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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Una società aveva acquistato nel 2008 un natante costruito dal cantiere convenuto e lo aveva poi utilizzato per oltre cinque anni nell'attività commerciale di locazione/noleggio. In un successivo giudizio introdotto nel 2015, l'acquirente aveva lamentato la presenza di vizi costruttivi e progettuali e chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva qualificato la vicenda come vendita di aliud pro alio e aveva condannato il venditore al risarcimento; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello principale del venditore e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'acquirente, aveva aumentato il danno liquidato. Nel ricorso per cassazione il venditore deduceva: 1) violazione degli artt. 240 e 241 cod. nav., assumendo l'intervenuta prescrizione nel 2013 di ogni garanzia per vizi progettuali e costruttivi, poiché i difetti erano stati riscontrati solo dopo oltre cinque anni; 2) violazione degli artt. 1453, 1490, 1495 e 1497 c.c. e dell'art. 9 d.lgs. 175/2005, sostenendo che non ricorresse una vendita di aliud pro alio, anche perché l'imbarcazione era stata comunque idonea all'uso per oltre cinque anni; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, o dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello riconosciuto un maggiore danno senza spiegare la base del valore medio di mercato utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione della fattispecie come vendita di aliud pro alio. Ha osservato che la divergenza rispetto al progetto originario, pur rilevante, non bastava da sola a integrare l'aliud pro alio, anche considerando che il bene era stato destinato e utilizzato per oltre cinque anni nell'attività di noleggio/charter, circostanza incompatibile con l'idea di un bene radicalmente inidoneo alla funzione economico-sociale pattuita. Accolto il secondo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti il primo motivo, sulla prescrizione della garanzia per vizi, e il terzo motivo, sulla liquidazione del maggior danno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. nav.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla garanzia per vizi dell'imbarcazione, ma la Corte non ne ha deciso l'applicazione perché il motivo è rimasto assorbito

  • art. 241 cod. nav.

    richiamato dal ricorrente come termine di prescrizione della garanzia, ma il relativo motivo è stato assorbito

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della fattispecie e l'assenza di domanda di risoluzione

  • art. 1490 c.c.

    richiamato per distinguere la garanzia per vizi dalla vendita di aliud pro alio; la Corte ribadisce che i vizi concernono imperfezioni del processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa

  • art. 1495 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di termini della garanzia; il motivo è stato assorbito

  • art. 1497 c.c.

    richiamato per la distinzione tra mancanza di qualità e aliud pro alio; la Corte afferma che la mancanza di qualità riguarda gli elementi essenziali che distinguono specie diverse all'interno del medesimo genere

  • art. 9 d.lgs. 175/2005

    richiamato dal ricorrente, ma il testo non consente di ricavarne una specifica applicazione decisiva nel caso

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione sulla liquidazione del danno; motivo assorbito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la base probatoria della liquidazione del danno; motivo assorbito

Massime di principio

  • La vendita di aliud pro alio ricorre solo quando la cosa consegnata appartenga a un genere del tutto diverso da quello pattuito oppure sia affetta da difetti tali da renderla radicalmente inidonea alla funzione naturale o economico-sociale essenziale voluta dalle parti.
  • La semplice difformità dell'opera o del bene rispetto al progetto originario non basta, da sola, a integrare l'aliud pro alio se il bene conserva una sostanziale idoneità all'uso convenuto.
  • La distinzione tra garanzia per vizi, mancanza di qualità essenziali e aliud pro alio è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione il controllo riguarda la correttezza del criterio giuridico di sussunzione adottato.
  • Quando il bene è stato effettivamente utilizzato per un apprezzabile periodo per la funzione pattuita, ciò costituisce un dato incompatibile, di regola, con la qualificazione della vicenda come aliud pro alio.
  • Se il motivo accolto attiene alla qualificazione giuridica del rapporto, restano assorbite le censure che presuppongono una diversa qualificazione, come quelle sulla prescrizione della garanzia o sulla quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
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