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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15743/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma deducendo tre motivi principali: (1) violazione di legge e difetto di correlazione tra capo di imputazione e fatto ritenuto in sentenza con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale (contrasto tra dolo generico e dolo specifico, e indebita commistione tra le due fattispecie); (2) vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la documentazione prodotta (tra cui atto di fusione, bilanci approvati e relazione del curatore) e per non aver preso in considerazione la derubricazione ai sensi dell'art. 217 l. fall.; (3) vizio di diritto per aver imputato pluralità di reati di bancarotta a società che erano poi fuse in un unico soggetto, senza sufficiente motivazione sulla autonomia dei fatti contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte territoriale per avere confuso le categorie dogmatiche relative alla bancarotta documentale (dolo specifico vs dolo generico; sottrazione/occultamento/distruzione vs tenuta irregolare) e per avere motivato in modo illogico e inconcludente, senza individuare chiaramente le scritture rinvenute e la loro concreta incidenza sulla ricostruzione patrimoniale. La sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è stato rimesso ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

    Distinzione tra prima parte (sottrazione/distruzione/occultamento/falsificazione: dolo specifico) e seconda parte (tenuta fraudolenta delle scritture che renda impossibile la ricostruzione: dolo generico). La Corte evidenzia che le due fattispecie non sono sovrapponibili e che il giudice deve motivare specificamente quale tipologia di scritture è interessata e quale elemento soggettivo sussista.

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ... non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta

    Norma sulla bancarotta semplice documentale; può integrare fattispecie penalmente rilevanti se l'omessa tenuta è sorretta da dolo specifico, ma in assenza di elementi probatori va valutata come diversa e meno grave rispetto all'art. 216.

  • art. 2214 cod. civ.

    Individua l'obbligo per l'imprenditore di tenere libro giornale e libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa; base normativa per valutare quali scritture sono rilevanti ai fini della bancarotta documentale.

  • art. 2217 cod. civ.

    Collegata alla funzione dell'inventario e del bilancio come strumenti per la rappresentazione patrimoniale dell'impresa; richiamata per spiegare la rilevanza delle scritture contabili.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla figura dell'amministratore di fatto e alla possibilità di imputare a costui l'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture.

  • art. 2392 cod. civ.

    Rilevante per l'amministratore formale, a cui sono attribuiti doveri di vigilanza e controllo; la responsabilità penale richiede la prova della rappresentazione e/o accettazione del rischio relativo alla gestione delle scritture.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Richiamato nel dibattito sul dolo eventuale e sulla responsabilità dell'amministratore 'prestanome'; la Corte sottolinea che non può essere applicato automaticamente senza prova della rappresentazione del rischio.

  • art. 2421 cod. civ.

    Richiamato per distinguere i 'libri sociali' dai libri contabili; la falsificazione dei libri sociali è esterna alla fattispecie di bancarotta documentale salvo che incida direttamente sulla rappresentazione contabile.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in ordine a norme sanzionate a pena di nullità; richiamata dal ricorrente fra le censure (forma di impugnazione).

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione a profili di nullità/inammissibilità/inutilizzabilità; oggetto di deduzione nel ricorso.

  • art. 606, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Previsioni processuali sulla motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso invocava lett. b) (violazione di legge) e c), e) (vizio di motivazione e carenza) come basi delle censure.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti dell'ammissibilità dei motivi di ricorso (il ricorso è stato formulato nei limiti di tale disposizione).

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 l. fall. è una fattispecie mista alternativa: va distinto chiaramente tra (a) sottrazione/distruzione/occultamento/falsificazione (dolo specifico, requisito aggiuntivo di pregiudizio ai creditori o ingiusto profitto) e (b) tenuta fraudolenta delle scritture in guisa da non permettere la ricostruzione (dolo generico).
  • Non è possibile confondere o sovrapporre le due modalità: se il fatto contestato è la sottrazione/omissione materiale delle scritture il giudice non può procedere come se si trattasse di tenuta irregolare già disponibile agli organi fallimentari.
  • L'onere motivazionale del giudice è stringente: deve indicare quali scritture sono state rinvenute/omesse, descriverne la modalità di tenuta e spiegare in che modo ciò impedisca la ricostruzione patrimoniale o sia funzionale a un danno ai creditori o a un ingiusto profitto.
  • In mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare il dolo specifico, la condotta omissiva deve essere qualificata, se del caso, ai sensi dell'art. 217 (bancarotta semplice documentale) e non automaticamente come bancarotta fraudolenta documentale.
  • La carica di amministratore formale non determina di per sé responsabilità dolosa: occorre dimostrare la rappresentazione e l'accettazione del rischio che terzi potessero alterare o sottrarre le scritture, ovvero la consapevolezza della loro inidoneità a consentire la ricostruzione.
  • Se più condotte alternative (es. omessa tenuta e tenuta irregolare) sono contestate, è sufficiente l'accertamento di una di esse purché l'elemento soggettivo corrispondente sia provato; tuttavia resta vietata la confusione tra categorie diverse senza adeguata motivazione.
  • Nei casi di fusione o incorporazione di società, la pluralità di reati deve essere valutata attentamente: la sussistenza di un unico soggetto economico non giustifica automaticamente l'attribuzione di plurime fattispecie senza specifica prova dell'autonomia delle condotte contestate a ciascuna società.
  • Sotto il profilo processuale, l'impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione richiede che il ricorrente abbia specificato i vizi logico-giuridici e che la Corte verifichi la correttezza dell'applicazione dei canoni ermeneutici consolidati.

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