Ordinanza n. 2028/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale avente N. Rep. CB/3149/2025 ed N. Prot. CB/176161/2025 del 30.12.2025 avente ad oggetto la “dichiarazione di proroga tecnica fino al 31.12.2026 della validità delle concessioni dei posteggi del commercio su area pubblica del Municipio II di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2025, a seguito delle disposizioni di cui all’art. 11 della legge n.214/2023, di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. CB/1275/2024 del 13/06/2024, prot. CB/78519/2024 del 13/06/2024”; - Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per quanto di interesse, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2026 della validità delle concessioni dei posteggi per il commercio su area pubblica del Municipio II
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già autorizzato all'esercizio della vendita di piante e fiori presso un posteggio sito in Piazzale del Verano, ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha disposto la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni dei posteggi del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto che l'atto gli avrebbe impedito, allo stato, di partecipare alle procedure pubbliche per l'assegnazione delle postazioni, privandolo della possibilità di lavorare. Dal provvedimento non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Risulta inoltre che il ricorrente aveva già rilasciato l'area il 15 dicembre 2025, in esecuzione di una precedente composizione bonaria della controversia relativa all'ordine di rilascio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, insussistente il periculum in mora. Il danno prospettato consisteva nella perdita di chance di ottenere una postazione mediante partecipazione a una futura procedura concorsuale; tale pregiudizio è stato ritenuto privo dei requisiti di attualità e irreparabilità, anche perché il ricorrente aveva comunque già rilasciato l'area dal 15 dicembre 2025 e non svolgeva più l'attività di vendita di piante e fiori indipendentemente dagli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora per difetto di attualità e irreparabilità del pregiudizio prospettato.
art. 11 legge n. 214/2023
È richiamato quale fondamento delle disposizioni in base alle quali Roma Capitale ha adottato la proroga tecnica delle concessioni dei posteggi; il testo dell'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la perdita della mera chance di partecipare a una futura procedura pubblica non integra il periculum in mora quando il pregiudizio non è attuale né irreparabile.
- La sospensione cautelare non può essere accordata per neutralizzare un danno che si sarebbe comunque verificato indipendentemente dal provvedimento impugnato; la preesistente cessazione dell'attività e il rilascio dell'area possono escludere l'attualità del pregiudizio dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 apr 2026Ordinanza n. 710/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 apr 2026Ordinanza n. 136/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 2 apr 2026Ordinanza n. 137/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 2 apr 2026Ordinanza n. 138/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 2 apr 2026Ordinanza n. 139/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 2 apr 2026Ordinanza n. 140/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →