Sentenza n. 802/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Cremona che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 25 novembre 2025, con il quale la Questura di Cremona aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’inammissibilità era stata motivata dal fatto che l’interessato aveva seguito una procedura ritenuta non corretta, trasmettendo un kit errato e allegando il modello 209 rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura a un kit dell’ente patronato. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato che, a seguito della trasmissione, il 5 marzo 2025, del kit corretto rilasciato dalla Prefettura, erano in corso le procedure per il rilascio del titolo; il ricorrente ha poi depositato copia del permesso di soggiorno effettivamente rilasciato, circostanza confermata dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale del ricorrente era stata pienamente soddisfatta dal rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di soggiorno richiesto. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del provvedimento originariamente impugnato. Le spese di lite sono state compensate, poiché il provvedimento favorevole sopravvenuto era conseguenza della presentazione di una nuova istanza conforme alle formalità previste dalla legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo la discussione in camera di consiglio e previo avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento favorevole che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il soddisfacimento della pretesa deriva dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una nuova istanza conforme alle formalità prescritte, anziché dall’autonoma rimozione dell’atto illegittimo da parte dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →