Cassazione Civile, Ordinanza n. 33408/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un utente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace contro una fattura relativa al ruolo idrico 2016/2017, notificata dal Comune per un importo di 240 euro, deducendo la prescrizione del credito per canoni idrici. Il Giudice di pace aveva qualificato la causa come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e aveva accolto la domanda. Il Comune ha poi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando in sostanza l'erroneità della decisione di merito; tuttavia la Corte ha rilevato che, in base alla qualificazione della domanda operata dal giudice a quo, il mezzo di impugnazione corretto era l'appello e non il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il principio dell'apparenza per individuare il mezzo di impugnazione, ritenendo vincolante la qualificazione della causa data dal Giudice di pace come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; poiché, dopo la modifica dell'art. 616 c.p.c. ad opera della L. n. 69 del 2009, le sentenze che decidono l'opposizione all'esecuzione sono impugnabili con appello e non con ricorso per cassazione, il ricorso era improponibile nelle forme prescelte. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 615 c.p.c.
la causa era stata qualificata dal giudice di merito come opposizione all'esecuzione
art. 616 c.p.c.
dopo la soppressione dell'ultimo periodo opera dal 7 luglio 2009, la sentenza sull'opposizione all'esecuzione è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione
art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009
ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., incidendo sul regime delle impugnazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'individuazione del mezzo di impugnazione va compiuta in base al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione data dal giudice a quo alla domanda o al provvedimento, indipendentemente dalla diversa qualificazione prospettata dalle parti.
- Se il giudice di merito qualifica la controversia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il soccombente deve impugnare la decisione con appello, non con ricorso per cassazione, secondo il regime introdotto dalla L. n. 69 del 2009.
- L'eventuale erroneità della qualificazione della domanda da parte del giudice di merito non consente di derogare al mezzo di impugnazione previsto per la qualificazione formalmente adottata nel provvedimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata difesa dell'intimato, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
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