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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2390/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva revocato il decreto del GIP del 27/03/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle disponibilità finanziarie della Logistica Outsourcing S.r.l. fino a euro 1.384.558,78 (IVA presuntivamente evasa per gli anni 2017-2021) o, in subordine, di beni in disponibilità di Camuffo e Lazzari per valore equivalente. Il Procuratore censura: omessa o insufficiente motivazione del Tribunale in ordine alla natura fittizia del rapporto tra le società (interposizione fraudolenta), errata valutazione dell'indicatore costituito dal corrispettivo commisurato al costo orario dei lavoratori e motivazione apparente per avere dato eccessivo rilievo ad alcune dichiarazioni difensive senza valutare integralmente la documentazione contabile, le dichiarazioni di decine di lavoratori e le comunicazioni intercorrenti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato ritenuto fondato. La Corte ha censurato il Tribunale del riesame per l'omesso esame di elementi decisivi indicati dal GIP e per carenza spiegativa nel motivare l'esclusione dei presupposti indiziari del sequestro. La decisione del Tribunale è stata annullata (con rinvio) per difetto di adeguata motivazione, con indicazione che il riesame deve valutare coerentemente e puntualmente le risultanze processuali e giustificare, anche sommariamente, il rigetto degli indizi prodotti dal PM e dal GIP; inoltre la Corte ha ricordato i limiti della cognizione del giudice del riesame e i criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare reale.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Definisce la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, configurazione assunta a base del sequestro del profitto presunto.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nell'impianto contestatorio collegato alle sanzioni fiscali connesse alle fatture inesistenti.

  • artt. 5 e 25-quinquiesdecies lett. a) e d) d.lgs. n. 231/2001

    Norme sulla responsabilità amministrativa degli enti; la Logistica Outsourcing S.r.l. era altresì indagata per un illecito amministrativo connesso alle condotte contestate.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'impugnazione in sede di riesame delle misure cautelari reali; le ordinanze rese in tale sede sono impugnabili in Cassazione ma nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regolamenta il procedimento davanti al Tribunale del riesame; richiamato per delimitare il grado di sindacato in sede incidentale.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso per violazione di legge; la Corte ribadisce che rientrano nella nozione di violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come regola metodologica sulla valenza degli indizi e sulla trasformazione dell'indizio in prova, con la precisazione che in sede cautelare l'indizio ha rilevanza possibilistica e che per escluderlo serve elemento contrario tale da privarlo della sua attitudine indicativa.

  • principio giurisprudenziale sul riesame e motivazione

    La Corte ricorda che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente

    La giurisprudenza di legittimità delimita i casi in cui la mancanza o l'apparenza della motivazione rendono la decisione censurabile in Cassazione; inoltre definisce i limiti della cognizione del giudice del riesame, che non può effettuare una piena cognizione di merito.

Massime di principio

  • In sede di riesame del sequestro preventivo il Tribunale deve valutare e motivare specificamente il rigetto degli elementi indiziari indicati dal GIP; l'omesso esame di elementi decisivi costituisce violazione di legge.
  • Per adottare o revocare un sequestro preventivo sono sufficienti indizi di reato: spiegazioni alternative non neutralizzano gli indizi a meno che non rendano manifestamente impossibile la configurazione del reato.
  • Il pagamento e la dichiarazione dell'IVA non escludono automaticamente, in sede cautelare, la rilevanza indiziaria delle fatture; la mancanza di dolo fiscale deve emergere in modo chiaro e 'ictu oculi' per impedire il sequestro.
  • Il giudice del riesame non può svolgere una valutazione piena di merito; può revocare la misura solo se la fattispecie concreta risulta manifestamente inconciliabile con quella astratta o se l'indizio accusatorio perde ogni valenza indicativa.
  • In Cassazione avverso ordinanze di riesame il ricorrente deve indicare e provare l'omesso esame di singoli elementi decisivi tra gli atti trasmessi al Tribunale del riesame o prodotti in udienza, per configurare la violazione di legge.

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