Sentenza n. 364/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del verbale n. 1 del 13.3.2025 (pubblicato il 17.3.2025) della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.01.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “05/BIOs-05 Ecologia”, settore scientifico disciplinare “BIOS-05/A Ecologia”; - del verbale n. 2 del 7.4.2025 (pubblicato il 17.4.2025) della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.01.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “05/BIOs-05 Ecologia”, settore scientifico disciplinare “BIOS-05/A Ecologia”; - del verbale n. 3 del 10.4.2025 (pubblicato il 17.04.2025) della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.01.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “05/BIOs-05 Ecologia”, settore scientifico disciplinare “BIOS-05/A Ecologia”; - della relazione finale, di estremi ignoti, pubblicata il 17.4.2025 della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.1.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento - della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “05/BIOs-05 Ecologia”, settore scientifico disciplinare “BIOS-05/A Ecologia”; - del D.R. n. 384 del 17.04.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, istituito nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 10.10.2024, ai sensi dell’art.18, comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-05 “Ecologia”, Settore Scientifico Disciplinare BIOS-05/A “Ecologia”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta, compreso il D.R. n. 907 del 14.11.2024 con cui l’Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie – Area Personale – Ufficio Reclutamento ha approvato ed emanato il bando, allegato al predetto Decreto (di cui costituisce parte integrante e sostanziale), ed il bando stesso, per l’indizione di n. 1 procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “05/BIOS-05 Ecologia”, settore scientifico disciplinare “BIOS-05/A Ecologia”, nonché la delibera del consiglio di dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali n. 205 del 24.4.24 con cui è stata approvata la scheda per il precitato bando contenente i punteggi relativi agli indicatori di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e altresì l’eventuale nomina in ruolo intervenuta della prof.ssa Petrosillo presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “05/BIOs-05 Ecologia”, settore scientifico disciplinare “BIOS-05/A Ecologia”, nonché la delibera del consiglio di dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali n. 205 del 24.4.24 con cui è stata approvata la scheda per il precitato bando contenente i punteggi relativi agli indicatori di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e altresì l’eventuale nomina in ruolo intervenuta della prof.ssa Petrosillo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali della commissione giudicatrice, relazione finale, decreto rettorale di approvazione degli atti e graduatoria di una procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia, nonché bando e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificato terzo, ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia nel settore dell’Ecologia. Ha dedotto: 1) l’illegittimità della delibera dipartimentale che aveva predeterminato i punteggi massimi attribuibili ai diversi indicatori, sostenendo che l’attività di ricerca fosse sottopesata rispetto alla docenza, con violazione del regolamento universitario, dei principi di oggettività e trasparenza, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento, disparità di trattamento e difetto di motivazione; 2) la genericità dei subcriteri elaborati dalla commissione e l’impossibilità di verificare la correttezza dei punteggi; 3) l’illegittima sovrapposizione tra la fase di fissazione dei criteri e quella di conoscenza dei candidati, dei curricula e dei titoli; 4) l’ampliamento del criterio relativo alla supervisione di tesi e giovani studiosi, per avere la commissione incluso anche la supervisione di tesi di laurea. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse per mancata prova di resistenza e la tardività dell’impugnazione della delibera presupposta.
La decisione
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata dal ricorrente il 7 gennaio 2026, perché tardiva rispetto al termine di quaranta giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di difetto di interesse per mancata prova di resistenza, rilevando che il ricorrente non contestava soltanto la graduatoria, ma mirava all’annullamento integrale della procedura, del bando e degli atti presupposti; in tali ipotesi non è necessario dimostrare l’utile collocazione in graduatoria, anche perché non sono predeterminabili i criteri che la commissione dovrebbe adottare in caso di riedizione della procedura. Ha inoltre ritenuto tempestiva l’impugnazione della delibera dipartimentale n. 205/2024, poiché l’interesse a contestarla è sorto con la definizione della procedura e l’approvazione della graduatoria. Nel merito, ha respinto il primo motivo: l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri e del loro peso, sindacabile soltanto per inattendibilità, irragionevolezza o sproporzione. Non è irragionevole attribuire maggiore peso alla docenza in una selezione per professore di prima fascia; inoltre, la valutazione della ricerca non era limitata agli indicatori relativi alla responsabilità e partecipazione a progetti, ma comprendeva anche intensità e continuità della produttività scientifica e qualità delle pubblicazioni. Il confronto con i punteggi previsti per una diversa procedura non dimostra, da solo, l’illegittimità dei criteri. Ha respinto anche le censure sulla genericità dei subcriteri, perché formulate in astratto e senza indicare come la loro asserita vaghezza avesse concretamente inciso sui punteggi attribuiti o penalizzato il ricorrente. Ha respinto la doglianza sulla commistione tra fissazione dei criteri e conoscenza dei candidati, poiché il verbale, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., attestava che i nominativi erano stati comunicati dopo la definizione dei criteri; tale sequenza era inoltre confermata dagli orari della documentazione informatica. Infine, ha respinto la censura relativa all’inclusione delle tesi di laurea nel criterio C13, per mancata allegazione di una concreta incidenza negativa sulla posizione del ricorrente. Il ricorso è stato integralmente rigettato; le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
termine di quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza di discussione
La documentazione depositata oltre il termine perentorio è inutilizzabile ai fini della decisione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione dell’udienza pubblica in luogo della definizione immediata della domanda cautelare.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità, buon andamento, oggettività e trasparenza delle procedure concorsuali.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 2700 c.c.
fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
Il verbale della commissione, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sui fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia.
D.R. n. 345 del 4 aprile 2023 dell’Università del Salento
Regolamento universitario per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, utilizzato quale parametro di legittimità dei criteri concorsuali.
art. 7 del bando di concorso
Disciplina richiamata nella censura relativa alla fissazione dei criteri e alla conoscenza dei candidati da parte della commissione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta degli indicatori valutativi e nella ponderazione dei relativi punteggi; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di attendibilità, ragionevolezza e proporzionalità, senza poter sostituire le proprie valutazioni a quelle amministrative.
- La prova di resistenza non è necessaria quando il ricorrente impugna vizi diretti all’annullamento totale o parziale della procedura, del bando o dei criteri generali, anziché contestare soltanto il risultato individuale della graduatoria.
- La genericità dei criteri o subcriteri concorsuali non determina automaticamente l’illegittimità della valutazione: chi la deduce deve indicare, per quanto possibile, come la lacunosità dei criteri abbia concretamente inciso sui punteggi attribuiti e sulla propria posizione, evidenziando l’irragionevolezza o sproporzione degli esiti.
- Il verbale di una commissione di concorso, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sui fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; una semplice contestazione contenuta nel ricorso non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria privilegiata.
- Il confronto tra i criteri e i punteggi adottati in procedure concorsuali diverse non dimostra di per sé l’irragionevolezza della procedura contestata, poiché la legittimità della ponderazione deve essere valutata considerando il complessivo sistema degli indicatori e l’oggetto specifico della selezione.
- Una censura concorsuale è priva di concretezza quando non indica in che modo il vizio dedotto abbia effettivamente leso la posizione del ricorrente o alterato la graduatoria, non essendo sufficiente invocare in astratto il ripristino della legalità.
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