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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29315/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di esecuzione e a seguito di rinvio, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso al ricorrente per effetto della condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorso deduceva vizi ex art. 606 co.1 lett. c) ed e) c.p.p.: il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente fissato la data di interruzione della permanenza del reato associativo in momento successivo all'entrata in vigore della L. n.241/2006 (1 agosto 2006), determinando così la ricorrenza del quinquennio utile ai fini della revoca dell'indulto; in favore del ricorrente, si sosteneva che dalle dichiarazioni risultava un arco temporale "2004-2006" e che, in caso di incertezza, la datazione dovesse essere ancorata al 1 gennaio 2006 (soluzione piu' favorevole), mentre altre dichiarazioni non avrebbero precisato il tempus commissi.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di interpretare il giudicato e di ricavare, anche dagli atti del processo e dalle motivazioni della sentenza irrevocabile, gli elementi necessari per le finalità esecutive. Ha inoltre ricordato il principio secondo cui, se il tempus commissi non è puntuale, vige il principio in dubio pro reo (anche ancorando l'anno al primo giorno). Tuttavia, nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha compiuto un'analisi logica e congrua delle dichiarazioni e delle intercettazioni, da cui è emersa la continuazione della partecipazione associativa in data successiva all'entrata in vigore della L. n.241/2006 (con riferimento al periodo di agosto 2006 e successione delle condotte). Per i reati permanenti è sufficiente che un qualsiasi segmento del reato cada nel quinquennio utile per far scattare la revoca. Pertanto la revoca dell'indulto è stata ritenuta correttamente applicata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro dei motivi di cassazione (lett. c ed e): il ricorso era fondato su vizi di motivazione e su violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: norma sostanziale rispetto alla quale è intervenuta la condanna che ha determinato la revoca dell'indulto; la natura di reato permanente è stata centrale per la valutazione temporale (qualunque segmento del reato nel quinquennio rileva).

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    Prevede il beneficio dell'indulto e le condizioni di revoca: la Corte ha applicato il criterio secondo cui la revoca si verifica se sussiste un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge; per reato permanente è sufficiente che un segmento ricada in quel quinquennio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del processo in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può e deve interpretare il giudicato e, se necessario, consultare gli atti del procedimento per determinare il tempus commissi rilevante ai fini esecutivi.
  • Se il tempus commissi è indeterminato o indicato solo per anno, si applica il principio in dubio pro reo: la datazione va ancorata al giorno piu' favorevole all'imputato (es. primo giorno dell'anno indicato).
  • Per i reati permanenti la regola è che è sufficiente che qualsiasi segmento del reato cada nel periodo rilevante (es. nel quinquennio successivo all'entrata in vigore di una norma) per far produrre effetti giuridici (es. revoca dell'indulto).
  • L'esistenza di elementi di contesto (intercettazioni, sequenza cronologica narrata dalle vittime o da collaboratori) può legittimamente consentire al giudice dell'esecuzione di ricostruire la prosecuzione temporale della condotta anche in assenza di indicazioni puntuali in capo di imputazione.
  • In presenza di prova incerta il principio di favore per l'imputato prevale, ma ove il quadro probatorio complessivo sia congruo e coerente la revoca/decisone esecutiva può essere legittimamente adottata.

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