Sentenza n. 1241/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento/atto di decadenza prot. Numero 98 del 03.10.2025, emesso da Finlombarda s.p.a., quale società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, di decadenza dall’agevolazione concessa a favore di Foppoli Bramin s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale provvedimento, inclusa la richiesta di restituzione delle somme già erogate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall’agevolazione con richiesta di restituzione delle somme già erogate
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato il provvedimento con cui Finlombarda S.p.A. ha dichiarato la decadenza dall’agevolazione concessa per l’acquisto di un compendio immobiliare nell’ambito del programma di sviluppo regionale 2021-2027, chiedendone l’annullamento e proponendo anche domanda cautelare. L’Amministrazione aveva ritenuto non rispettate le prescrizioni del finanziamento sulla base della verifica delle spese rendicontate. Finlombarda ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse una posizione di diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario. Dal testo non risultano specifiche difese della ricorrente sull’eccezione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la decadenza è stata disposta non per vizi originari di legittimità del provvedimento di concessione né per un successivo esercizio di autotutela fondato sull’interesse pubblico, ma per asserite inadempienze successive della beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dalla legge e dagli atti concessivi durante l’esecuzione del finanziamento. In tale situazione la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia, anche se l’Amministrazione denomina l’atto come decadenza o revoca, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 11 c.p.a., senza esaminare la fondatezza delle contestazioni sostanziali, e ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice nazionale munito di giurisdizione, con gli effetti previsti dalla disposizione.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti in camera di consiglio.
art. 386 c.p.c.
La pronuncia sulla giurisdizione non implica una valutazione sulla fondatezza o infondatezza della pretesa sostanziale dedotta.
Massime di principio
- Le controversie concernenti la restituzione di contributi o finanziamenti pubblici e l’impugnazione dell’atto con cui l’Amministrazione ritira il beneficio per inadempimenti del beneficiario successivi all’erogazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il beneficiario è titolare di una posizione di diritto soggettivo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione è irrilevante il nomen iuris attribuito dall’Amministrazione all’atto di ritiro del finanziamento: la qualificazione come revoca, decadenza o risoluzione non determina, da sola, la giurisdizione.
- Quando il ritiro del finanziamento dipende da inadempienze successive agli obblighi gravanti sul beneficiario, la controversia appartiene al giudice ordinario; quando invece l’Amministrazione esercita autotutela sul provvedimento attributivo per vizi originari di legittimità o per un originario contrasto con l’interesse pubblico, la controversia riguarda un interesse legittimo ed è devoluta al giudice amministrativo.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione definisce la controversia in rito e non comporta alcuna valutazione sulla fondatezza delle contestazioni relative all’inadempimento o alla legittimità della decadenza.
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