Cassazione Penale, Sentenza n. 17916/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari (per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contestati connessi a frodi) denunciando: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare l'apparente genericità della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a) e del pericolo di reiterazione; 2) nullità dell'ordinanza per omesso interrogatorio preventivo dell'indagato previsto dall'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114/2024; 3) il Tribunale del riesame aveva rigettato tali censure senza ritenere necessaria la previa audizione dell'indagato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, nella fattispecie in cui il giudice aveva disposto la misura fondandosi sulle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) (pericolo di reiterazione) e aveva dato rilievo anche a profili probatori generici senza compiere una specifica e autonoma valutazione delle esigenze di cui all'art. 274, lett. a). La Corte ha qualificato l'omesso interrogatorio preventivo come nullità di regime intermedio (art. 178 lett. c) c.p.p.) che deve essere fatta valere con la richiesta di riesame; ha altresì affermato che il Tribunale del riesame non può sanare ex post un vizio genetico integrando la motivazione sostituendosi al giudice che ha emesso la misura. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del riesame e ha disposto la rimessione in libertà del ricorrente, se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
Legge n. 114 del 9 agosto 2024
art. 2, comma 1, lett. e) (introduzione dell'art. 291, comma 1-quater e norme correlate)
La novella ha introdotto l'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'adozione della misura cautelare salvo le specifiche deroghe; la Corte applica tale disciplina anche quando la misura è richiesta prima della sua entrata in vigore ma adottata successivamente
art. 291 cod. proc. pen., comma 1-quater
"Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini ... salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure ..."
L'interrogatorio preventivo è presupposto per l'adozione della misura salvo le deroghe tassative; la sua omissione quando richiesto determina una nullità che incide sulla validità dell'ordinanza genetica
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lettere a), b), c)
Definisce le esigenze cautelari (a = inquinamento probatorio; b = pericolo di fuga; c = pericolo di reiterazione). La Corte distingue quando l'interrogatorio preventivo è necessario (in particolare quando la misura si fonda su lett. c) o, in presenza di rischi a prova, su lett. a) salvo concrete e oggettive ragioni per deroga)
art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lettera c)
Obbliga il giudice emittente la misura a una autonoma e specifica motivazione sugli indizi e sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che il giudice non è vincolato alla sola richiesta del PM ma deve motivare autonomamente
art. 294 cod. proc. pen., comma 3-bis
"L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater ..."
Prevede la nullità dell'ordinanza quando l'interrogatorio preventivo era dovuto e non è stato effettuato; la Corte qualifica questa nullità come di regime intermedio rilevabile con la richiesta di riesame
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Attribuisce al tribunale del riesame il potere-dovere di annullare l'ordinanza impugnata; la Corte precisa però che tale potere non può essere usato per sanare un vizio genetico (omesso interrogatorio preventivo) sostituendosi al giudice che ha emesso la misura
art. 178 cod. proc. pen., lettera c)
Inquadra la nullità di ordine generale per violazione dei diritti della difesa; la Corte riconduce l'omesso interrogatorio preventivo a questa fattispecie (regime intermedio) che va dedotta con la richiesta di riesame
Massime di principio
- L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater (introdotto dalla legge 114/2024) è presupposto per l'adozione della misura cautelare quando la decisione si fonda su esigenze diverse dalle deroghe tassative; la sua omissione determina una nullità che incide sulla validità dell'ordinanza cautelare.
- Il giudice che adotta la misura non è vincolato alla sola richiesta del pubblico ministero: deve svolgere un'autonoma e specifica valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c). Se ritiene sussistere esigenze che escludono l'interrogatorio, deve motivarlo con elementi oggettivi.
- La deroga all'interrogatorio preventivo è tassativa (es. caso di pericolo di fuga o altre ipotesi espressamente indicate): non è sufficiente una generica evocazione del pericolo di inquinamento probatorio; la sussistenza di dette esigenze deve essere concreta e attuale.
- Se la misura è stata disposta senza l'interrogatorio preventivo quando questo era obbligatorio, l'interessato deve dedurne la nullità con la richiesta di riesame: il tribunale del riesame non può sanare ex post un vizio genetico integrando la motivazione al posto del giudice che ha emesso la misura.
- L'interrogatorio di garanzia successivo all'adozione della misura non surroga l'interrogatorio preventivo: la possibilità di avvalersi del silenzio nell'interrogatorio successivo non estingue il vizio derivante dall'omessa audizione preventiva.
- In casi analoghi il giudice deve verificare se le condotte contestate contengono elementi autonomi di inquinamento probatorio rispetto al reato principale; senza tale selezione e senza elementi concreti la misura cautelare motivata con riferimento a inquinamento probatorio rischia di essere viziata per genericità.
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