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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24867/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proposta)

La controversia

La vicenda concerne la confisca di un immobile sito in Fermo, formalmente intestato ai genitori della ricorrente ma ritenuto nella sua disponibilità e quindi assoggettato a confisca di prevenzione. La Corte d'appello di Ancona aveva rigettato l'appello della interessata e confermato la confisca. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto: 1) l'illogicità e l'insufficienza della motivazione sulla pericolosità sociale, richiamata solo per relationem a un precedente decreto di sequestro non allegato né riportato integralmente; 2) l'erronea delimitazione temporale della pericolosità, perché la Corte avrebbe fatto riferimento a condotte emerse nell'indagine denominata Tifone senza indicare con precisione il periodo, gli elementi fattuali, i profitti e le eventuali lecite fonti di reddito; 3) l'erronea affermazione della fittizietà dell'intestazione dell'immobile e della sua disponibilità sostanziale da parte della proposta, perché non sarebbe stata valutata la capacità economica dei genitori, documentata da attività lavorativa ed estratti conto, né la locazione di durata biennale stipulata con una nipote, dato incompatibile con la disponibilità dell'immobile da parte della ricorrente. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento, valorizzando l'insussistenza di una effettiva pericolosità della proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi nei limiti indicati. Ha affermato che, ai fini della confisca di prevenzione, le condotte delittuose valorizzate come indice di pericolosità devono presentare abitualità, carattere lucrogenetico e rilevante incidenza sui redditi del proposto, da desumersi da elementi fattuali specifici e con motivazione autonoma e non meramente per relationem. Ha inoltre osservato che la difesa aveva prodotto la sentenza del 3 febbraio 2026 con la quale la ricorrente era stata assolta per non aver commesso il fatto da tutti i fatti contestati nell'indagine Tifone, e che ciò imponeva una nuova e analitica valutazione degli elementi richiamati dai giudici di merito, tenendo conto delle ragioni dell'assoluzione e del rigore richiesto quando il procedimento penale parallelo si sia concluso favorevolmente per la persona proposta. Poiché la motivazione sul punto era ritenuta insufficiente, l'accoglimento dei primi due motivi ha assorbito il terzo, relativo alla fittizietà dell'intestazione. Il decreto impugnato è stato quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    Le categorie di delitto che legittimano la confisca devono presentare abitualità, carattere lucrogenetico e rilevante incidenza sui redditi del proposto, da accertarsi sulla base di precisi elementi di fatto e con adeguata motivazione.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011

    Nel ricorso si contestava che la pericolosità fosse stata riferita alla sola pericolosità generica di cui a tale disposizione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    Richiamato come base di una delle due condanne definitive per reati in materia di stupefacenti, valorizzate ai fini della pericolosità.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Richiamato come base dell'altra condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti, valorizzata ai fini della pericolosità.

  • art. 444 c.p.p.

    La prima condanna definitiva risulta definita ai sensi di questa disposizione con applicazione della pena concordata.

Massime di principio

  • Ai fini della confisca di prevenzione, la pericolosità deve essere sorretta da elementi fattuali specifici e non può essere affermata in modo apodittico o per mera relazione a provvedimenti pregressi non autonomamente motivati.
  • Le condotte delittuose poste a base della pericolosità devono essere abituali, lucrogenetiche e concretamente incidenti sui redditi del proposto; non basta una mera astratta idoneità al profitto.
  • L'accertamento della natura lucrogenetica delle attività criminose non richiede la prova analitica del singolo profitto, ma deve comunque emergere in modo concreto dal tenore di vita, dalla sproporzione patrimoniale e dall'assenza di lecite fonti di reddito.
  • Quando gli elementi di pericolosità derivano anche da un procedimento penale parallelo, il giudice della prevenzione deve valutare autonomamente il materiale probatorio e, se il giudizio penale si è concluso con esito favorevole per l'interessato, deve dar conto con particolare rigore delle ragioni per cui quei dati conservino valenza prognostica.
  • L'assoluzione nel giudizio di cognizione da fatti valorizzati nel procedimento di prevenzione impone una nuova e analitica verifica degli elementi fondanti la pericolosità, non essendo sufficiente il semplice richiamo al precedente processo.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiConfisca

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