Cassazione Penale, Sentenza n. 36269/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto di dichiarare la sentenza n. 657/2021 non esecutiva per omessa traduzione in lingua a lei nota. Ha sostenuto di non conoscere l'italiano, allegando un mandato difensivo sottoscritto con l'assistenza di un'interprete e chiedendo, in sostanza, un accertamento (anche mediante audizione) della sua capacità di comprendere la lingua. Il Tribunale aveva ritenuto che il verbale di identificazione del processo originario attestasse la sua conoscenza dell'italiano e che la mera allegazione di un mandato con interprete non fosse sufficiente a creare un ragionevole dubbio; inoltre la ricorrente non avrebbe dimostrato un interesse concreto alla traduzione o un pregiudizio effettivo derivante dall'omessa traduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 143 cod. proc. pen. richiede l'accertamento dell'incapacità di comprendere l'italiano per la traduzione e che tale accertamento può fondarsi anche su atti di polizia giudiziaria (es. verbale di identificazione). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice del merito secondo cui non sussisteva ragionevole dubbio sulla conoscenza dell'italiano da parte della ricorrente e che il mandato con interprete, atto privato, non contrasta sufficientemente con l'atto pubblico. Non essendosi dimostrato un interesse concreto o un pregiudizio derivante dall'omessa traduzione, la richiesta di non esecutività è stata respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Il diritto alla traduzione non discende automaticamente dallo status di straniero: la traduzione è dovuta solo se è accertata l'incapacità di comprendere la lingua italiana; l'accertamento è riservato all'autorità giudiziaria e può fondarsi su atti di polizia giudiziaria, salvo elementi contrari che impongano ulteriori verifiche
Massime di principio
- Il diritto alla traduzione degli atti non è automatico per i cittadini stranieri: occorre l'accertata incapacità di comprendere l'italiano
- Il verbale di identificazione redatto in presenza dell'interessato ha valore probatorio e può legittimare l'omissione della traduzione se non contestato
- La produzione di un mandato difensivo sottoscritto con interprete non è di per sé sufficiente a superare l'accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile alla traduzione (ossia il pregiudizio rilevante derivante dall'omessa traduzione)
- Il giudice non è tenuto a ripetere accertamenti già effettuati dal giudice del merito in assenza di elementi nuovi o contrastanti
- Per tutelare i diritti difensivi è consigliabile contestare tempestivamente in udienza la valutazione della comprensione della lingua e richiedere immediatamente la traduzione ove necessaria
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