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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3801 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Riscossione - Solidarietà - Definizione della lite da parte di un coobbligato - Efficacia nei confronti di coobbligato solidale - Giudicato sfavorevole - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La definizione della lite effettuata da uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, compreso quello per il quale la controversia non è più pendente perché definita con una sentenza passata in giudicato sfavorevole. Il giudicato sfavorevole, quindi, non impedisce di beneficiare dell'effetto estintivo derivante dalla definizione e dal pagamento eseguiti dall'altro coobbligato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'efficacia, nei confronti di un coobbligato solidale, della definizione agevolata della lite fiscale effettuata da un altro coobbligato, con pagamento del dovuto. Il punto controverso è se tale definizione possa liberare anche il coobbligato nei cui confronti sia già intervenuta una sentenza sfavorevole passata in giudicato. La natura solidale dell'obbligazione comporta che il pagamento eseguito da uno dei coobbligati estingua l'obbligazione anche nei confronti degli altri.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 10, legge n. 289/2002

    La definizione della lite pendente effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

    La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetti liberatori anche per gli altri coobbligati solidali, indipendentemente dal fatto che la loro controversia sia ancora pendente.

  • Art. 39, comma 12, decreto-legge n. 98/2011

    La disposizione richiama l'applicazione dell'art. 16, comma 10, della legge n. 289/2002 alle definizioni delle liti previste dalla disciplina considerata.

  • Art. 1292 del codice civile

    Sebbene non espressamente riportato nel testo, il principio della solidarietà implica che il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati libera anche gli altri dall'obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento integrale eseguito da uno dei coobbligati estingue il debito anche nei confronti degli altri.
  • La definizione agevolata della lite da parte di un coobbligato può produrre effetti liberatori per tutti gli altri coobbligati, se la disciplina applicabile lo prevede espressamente.
  • Il beneficio può spettare anche al coobbligato con una sentenza ormai passata in giudicato sfavorevole, poiché l'estinzione dell'obbligazione solidale deriva dal pagamento e non dalla riapertura del processo.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la natura solidale dell'obbligazione, il perfezionamento della definizione e l'integrale pagamento richiesto dalla normativa; non è sufficiente la sola presentazione dell'istanza di definizione.

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