Sentenza n. 5184/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro, n. 2431 del 24 dicembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato l’azienda sanitaria al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro, che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud a rifondere complessivi euro 700,00, oltre IVA e ulteriori accessori di legge, ai procuratori dichiaratisi antistatari. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha adottato la determina dirigenziale di liquidazione, emesso il mandato di pagamento e provveduto al pagamento, come documentato dalla quietanza. I ricorrenti hanno quindi riconosciuto l’intervenuto adempimento, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’obbligazione risultante dal giudicato era stata adempiuta dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud dopo la proposizione del ricorso. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’amministrazione dovesse sostenerle in ragione dell’inadempimento esistente al momento dell’instaurazione del giudizio, pur tenendo conto dell’intervenuto adempimento. L’ASL è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato; il giudizio è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, purché l’adempimento sia completo e documentato.
- L’intervenuto adempimento non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute in base a un giudicato, il pagamento documentato mediante provvedimento di liquidazione, mandato e quietanza costituisce elemento idoneo a dimostrare l’esecuzione dell’obbligo.
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