Cassazione Civile, Ordinanza n. 26839/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce da un contenzioso insorto tra le parti in relazione al recesso del promissario acquirente da un contratto preliminare di compravendita stipulato con la società ricorrente. In arbitrato, il lodo aveva accolto la domanda dell'acquirente, condannando i convenuti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula. I ricorrenti avevano impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c., deducendo: 1) la nullità della clausola compromissoria perché il preliminare recava una data successiva all'autentica notarile delle firme; 2) il difetto di interesse a provare una data diversa e, sostanzialmente, l'invalidità/inefficacia della clausola arbitrale per la pretesa discrasia temporale; 3) la mancata astensione dell'arbitro, figlio del notaio che aveva autenticato le sottoscrizioni, con violazione delle norme sull'astensione e ricusazione. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo, in sintesi, che la data non fosse elemento essenziale dell'atto, che non fosse provato un concreto interesse a una data diversa e che non ricorresse un'ipotesi di astensione obbligatoria, anche perché non era stata proposta ricusazione. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno articolato tre motivi, contestando: il travisamento della censura relativa ai requisiti minimi/motivazione del lodo; la erronea valutazione del loro interesse a dimostrare una data diversa per invalidare la clausola compromissoria; la violazione delle regole su astensione dell'arbitro e del giusto processo, assumendo che il rapporto di parentela con il notaio comportasse un interesse diretto dell'arbitro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il controllo di legittimità sulla sentenza che decide l'impugnazione del lodo è limitato alla conformità alla legge e alla congruità della motivazione della decisione della Corte d'appello, senza possibilità di riesame del merito del lodo o di accertamenti di fatto. Ha rilevato che i motivi dei ricorrenti richiedevano, invece, una valutazione di fatto preclusa in questa sede, si risolvevano nella reiterazione delle censure già esaminate dal giudice di merito senza un effettivo confronto critico con le ragioni di rigetto, e introducevano altresì questioni nuove, non dedotte nel giudizio di impugnazione del lodo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 828 c.p.c.
richiamato come norma che regola l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello
art. 829 c.p.c.
richiamato per ribadire che l'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, proponibile solo per i motivi tassativamente previsti
art. 830 c.p.c.
richiamato per evidenziare che il riesame del merito è possibile solo nella successiva fase rescissoria, dopo l'eventuale annullamento del lodo
art. 823 c.p.c.
invocato dai ricorrenti in relazione ai requisiti del lodo e alla motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sulla motivazione della decisione
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per il contenuto della motivazione
art. 1418 c.c.
invocato per dedurre la nullità della clausola compromissoria
art. 1421 c.c.
invocato per sostenere la rilevabilità della nullità
art. 2702 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia probatoria della scrittura privata
art. 2703 c.c.
richiamato in relazione all'autenticazione delle sottoscrizioni
art. 2704 c.c.
richiamato in tema di data certa della scrittura privata
art. 58 L. 16 febbraio 2013, n. 89
richiamato dai ricorrenti nel contesto della contestazione sulla validità della documentazione notarile
art. 51, comma 1, c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello per escludere un'ipotesi di astensione obbligatoria dell'arbitro
art. 52 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di ricusazione/astensione
art. 815 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di ricusazione dell'arbitro
art. 78 disp. att. c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel medesimo quadro normativo sull'arbitrato e i soggetti ausiliari
art. 101 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul contraddittorio e sul giusto processo
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul giusto processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello è un giudizio a critica limitata: può essere proposta soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c. e non consente un riesame del merito della controversia.
- Nella fase rescindente dell'impugnazione del lodo il giudice non può compiere accertamenti di fatto, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza delle nullità dedotte nei limiti consentiti dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, non è consentito introdurre nuove questioni di diritto o censure non dedotte nel giudizio di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione delle tesi già respinte o la contrapposizione della propria opinione integra un motivo inidoneo e quindi inammissibile.
- La deduzione di una nullità della clausola compromissoria o di un vizio relativo alla composizione dell'organo arbitrale deve essere specificamente prospettata e coltivata nel giudizio pertinente; in mancanza, non è possibile trasformare il giudizio di legittimità in una sede di nuova valutazione del fatto o delle preclusioni processuali.
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