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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35162/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la detenzione domiciliare ex artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. per gravi motivi di salute (diabete mellito tipo I fortemente scompensato, asplenia, pregresse patologie e sindrome bipolare). Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo che le patologie fossero monitorate in carcere, che non vi fosse prognosi infausta quoad vitam né condizioni incompatibili con la detenzione e che il detenuto rifiutasse ripetutamente le terapie e l'ubicazione in reparto infermieristico, rendendo possibile il trattamento nel regime detentivo. Il ricorso contestava omessa e carente valutazione comparativa delle cure intramurarie, mancata considerazione della documentazione sanitaria, violazione dei diritti alla salute e alla dignità, omissione di precedenti giurisprudenziali favorevoli, errata applicazione delle norme e nullità per mancata notifica ad un codifensore.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha esaminato compiutamente le relazioni sanitarie aggiornate (ultima del 09/05/2025), ha avvalorato la compatibilità delle cure in regime di detenzione e ha dato rilievo al persistente rifiuto del detenuto di assumere le terapie e di collaborare al monitoraggio. È stata esclusa la sussistenza di condizioni tali da integrare una prognosi infausta o un trattamento inumano/degradante. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Norma invocata per la concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute; la sentenza interpreta che l'applicazione richiede incompatibilità concreta e attuale con la detenzione e non si applica quando le cure possono essere adeguatamente prestate in carcere.

  • art. 47-ter ordinamento penitenziario

    Richiamato insieme all'art. 147 per la disciplina delle misure alternative per motivi di salute; il Tribunale ha verificato la compatibilità delle strutture carcerarie e l'assenza di condizioni tali da giustificare il differimento o la detenzione domiciliare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate per insufficienza probatoria e per la congrua motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato nella prospettazione del ricorrente come tutela del diritto alla salute; la Corte ha ritenuto che il diritto alla salute non fosse stato leso visto l'adeguato monitoraggio e la possibilità di cure in carcere.

  • art. 3 CEDU

    Invocato rispetto al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha escluso che le condizioni del detenuto raggiungessero la soglia di una violazione dell'art. 3 CEDU.

  • artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Norme sulla nullità processuali per difetto di notificazione; la Corte ha ritenuto l'eccezione inconferente o priva di interesse sostanziale poiché il provvedimento era comunque stato impugnato.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa al reato per cui il ricorrente era sottoposto a misura cautelare; citata nel contesto della vicenda personale del detenuto ma non rilevante ai fini delle questioni sanitarie trattate.

  • Giurisprudenza (Sez.1, n. 7369/2022; Sez.1, n. 49621/2023; Sez.1, n. 39853/2023)

    La Corte richiama precedenti secondo i quali il rifiuto del detenuto di sottoporsi alle terapie offerte pesa negativamente sulla richiesta di detenzione domiciliare e che la valutazione deve essere concreta e comparativa tra condizioni cliniche e possibilità di cura in carcere.

Massime di principio

  • La concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute richiede la dimostrazione di una incompatibilità concreta e attuale tra lo stato di salute e la detenzione: non è sufficiente il solo elenco di patologie.
  • La documentazione medica aggiornata e certificazioni prognostiche (quoad vitam o sull'incompatibilità con la detenzione) sono determinanti: relazioni datate o non corroborate da esami recenti hanno scarso valore persuasivo.
  • Il rifiuto del detenuto di sottoporsi alle terapie o di collaborare al monitoraggio sanitario è un fattore negativo rilevante e può ostare all'accoglimento dell'istanza, perché il sistema non deve essere resa dipendente dalla volontà del detenuto di accettare cure.
  • Il giudice valuta in concreto la compatibilità delle cure intramurarie: occorre provare che le strutture carcerarie non possono garantire il trattamento necessario o il continuo monitoraggio richiesto.
  • Precedenti ordini di rigetto e monitoraggio sanitario costante da parte dell'amministrazione penitenziaria rafforzano la posizione della parte resistente; pertanto istanze ripetute senza nuovi elementi probatori hanno scarse probabilità di successo.
  • Le doglianze di natura procedurale (es. mancata notifica a un codifensore) possono essere considerate inconferenti se l'interesse è ormai superato o se il provvedimento è comunque stato impugnato tempestivamente.
  • Per rafforzare un'istanza simile è consigliabile allegare: relazioni specialistiche recenti con prognosi dettagliata, piani terapeutici descrittivi, valutazioni sull'impossibilità oggettiva di somministrare terapie in carcere, e prova che l'ambiente domiciliare è idoneo a garantire le cure richieste.

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