Sentenza del 16/12/2016 n. 26049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La M.A. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto congruo il valore di 1.816.800 euro attribuito dall'Agenzia delle Entrate a un terreno edificabile acquisito in permuta, con conseguente rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società ha dedotto, in via principale, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sul medesimo atto impositivo, con valore accertato pari a 1.000.000 euro; in subordine, ha invocato il giudicato riflesso formatosi nei confronti dei venditori e, ulteriormente, vizi di motivazione dell'avviso e della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza CTR Lazio n. 223/06/10, passata in giudicato, costituisse giudicato diretto tra la M.A. s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate, poiché il legale rappresentante era stato destinatario dell'atto esclusivamente in tale qualità e non a titolo personale. Il giudicato aveva stabilito in 1.000.000 euro il valore del medesimo terreno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, fissando definitivamente il valore del terreno in 1.000.000 euro. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
La società aveva invocato, in subordine, il giudicato favorevole formatosi nei confronti dei venditori.
La disposizione è stata prospettata come base per beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da altri coobbligati, ma non è stata applicata perché la Corte ha accolto il motivo principale fondato sul giudicato diretto.
Art. 372 codice di procedura civile
Il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.
Il giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata può essere prodotto e rilevato anche in cassazione, poiché incide sull'ammissibilità e sulla decisione del ricorso e impone di evitare giudicati contrastanti.
Art. 378 codice di procedura civile
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
La norma disciplina il deposito delle memorie illustrative prima dell'udienza o della camera di consiglio in cassazione.
Art. 384 codice di procedura civile
La Corte ha deciso nel merito stabilendo definitivamente il valore del terreno.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, può decidere direttamente la controversia nel merito.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La società aveva dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso.
La censura non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo relativo al giudicato diretto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
La società aveva contestato la validità dell'avviso di rettifica e liquidazione e la mancata allegazione degli atti estimativi.
Anche questa censura non è stata esaminata, poiché la definitiva determinazione del valore sulla base del giudicato ha reso superfluo il suo esame.
Principio del ne bis in idem e stabilità del giudicato
Il giudicato esterno mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e a eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche.
Il giudice deve conformarsi al giudicato esterno, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, quando riguarda le stesse parti e il medesimo rapporto tributario.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato sul medesimo atto impositivo, tra le stesse parti e sullo stesso rapporto tributario, prevale su una precedente decisione non ancora definitiva e vincola il giudice successivo.
- Il giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata può essere prodotto e rilevato d'ufficio in cassazione, perché rappresenta la regola giuridica definitiva applicabile al caso concreto.
- Quando il legale rappresentante è indicato nell'atto esclusivamente in rappresentanza della società, il giudicato formatosi in quel giudizio può costituire giudicato diretto anche nei confronti della società rappresentata.
- La doppia notificazione dello stesso avviso a una società e al suo legale rappresentante può generare procedimenti distinti; in presenza di decisioni divergenti, il giudicato definitivo sul medesimo rapporto evita risultati incompatibili.
- Se il giudicato risolve definitivamente la questione centrale, le ulteriori censure relative alla motivazione dell'avviso o alla valutazione delle prove possono risultare assorbite.
- Quando il valore imponibile è già stato definitivamente stabilito da un giudicato, l'amministrazione finanziaria e il contribuente non possono normalmente ottenere una nuova determinazione dello stesso valore nello stesso rapporto tributario.
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