Tribunale, Sentenza T-688/16
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 22 novembre 2018. — Mercedes Janssen-Cases contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Mediatore della Commissione – APN competente – Delega di competenza – Procedura – Consultazione del comitato del personale – Responsabilità. — Causa T-688/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di una funzionaria della Commissione contro la nomina del mediatore dell’istituzione. Pur riconoscendo che la Commissione era l’autorità di nomina competente, ha ritenuto irregolare la consultazione del comitato del personale, perché effettuata solo sulla candidatura prescelta e non su tutte quelle valutate. Per questo ha annullato la nomina e la nota informativa, ma ha respinto la richiesta di risarcimento danni.
Nomina del mediatore della Commissione: incompetenza dell’organo decisionale e, soprattutto, consultazione irregolare del comitato del personale nella procedura di selezione
La questione giuridica
Se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione di nomina del mediatore in luogo del suo Presidente e, in particolare, se la consultazione del comitato centrale del personale, prevista dalla disciplina speciale applicabile al servizio di mediazione, fosse stata regolare ed effettiva quando il parere è stato chiesto soltanto sulla candidatura prescelta e non su tutte le candidature esaminate; in via subordinata, se sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente.
Principio di diritto
Quando una disciplina speciale prevede che la nomina sia adottata previa consultazione del comitato del personale, la consultazione è valida solo se riguarda il medesimo oggetto su cui l’autorità competente deve pronunciarsi: se il parere è richiesto unicamente sulla candidatura prescelta, mentre l’organo decisionale valuta comparativamente più candidati, la consultazione è priva di effetto utile e la decisione di nomina è viziata e va annullata. Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi annullato la decisione di nomina di W a mediatore e la comunicazione dell’esito della procedura; ha invece respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso di causalità e, in parte, per irricevibilità.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 3, della decisione C(2002)601 relativa al servizio di mediazione rafforzato
- Decisione C(2013)3288 final, del 4 giugno 2013
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 28
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 27
Nomina del mediatore della Commissione e consultazione del comitato del personale
La sentenza riguarda un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE proposto da una funzionario della Commissione contro la nomina di un altro candidato al posto di mediatore della Commissione e contro la nota con cui le era stato comunicato l’esito della selezione. Il Tribunale esamina sia la legittimità della procedura di nomina sia la richiesta di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Fatti e svolgimento della procedura amministrativa
La Commissione aveva istituito un servizio di mediazione e, con la decisione C(2002)601, aveva stabilito che il Presidente nominasse il mediatore previa consultazione del comitato del personale. La ricorrente, già vice mediatore e poi mediatore facente funzione e ad interim, aveva presentato la propria candidatura a due procedure successive: la prima, avviata con l’avviso COM/2014/366, si era chiusa senza nomina; la seconda, avviata con l’avviso COM/2015/1801, mirava a coprire il posto di mediatore elevato al grado di consigliere principale.
Nel corso della seconda procedura, il comitato consultivo per le nomine esaminò tre candidati e propose W. Il comitato centrale del personale, tuttavia, ricevette una richiesta di parere che riguardava soltanto il candidato proposto, senza accesso ai fascicoli degli altri candidati. Con decisione del 15 giugno 2016 la Commissione nominò W e, il giorno successivo, informò la ricorrente dell’esito negativo della procedura.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva quattro motivi principali:
- incompetenza dell’autore della decisione di nomina, perché la competenza sarebbe spettata al Presidente della Commissione;
- violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali;
- sviamento di potere e di procedura;
- errore manifesto di valutazione e violazione di vari principi generali, nonché della politica di pari opportunità.
Sosteneva inoltre che la Commissione le avesse causato un danno materiale e morale, chiedendo un indennizzo di EUR 100000.
Competenza dell’autorità di nomina
Il Tribunale respinge la censura di incompetenza. Interpreta l’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, letta alla luce delle modifiche successive e della decisione C(2013)3288 final, nel senso che la Commissione era l’autorità di nomina competente per il posto di mediatore, una volta che tale funzione era stata elevata al livello di consigliere principale. La decisione del 15 giugno 2016 non è quindi annullata per difetto di competenza dell’organo che l’ha adottata.
Irregolarità della consultazione del comitato del personale
Il punto decisivo della pronuncia è la consultazione del comitato del personale. Il Tribunale afferma che la consultazione prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione C(2002)601 deve essere effettiva e idonea a influire sul contenuto dell’atto finale. Ciò richiede che il comitato sia consultato sugli stessi candidati che l’autorità di nomina deve valutare al momento della decisione definitiva.
Nel caso concreto, il comitato centrale del personale aveva ricevuto una richiesta di parere limitata alla sola candidatura di W, mentre la Commissione aveva davanti a sé tre candidature esaminate dal comitato consultivo per le nomine. Secondo il Tribunale, questa asimmetria vanificava l’effetto utile della consultazione, perché il comitato del personale non poteva pronunciarsi comparativamente sui candidati effettivamente valutati dall’autorità decidente. La decisione di nomina è quindi stata adottata in violazione dell’articolo 6, paragrafo 3.
Effetti dell’annullamento
Poiché la decisione di nomina di W è viziata, il Tribunale annulla anche la nota del 16 giugno 2016 con cui la ricorrente era stata informata dell’esito della procedura, in quanto essa si fondava direttamente sulla scelta del candidato risultato vincitore.
Domanda di risarcimento danni
La domanda risarcitoria è respinta. Il Tribunale ricorda che, nelle controversie tra istituzioni e funzionari, la responsabilità della pubblica amministrazione richiede tre condizioni cumulative: illiceità del comportamento, danno certo e nesso causale. Quanto al pregiudizio morale dedotto, il Tribunale osserva che la mera selezione di un altro candidato non implica di per sé un giudizio negativo nei confronti dei candidati esclusi, specie quando questi sono stati inseriti tra i candidati valutati dal comitato di selezione.
Il preteso danno da perdita di chance di promozione al grado AD 14 è considerato non sufficientemente collegato in modo diretto all’illegittimità accertata. In parte, le doglianze della ricorrente sono dichiarate irricevibili perché riferite a un comportamento anteriore all’avviso di posto vacante e non precedute dal necessario completo esaurimento del procedimento precontenzioso. Quanto al protrarsi dell’interim, il Tribunale rileva inoltre che lo Statuto prevede un’indennità differenziale dal quarto mese, escludendo così un danno finanziario nei termini prospettati.
Decisione e spese
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione del 15 giugno 2016 che nominava W mediatore e la nota del 16 giugno 2016 che comunicava alla ricorrente l’esito della selezione. Respinge invece la domanda di risarcimento del danno. La Commissione, sostanzialmente soccombente, è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
Principio ricavabile
La sentenza chiarisce che la consultazione del comitato del personale, quando prevista come garanzia procedurale in una selezione per un posto di funzione pubblica, deve riguardare l’intero novero dei candidati su cui l’autorità competente deve effettivamente pronunciarsi; una consultazione limitata al solo candidato prescelto non soddisfa il requisito di effettività e comporta l’illegittimità della decisione finale.
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