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Ordinanza

Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 18 novembre 2025, n. Registro Ufficiale 0079914 resa dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Salvati Giuliano nato il 16/04/1988 a Putignano (BA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18709 del 10/05/2024, come citata in premessa, è rigettata”; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202514957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento di un attestato formativo spagnolo denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato dall'Università San Jorge - Gruppo San Valero in collaborazione con soggetti privati. È stato inoltre impugnato il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa al percorso formativo estero, compreso il piano analitico del corso, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Sono state inoltre censurate le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo e la valutazione delle divergenze tra i programmi formativi italiano e straniero, ritenuta non rigorosa e lesiva dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori. È stato dedotto anche il pregiudizio derivante dal rischio di compromissione della prosecuzione del rapporto di lavoro in corso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo svolto all'estero, inclusi il piano analitico del corso e l'esperienza professionale dell'interessato. Ha rilevato che le obiezioni fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22/2022. Ha inoltre ritenuto che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi dovesse essere rigorosa, in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali, della tutela del mercato interno e della libera circolazione dei lavoratori, nonché della possibilità di superare le differenze formative mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il diniego avrebbe potuto compromettere la prosecuzione del rapporto di impiego in corso. Ai sensi dell'art. 55 c.p.a. il Collegio ha quindi confermato il decreto cautelare già adottato e sospeso il provvedimento di rigetto fino alla cessazione del contratto di lavoro per l'anno in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora consente la concessione della tutela cautelare mediante sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto adottato nel procedimento di riconoscimento del titolo è stato impugnato quale atto connesso, senza che l'ordinanza ne definisse autonomamente la legittimità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo o percorso formativo conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare integralmente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi e, ove rilevante, l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento di un titolo professionale estero deve esaminare in modo rigoroso le divergenze tra il percorso formativo straniero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale, soprattutto quando il diniego può incidere sui principi europei di riconoscimento delle qualifiche e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze tra i percorsi formativi degli ordinamenti nazionale e straniero possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; pertanto, la mera rilevazione di divergenze formative non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego del riconoscimento.
  • Nella fase cautelare, il rischio concreto che il diniego del riconoscimento comprometta la prosecuzione di un rapporto di lavoro in corso può integrare il periculum in mora necessario per sospendere l'efficacia dell'atto, quando sussista anche un apprezzabile fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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