Cassazione Civile, Sentenza n. 21379/2020 del 06/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento per il mancato versamento della seconda e terza rata del condono ex art. 15 legge n. 289/2002 (scadenze 30.11.2003 e 20.6.2004). Denunciava la decadenza dell'azione esattoriale per tardiva iscrizione a ruolo/ tardiva notifica della cartella: in particolare sosteneva che la cartella, notificata il 5.12.2005, era intervenuta oltre il termine previsto (quarto mese dalla consegna del ruolo) e che, in subordine, la dichiarazione di esecutività del ruolo era tardiva con riferimento alla seconda rata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il recupero delle somme derivanti dall'adesione al condono ex art. 15/2002 sia soggetto alla disciplina decadenziale della riscossione mediante ruolo e che per tali somme si applichi l'art. 17, lett. c), DPR 602/1973 (con riferimento temporale vigente allora) nella versione interpretata dalla giurisprudenza e, per la notifica della cartella, l'art. 37, comma 44, del d.l. 223/2006 conv. in legge 248/2006 che ha stabilito il termine perentorio del 31.12.2008. Ha inoltre precisato che, sostanzialmente, il credito da condono è unico (premiale) e l'accertamento diventa definitivo solo alla scadenza dell'ultima rata (e dei termini collegati), per cui la data di esecutività del ruolo del 15.6.2005 e la notifica della cartella del 5.12.2005 risultano tempestive rispetto ai termini applicabili; la contestazione relativa a prescrizione generica e al richiamo all'art. 78 DPR 131/1986 è stata respinta. La sentenza di merito è stata confermata ma la motivazione è stata corretta dalla Corte.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 15
"(...) per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali"
Il recupero coattivo delle somme derivanti dall'adesione al condono ex art.15 avviene mediante iscrizione a ruolo "definitiva" ex art.14 DPR 602/1973; il credito è sostanzialmente unitario e il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo deve essere valutato con riferimento alla definitività dell'accertamento dopo l'ultima rata
D.P.R. n. 602/1973, art. 14
Norma richiamata dall'art.15 legge 289/2002 per la modalità di iscrizione a ruolo definitiva delle somme non versate a seguito del condono
D.P.R. n. 602/1973, art. 17
"Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: ... c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio"
Per le somme dovute a seguito del condono ex art.15/2002 (accertamento straordinario) si applica la decadenza prevista dall'art.17 lett. c) vigente all'epoca: il ruolo deve essere reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di definitività dell'accertamento
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
Regolava i termini di notifica della cartella; la disciplina è stata oggetto di vicende normative e costituzionali ma la Corte ha ritenuto che per i rapporti da condono la decadenza per tardiva notifica sia pertinente, nei limiti e secondo la disciplina vigente/interpretata
D.l. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, art. 37, comma 44
"La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008"
Norma di portata generale e applicabile ai rapporti pendenti: fissa il termine perentorio entro cui notificare le cartelle derivanti da iscrizioni a ruolo per le somme da condono, e opera come disciplina sopravvenuta che stabilisce il termine ultimo (31.12.2008) per tali notifiche
D.l. n. 106/2005, conv. in legge n. 156/2005 (art.1 commi 5-bis, 5-ter e 1-ter)
Ha introdotto disciplina transitoria e la nuova disciplina "a regime" della decadenza per la notifica delle cartelle; la Corte evidenzia che le disposizioni non possono sanare decadenze già perfezionatesi e che il regime transitorio riguarda fattispecie diverse da quella del condono ex art.15 nella parte considerata
Codice Civile, art. 2946
La norma generale sulla prescrizione non è stata ritenuta applicabile per derogare all'istituto della decadenza nella riscossione coattiva; la vicenda è regolata dalla disciplina decadenziale specifica
D.P.R. n. 131/1986, art. 78
Norma relativa all'imposta di registro ritenuta non pertinente ratione materiae alla vicenda del condono in esame
Corte Costituzionale, sentenza n. 280/2005
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.25 DPR 602/1973 e sollecitato l'intervento legislativo per garantire termini certi di notifica; la giurisprudenza della Corte suprema richiama questa pronuncia per sostenere l'obbligo di termini decadenziali a tutela del contribuente
Massime di principio
- Il recupero coattivo delle somme derivanti da condono "premiale" (art.15 legge 289/2002) è soggetto a disciplina decadenziale: bisogna distinguere tra prescrizione (art.2946 c.c.) e decadenza speciale della riscossione; quest'ultima prevale.
- Il credito derivante dal condono va considerato unitario: l'accertamento diventa definitivo solo alla scadenza dell'ultima rata (e dei termini connessi), perciò il dies a quo per la decadenza dell'iscrizione a ruolo, ai fini dell'art.17 lett. c) DPR 602/1973, decorre da tale definitività.
- Per le iscrizioni a ruolo e le cartelle relative al condono ex art.15/2002 occorre verificare i termini speciali introdotti successivamente (es. art.37 comma 44 d.l. 223/2006) che fissano termini perentori (es. notifica fino al 31.12.2008 per i rapporti pendenti).
- Le modifiche legislative successive non possono sanare una decadenza già perfezionata: se la decadenza si è già verificata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, questa non opera retroattivamente per ripristinare l'azione esattoriale.
- In contestazioni simili conviene verificare e documentare quattro date chiave: scadenze delle rate del condono, data di definitività dell'accertamento (di norma dopo l'ultima scadenza e termini collegati), data di esecutività del ruolo e data di consegna/notifica della cartella al concessionario. La tempestività va valutata sul combinato disposto delle norme decadenziali applicabili al periodo considerato.
- Se si agisce dal lato del contribuente, è più efficace censurare la tardività rispetto ai termini decadenziali speciali (iscrizione a ruolo o notifica cartella) piuttosto che invocare la prescrizione ordinaria; controllare altresì se si tratta di condono "premiale" o altra fattispecie, perché la disciplina decadenziale può variare.
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