabile d'ufficio in Cassazione quando il ricorso è inammissibile per tardività e quando l'accertamento potrebbe comportare una modifica in peius.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un provvedimento letto in udienza decorre dalla lettura della motivazione se questa è stata resa contestualmente; pertanto la valutazione della tempestività deve partire da quella data.
- Un ricorso presentato oltre il termine di impugnazione va dichiarato inammissibile senza che la Corte entri nel merito dei motivi posti dall'appellante.
- La Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio illegittimità della pena in modo da peggiorare la posizione del condannato; la rilevazione d'ufficio è limitata e non sostituisce l'impugnazione tempestiva delle parti.
- Dopo una declaratoria di incostituzionalità, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena: tuttavia la rideterminazione deve riguardare solo gli effetti della norma dichiarata incostituzionale e deve essere adeguatamente motivata, soprattutto se si riconoscono circostanze attenuanti.
- Quando la rideterminazione della pena si fonda su un accordo (p.es. tra condannato e PM), il giudice dell'esecuzione non può limitarvisi passivamente: è tenuto a svolgere una valutazione motivata e a esprimere un'opzione valutativa su elementi rilevanti come le circostanze attenuanti.
- Il Pubblico Ministero che intenda impugnare una decisione del giudice dell'esecuzione deve rispettare strettamente i termini processuali; eccezioni sul dies a quo (es. lettura in udienza vs deposito) devono essere formulate e dimostrate tempestivamente.
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