Ordinanza n. 745/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso né il merito del ricorso né l’incidente cautelare. Ha ordinato al difensore del ricorrente di regolarizzare la procura alle liti e il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Bergamo ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il giudice ha rilevato preliminarmente che l’asseverazione della procura alle liti e il ricorso introduttivo erano privi di sottoscrizione digitale, in violazione delle prescrizioni applicabili al deposito telematico.
Norme richiamate
L’asseverazione della procura alle liti nel processo amministrativo telematico deve rispettare le prescritte modalità, tra cui la sottoscrizione digitale.
art. 8, comma 2, D.P.C.S. 28 luglio 2021
Le regole tecnico-operative e le relative specifiche tecniche richiedono il rispetto delle modalità di sottoscrizione digitale degli atti e della procura depositati telematicamente.
In presenza delle irregolarità rilevate negli atti introduttivi, il giudice assegna un termine perentorio per la regolarizzazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la mancanza della sottoscrizione digitale sull’asseverazione della procura alle liti e sul ricorso introduttivo impone la regolarizzazione degli atti secondo l’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
- Quando gli atti introduttivi necessitano di regolarizzazione, la trattazione della domanda cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio, senza che il giudice anticipi la decisione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Come è indicizzato
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