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Sentenza

Sentenza n. 477/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19.07.2024 avente ad oggetto “Approvazione Tariffe TARI 2024”, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202500092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle tariffe TARI 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare n. 29 del 19 luglio 2024, avente a oggetto l'approvazione delle tariffe TARI 2024, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, conseguenti e connessi. Ha dedotto la nullità della deliberazione per carenza dell'atto presupposto, per violazione dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif., per l'indebito aumento del costo annuale e del costo di smaltimento per tonnellata, nonché per abuso della discrezionalità tecnica, snaturamento della finalità del tributo e violazione del principio di proporzionalità nella determinazione delle tariffe. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. All'udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente prima della trattenuta della causa in decisione. Il giudice ha richiamato il principio di piena disponibilità dell'interesse al ricorso: fino alla decisione della causa, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di una condizione dell'azione. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 1 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif.

    Indicata dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato; il TAR non ne ha esaminato il merito per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse alla decisione e può dichiarare, fino a quando la causa è trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza esaminare i motivi di merito, poiché l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione e il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella relativa valutazione.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non esclude la necessità di regolare le spese di lite; tuttavia, in assenza di costituzione dell'amministrazione intimata, può essere disposto nulla sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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