Cassazione Penale, Sentenza n. 2390/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva revocato il decreto del GIP del 27/03/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle disponibilità finanziarie della Logistica Outsourcing S.r.l. fino a euro 1.384.558,78 (IVA presuntivamente evasa per gli anni 2017-2021) o, in subordine, di beni in disponibilità di Camuffo e Lazzari per valore equivalente. Il Procuratore censura: omessa o insufficiente motivazione del Tribunale in ordine alla natura fittizia del rapporto tra le società (interposizione fraudolenta), errata valutazione dell'indicatore costituito dal corrispettivo commisurato al costo orario dei lavoratori e motivazione apparente per avere dato eccessivo rilievo ad alcune dichiarazioni difensive senza valutare integralmente la documentazione contabile, le dichiarazioni di decine di lavoratori e le comunicazioni intercorrenti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto fondato. La Corte ha censurato il Tribunale del riesame per l'omesso esame di elementi decisivi indicati dal GIP e per carenza spiegativa nel motivare l'esclusione dei presupposti indiziari del sequestro. La decisione del Tribunale è stata annullata (con rinvio) per difetto di adeguata motivazione, con indicazione che il riesame deve valutare coerentemente e puntualmente le risultanze processuali e giustificare, anche sommariamente, il rigetto degli indizi prodotti dal PM e dal GIP; inoltre la Corte ha ricordato i limiti della cognizione del giudice del riesame e i criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare reale.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Definisce la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, configurazione assunta a base del sequestro del profitto presunto.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato nell'impianto contestatorio collegato alle sanzioni fiscali connesse alle fatture inesistenti.
artt. 5 e 25-quinquiesdecies lett. a) e d) d.lgs. n. 231/2001
Norme sulla responsabilità amministrativa degli enti; la Logistica Outsourcing S.r.l. era altresì indagata per un illecito amministrativo connesso alle condotte contestate.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Prevede l'impugnazione in sede di riesame delle misure cautelari reali; le ordinanze rese in tale sede sono impugnabili in Cassazione ma nei limiti previsti dalla legge.
art. 324 cod. proc. pen.
Regolamenta il procedimento davanti al Tribunale del riesame; richiamato per delimitare il grado di sindacato in sede incidentale.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso per violazione di legge; la Corte ribadisce che rientrano nella nozione di violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come regola metodologica sulla valenza degli indizi e sulla trasformazione dell'indizio in prova, con la precisazione che in sede cautelare l'indizio ha rilevanza possibilistica e che per escluderlo serve elemento contrario tale da privarlo della sua attitudine indicativa.
principio giurisprudenziale sul riesame e motivazione
La Corte ricorda che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente
La giurisprudenza di legittimità delimita i casi in cui la mancanza o l'apparenza della motivazione rendono la decisione censurabile in Cassazione; inoltre definisce i limiti della cognizione del giudice del riesame, che non può effettuare una piena cognizione di merito.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro preventivo il Tribunale deve valutare e motivare specificamente il rigetto degli elementi indiziari indicati dal GIP; l'omesso esame di elementi decisivi costituisce violazione di legge.
- Per adottare o revocare un sequestro preventivo sono sufficienti indizi di reato: spiegazioni alternative non neutralizzano gli indizi a meno che non rendano manifestamente impossibile la configurazione del reato.
- Il pagamento e la dichiarazione dell'IVA non escludono automaticamente, in sede cautelare, la rilevanza indiziaria delle fatture; la mancanza di dolo fiscale deve emergere in modo chiaro e 'ictu oculi' per impedire il sequestro.
- Il giudice del riesame non può svolgere una valutazione piena di merito; può revocare la misura solo se la fattispecie concreta risulta manifestamente inconciliabile con quella astratta o se l'indizio accusatorio perde ogni valenza indicativa.
- In Cassazione avverso ordinanze di riesame il ricorrente deve indicare e provare l'omesso esame di singoli elementi decisivi tra gli atti trasmessi al Tribunale del riesame o prodotti in udienza, per configurare la violazione di legge.
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