Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00062/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferlenghi era stata condannata per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 20/03/2000 n. 74, quale commercialista di Pasqualis, per avere, in concorso con il commercialista Alberto Sessa (da lei incaricato), portato in compensazione crediti IVA inesistenti per euro 184.000,00 mediante dichiarazione IVA integrativa e modello F24 redatti da Sessa. In primo grado e in appello era stato ritenuto il dolo di concorso della prevenuta; la Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 37640/2024) aveva però annullato per vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo (dolo vs colpa) e disposto il rinvio per nuovo esame. Con il ricorso in esame la difesa ha proposto quattro motivi (con motivi nuovi ex art. 585, comma 4 c.p.p.), insistendo sulla mancata osservanza della sentenza rescindente, su travisamento di prova e su vizi motivazionali, nonché deducendo la prescrizione e questioni relative alla continuazione e al trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo relativo alla prescrizione: ha ritenuto errato il criterio applicato dalla Corte territoriale per il calcolo del termine di prescrizione (la Corte d'appello aveva aumentato il termine quinquennale/sei anni in considerazione della recidiva a effetto speciale in modo non conforme al principio consolidato). Ne è conseguita l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata il 15/06/2024 e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. Ai sensi dell'art. 129 c.p.p. il reato è stato dichiarato estinto; sono state perciò assorbite le decisioni sui motivi terzo e quarto. Sul resto (responsabilità civile e statuizioni civili) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione e sulla ricostruzione del dolo di concorso, confermando che la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, aveva fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica rispetto ai criteri indicati dalla sentenza rescindente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 20 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, comma 2

    La norma punisce chi, utilizzando il modello F24, compensa crediti "non spettanti" o inesistenti; per la fattispecie di concorso è richiesto il dolo, ossia la consapevolezza e volontà di contribuire alla condotta fraudolenta altrui.

  • Codice penale, art. 99

    Riguarda la recidiva: nella vicenda è stata contestata una recidiva a effetto speciale che aumenta la pena in ragione della metà; la Corte precisa che tale aumento deve essere operato sulla pena massima prevista per il reato e non sul termine legale di sei anni.

  • Codice penale, art. 157

    Norma sul termine di prescrizione: la Corte ricorda il principio consolidato secondo cui, quando la pena massima per il reato è inferiore a sei anni e sussiste un'aggravante a effetto speciale, l'aumento rileva sulla pena massima e quindi sul calcolo effettivo del tempo necessario a prescrivere.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Regola gli effetti dell'estinzione del reato: la Corte ha applicato l'art. 129, dichiarando l'estinzione per prescrizione e annullando senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    La censura verteva sul presunto obbligo del giudice del rinvio di seguire pedissequamente la sentenza rescindente; la Corte puntualizza che il giudice del rinvio ha autonomia di valutazione nel rispetto dei limiti indicati dalla pronuncia di annullamento e senza ripetere i vizi già censurati.

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: quando la pena massima del reato è inferiore a sei anni e viene contestata un'aggravante a effetto speciale (es. recidiva a effetto speciale), l'aumento si applica sulla pena massima del reato e non sul termine prefissato di sei anni. Se dalla somma risulta che il termine di prescrizione è maturato antecedentemente alla pronuncia di appello, il reato può estinguersi per prescrizione e la sentenza penale va annullata senza rinvio relativamente agli effetti penali.
  • Dolo di concorso nel reato tributario: per ritenere il concorso doloso nell'uso di compensazioni con crediti inesistenti occorre prova che l'agente abbia dato un contributo consapevole e volontario alla condotta fraudolenta altrui; elementi indiziari ripetuti (incarichi affidati, contatti frequenti, controllo del cassetto fiscale, predisposizione di atti sostanziali e accordi precedenti) possono concorre a formare il convincimento del giudice, purché la motivazione non si limiti a presunzioni fragili.
  • Limiti del giudice del rinvio: dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice che riesamina la vicenda può riorganizzare liberamente le risultanze probatorie e riempire i vuoti motivazionali, ma non può reiterare i vizi già censurati dalla Corte di Cassazione né eludere i principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente.
  • Effetti distinti tra sfera penale e civile: l'estinzione del reato per prescrizione estingue la responsabilità penale, ma non necessariamente le pretese e le statuizioni civili: le decisioni civili possono rimanere ferme o avere trattamento distinto rispetto agli effetti penali.
  • Onere della prova e valutazione logico-motivazionale: il ricorrente non può utilizzare la cassazione per riformulare in sede di diritto questioni strettamente probatorie o travisamenti servizi come semplice dissenso; la Corte valuta se la motivazione sia coerente, non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto richiamati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.