Sentenza n. 391/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 6/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 213/2024 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a fruire, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.000,00, oltre agli accessori eventualmente dovuti. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha provveduto tardivamente all'accredito delle somme. Il ricorrente ha quindi dichiarato conseguito il bene della vita, insistendo soltanto per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha eseguito il comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, accreditando al ricorrente le somme dovute sulla Carta del docente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'incardinamento del giudizio di ottemperanza. In considerazione della natura seriale del contenzioso e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, di una decisione esecutiva del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Individua la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di attribuzione e utilizzazione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito.
- L'adempimento dell'Amministrazione successivo alla notificazione e all'incardinamento del giudizio non esclude la condanna alle spese, che può essere pronunciata sulla base della soccombenza virtuale.
- Nei contenziosi seriali caratterizzati da attività difensiva altamente ripetitiva e standardizzata, il giudice può liquidare le spese in misura equitativamente ridotta, ferma restando la condanna dell'Amministrazione inadempiente.
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